domenica 22 settembre 2019

IL GARANTE DELLA DISABILITA' INCONTRA LA CITTADINANZA


Il garante Pugliese delle persone differentemente abili, il dottor Giuseppe Tulipani, ieri 21/09/2019 ha incontrato le associazioni e la cittadinanza presso lo stand del Consiglio Regionale della Regione Puglia alla Fiera del Levante di Bari. L'impegno delle istituzioni è creare una rete di cittadinanza attiva volta a proseguire l'opera sinergica delle istituzioni e di tutte le persone sensibili volte a superare ogni ostacolo che rende non ancora raggiunto l'obbiettivo della piena inclusione di ogni uomo e donna nella comunità locale e nazionale. Insieme si cammina nel futuro e si vive meglio.

LA VITA E L'IMPEGNO. IL MONITO DI ANTONIO GRAMSCI


“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.
Antonio Gramsci

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 16



VIAGGIO INTORNO ALLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 16

“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e rientrarvi. Salvo gli obblighi di legge”

Continua la pubblicazione degli articoli della Costituzione Italiana da parte di “Racconto a mano libera”. Per ricordare che sono passati settanta anni fra l’oggi e l’anno della promulgazione della nostra Carta Fondamentale abbiamo deciso di riportare tutti i lemmi del testo giuridico che è a fondamento dell’ordinamento repubblicano. Quest’oggi ci accompagneranno le splendide parole dell’articolo 16. La libertà di movimento, la libertà di viaggiare e sostare nei luoghi che più ci aggradano, è un diritto stupendo. Ci offre la libertà di scoprire nuovi luoghi, di scorgere la molteplice bellezza che caratterizza il nostro splendido paese. Lo spostarsi è uno degli atti che hanno caratterizzato il genere umano fin dalla sua nascita. I nostri avi nella preistoria, per lo più raccoglitori, hanno sempre viaggiato alla ricerca di cibi migliori e di terre amene. I nostri costituenti hanno sentito l’esigenza di scrivere nella nostra carta fondamentale questo diritto inviolabile. Per millenni le convenzioni sociali, i diritti locali, gli usi, le imposizioni statuali hanno reso impossibile la reale libera circolazione delle persona. I confini, che separavano le città comunali le une dalle altre nel nostro Medioevo, hanno reso per millenni impossibile muoversi senza avere un lasciapassare da parte del signorotto locale. L’unità nazionale, faticosamente raggiunta nel 1861, ha reso possibile l’abbattimento delle frontiere che dividevano le nostre regioni. Ma l’avvento della monarchia sabauda non ha abolito l’istituto del confino, una pratica che imponeva a un soggetto di soggiornare obbligatoriamente in un luogo. Questo istituto fu utilizzato largamente dal regime fascista contro coloro che erano considerati oppositori politici del regime. Oggi applicare l’istituto del confino non è più possibile, nessuno può essere costretto a dimorare in un luogo per ragioni legate al suo credo politico, l’articolo 16 nega esplicitamente e con forza la possibilità di applicare l’istituto del confino. Tutti i cittadini italiani possono circolare liberamente all’interno del suolo nazionale. In quanto cittadini europei possiamo anche liberamente circolare nei territori in cui gli stati che hanno aderito al trattato di Schengen esercitano la propria sovranità nazionale. Il Trattato di Schengen è l’accordo fra alcuni stati, non tutti, che aderiscono alla Unione Europea che istituisce la cosiddetta “cittadinanza europea”, che dà ai cittadini dei singoli stati aderenti diritti e doveri nuovi e propri di coloro che fanno parte di questa comunità stras nazionale. Uno di questi diritti, forse il più importante, è quello di stabilirsi in qualsiasi stato aderente senza alcun obbligo di richiedere permessi di soggiorno, di studio o di lavoro, oneri che gli stati impongono agli stranieri. Urge a questo punto notare che la libertà di circolazione, per esplicita enunciazione dei padri costituenti, è un diritto non generale, ma proprio del cittadino italiano, e oggi europeo. Chi è nato in nazioni lontane non ha diritto di circolare e soggiornare liberamente nel nostro stato, la sua presenza nel nostro paese deve essere autorizzata dalla nostra autorità nazionale. Questa visione è il lascito di una cultura in cui la difesa dello stato nazione da invasioni stranieri era sentito come necessità. Lo straniero è visto come un pericolo. La parola “ospite” ha la stessa radice del termine latino di hos (nemico). Lo straniero è il nemico sempre e comunque nella tradizione classica. Da quando ci sono gli stati e i confini, chi proviene da fuori è purtroppo considerato un nemico. L’esistenza di barriere e di controlli che regolamentano i flussi delle persone straniere è purtroppo necessaria. E’ necessario controllare chi proviene da lontano, identificandolo e accogliendolo. Detto questo è giusto sottolineare come l’avversione e l’ostilità verso l’altro ha sempre e solo portato lutti. Quando si sono costruite barriere fra gli stati e i popoli sono crollate rovinosamente provocando morti. E’ d’obbligo ricordare la cosiddetta “Linea Maginot” che doveva separare, confine invalicabile, la Francia e la Germania agli albori del XX secolo, non ha prodotto altro che i milioni di morti della Grande Guerra (1914/1918). I confini non proteggono, uccidono. Pensiamo  ai tanti morti che sono spirati cercando di valicare il “Muro di Berlino”, il terribile confine fra la Germania Est e quella Ovest, cosa che avveniva fino all’anno 1989. E’ d’obbligo pensare, quindi, a una politica saggia volta all’inclusione, non certo all’esclusione. Dare la possibilità a tutti di viaggiare di stabilire liberamente il luogo in cui risiedono è motivo anche di ricchezza. Perché la libertà di circolazione dà la possibilità, anche, di aprire attività, lavori, liberamente in ogni luogo del paese. Un avvocato lombardo può aprire uno studio a Canicattì. Un imprenditore siciliano può aprire una fabbrica in Veneto. Anche la libera circolazione dei beni e delle ricchezze è un elemento legato alla libera circolazione delle persone, è meglio non dimenticarlo. La legge può limitare la libera circolazione dei cittadini solo per motivi di sanità e sicurezza. Urge sottolineare quindi che è solo la legge, una norma scritta che può limitare la libertà di spostarsi. In più questa legge è, come si suol dire con linguaggio giuridico, rinforzata. Nel senso che questa legge, che vieta il libero circolare dei cittadini all’interno dello stato, deve essere motivata da ragioni tassativamente elencate dalla norma costituzionale: queste ragioni sono: la sanità e la sicurezza pubblica o del singolo. In caso contrario la Corte Costituzionale deve farla decadere e renderla inapplicabile con sentenza. Insomma la repubblica può limitare la libera circolazione o per scongiurare epidemie, e quindi per ragioni di profilassi. O per ragioni di sicurezza pubblica, pensiamo al confino imposto a persone che sono state condannati per reati mafiosi, costretti al domicilio coatto dopo aver scontato la propria pena. Sono norme necessarie. Nel primo caso per garantire la salute pubblica. Nel secondo caso per combattere fenomeni criminali, quali le associazioni malavitose, che sono un vero cancro per il tessuto sociale. L’ultimo comma dell’articolo 16 è importantissimo. Proclama la libertà di movimento. Tutti i cittadini italiano hanno piena libertà di uscire e rientrare nel suolo patrio. Non sono ammessi divieti di espatrio, come avveniva ad esempio nei regimi comunisti nell’Europa Orientale. Ognuno è libero di raggiungere terre lontane per motivi di svago, viaggio, lavoro o per accrescere le sue conoscenze culturali. Uniche restrizioni possibili a questa libertà sono gli obblighi di legge, cioè una norma potrebbe limitare questa libertà a persone che hanno svolto particolari atti99vità all’estero tali da essere reputati pericolosi per la Repubblica. Ad esempio coloro che hanno svolto attività diplomatiche per stati stranieri, oppure hanno fatto il servizio militare per potenze straniere, questi potrebbero avare un divieto di ritorno nello stato italiano e, addirittura, perdere la cittadinanza patria. A parte questi casi estremi, in cui la sicurezza nazionale prevale sul diritto di libera circolazione del singolo cittadino, la regola della libertà di movimento è la preminente, non è un caso che le autorità preposte al rilascio del passaporto, quindi che autorizzano l’espatrio, non devono mai sindacare sulle ragioni del viaggio o sulla integrità morale del richiedente, il loro compito è solo appurare che non vi siano condanne penali o altre ragioni di natura fiscale o legate al diritto di famiglia e commerciale che ostano il rilascio del documento d’espatrio al singolo richiedente. Insomma la libertà di circolazione, la libertà di spostarsi, di lavorare, di dormire, di mangiare dove più ci aggrada è una delle più belle conquiste della nostra repubblica.
Testo di Giovanni Falagario

martedì 17 settembre 2019

ELEZIONI


LA LEGGE ELETTORALE
Matteo Salvini ha dichiarato che la Lega chiederà ai presidenti delle regioni del nord di proporre un referendum abrogativo tale da trasformare l'attuale legge elettorale in una pienamente maggioritaria. Per intenderci: simile a quella utilizzata nel Regno Unito ormai da quasi due secoli. L'iniziativa, mi pare, pienamente legittima. Anche Mario Segni, nel lontano 1991, propugnò un quesito referendario che sostanzialmente non abrogava la legge ma la novellava, e tale iniziativa fu giudicata legittima sia dalla Corte di Cassazione sia, elemento ancor più rilevante e probante, dalla Corte Costituzionale. I referendum che abrogano parte di comma di legge, invece di abrogare l'intero titolo, sono stati oggetto più volte del voto popolare. Insomma la scelta di Salvini è pienamente legittima. Si può chiedere di abrogare una parte di atto normativo al fine di cambiarne la teleologia, cioè le finalità. In questo caso trasformare un sistema elettorale misto, maggioritario e proporzionale, in un modello interamente e integralmente maggioritario. Va in parlamento chi nel singolo collegio ha preso più voti. Insomma l'articolo 75 della costituzione italiana indica cinque consigli comunali come potenziali promotori di referendum. In base a questo assunto Salvini intende muoversi. Vuole che il presidenti delle regioni propongano il referendum abrogativo della legge elettorale attuale, innovando il sistema e trasformandolo in maggioritario "secco". In più promette che un comitato di cittadini si metterà immediatamente al lavoro per trovare nell'elettorato un movimento organizzato di sostegno all'iniziativa. Difficile non ammettere che una proposta del genere sarebbe vista positivamente da molti. Quando Roberto Calderoli, nel 2005 ministro delle riforme del governo Berlusconi, impose il ritorno al sistema proporzionale con premio di maggioranza al partito o alla coalizione che avesse preso più voti, furono molti a storcere il naso. Lo stesso Calderoli, ieri 16/09/2019 a Pontida, ha dichiarato che è bene tornare al maggioritario puro, come vuole Salvini, la sua legge è "una macchina vecchia". Certo la riforma Calderori ha creato tanti scompensi istituzionali, tante storture, che la nuova legge elettorale a firma Rosati ha solo in parte superato. Cosa succederà? Ci sarà un referendum? Il popolo della lega sconfesserà ancora una volta se stesso, censurando nei fatti l'opera legislativa di Calderoli e quindi propugnando un sistema maggioritario a collegi uninominali? La risposta sembra: si. Non è la prima volta che la Lega cambia idea per fini strategici - elettorali. Ha votato "no" al referendum che abrogava le province per dare maggiore spazio alle Regioni, pur essendo da sempre il suo cavallo di battaglia, pur di defenestrare Matteo Renzi. Ha appoggiato il sindaco di Milano per le organizzazioni olimpiadi invernali, pur considerandolo un nemico. Insomma ha vissuto le scelte politico istituzionali come atti strategici per acquisire consenso. Lo farà ancora adesso.

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 15



VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 15

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie della legge”

“Racconto a mano libera” per festeggiare la ricorrenza dei settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana sta pubblicando gli articoli della nostra carta fondamentale. Quest’oggi abbiamo scritto le parole incise nell’articolo quindici. Questo è dedicato a una delle libertà più importanti, la libertà di corrispondenza. Ognuno è libero di scrivere a chi vuole e deve avere la certezza che nessun altro oltre il suo interlocutore legga la missiva. Ovviamente capita che altri oltre al mittente e destinatario sappiano i contenuti di una lettera, ma ciò deve avvenire per l’espressa volontà di una o ambedue le parti. Insomma poter comunicare le proprie idee agli altri e avere la sicurezza che non ci sia un “grande fratello” che veda e controlli ciò che si scrive è una delle conquiste della Repubblica. Infatti in precedenza l’ordinamento monarchico, ancor prima che lo Statuto Albertino fosse inquinato dall’ideologia fascista, prevedeva la possibilità che le forze dell’ordine potessero controllare la corrispondenza dei cittadini senza alcun vincolo o controllo da parte di un’autorità superiore, quale la magistratura. Durante il fascismo, addirittura, il controllo postale era utilizzato per soffocare ogni forma di opposizione al regime e per fermare ogni afflato di libertà che potesse scaturire dall’animo popolare. Il diritto alla riservatezza della corrispondenza è considerato un diritto universale. Ciò vuol dire che non è riservato solo ai cittadini italiani ma a tutte le persone. In nessun caso l’autorità statale può, arbitrariamente, controllare la corrispondenza. Con il progredire della tecnologia mediatica i problemi legati alla libertà e alla riservatezza delle comunicazioni interpersonali si è ampliata. Già all’epoca in cui fu scritta la costituzione non si comunicava solo in forma scritta, c’erano già gli apparecchi radio e telefonici. Ancor oggi la legge sulle intercettazioni telefoniche da parte della magistratura per combattere il crimine è oggetto di aspre polemiche, proprio per l’estrema rilevanza e delicatezza del tema. E’ d’obbligo, quindi, pensare che le tutele dell’articolo 15 vadano estese anche a questi mezzi di comunicazione. Con l’avanzare delle nuove tecnologie, con l’avvento di internet e le “reti” telematici la materia si è ampliata e complicata in maniera esponenziale. Ogni giorno ognuno di noi attraverso internet comunica con tantissime persone e spesso lo fa in maniera riservata. Come è possibile garantirci che la riservatezza sia veramente tutelata? Com’è possibile che i “provider”, cioè le aziende che gestiscono la rete, non utilizzino i dati che ci riguardano e che vorremmo riservati per i loro fini di natura commerciale e per altri fini ancora più allarmanti? Come è possibile evitare che i dati cosiddetti sensibili, cioè che vertono sul sesso, sulle abitudini culturali, sessuali e di altro genere di ognuno di noi, non siano sulla bocca di tutti? E’ possibile scegliere cosa sia e cosa non sia in rete delle nostre informazioni personali? Ha trovare una risposta a queste domande ci ha pensato il grande giurista Stefano Rodotà, da pochi mesi scomparso, che ha dedicato l’ultima parte della sua vita di studioso di diritto al tema della tutela della Privacy, un termine inglese che indica il diritto di ognuno a scegliere di essere solo, cioè il diritto di ogni persona di scegliere se e quando partecipare al grande circo mediatico della rete e di scegliere se dare o meno pubblicità alle azioni che fa. Passi avanti nella tutela della privacy si sono fatti. La legislazione europea, fin dai primi anni ’90, ha normato sulla materia con regolamenti e direttive. Lo stato italiano, anche se con ritardo, si è adeguato. Ha introdotto norme che mettano un freno alla incontrollata creazione di banche dati, nelle quali le informazioni che riguardano la vita dei cittadini sono immagazzinate senza la loro autorizzazione. Oggi la legge impone che, chiunque voglia immagazzinare dati sugli altri, lo debba fare informando i diretti interessati, i quali possono impedirlo semplicemente non autorizzando l’ente, pubblico o privato che sia, a conservare dati sulla propria persona. In più è tassativamente vietato avere dati che riguardano informazioni personalissime: quali la propria inclinazione sessuale. Questo non è solo per evitare che cittadini ignari siano ricattabili, ma anche perché è considerato giustissimo che alcuni dati debbano rimanere conosciute solo della persona interessata. Ogni uomo o donna ha il diritto, se lo ritiene giusto, di esternare quello che sono le proprie abitudini culturali, le proprie attività sessuali, ma nessuno altro deve esserne a conoscenza  senza che sia lui stesso a comunicarlo. Questo è un principio sacrosanto, a cui non si deve rinunciare. La libertà personale è anche poter scegliere di informare o meno gli altri di quello che è la propria persona e la sfera intima della propria vita. Questa libertà di esternare la propria natura più intima è esercitabile verso altre persone. Lo stato, invece, non deve e non può interessarsi a questi dati, a meno che non siano dati essenziali per tutelare la salute del soggetto, mi si consenta un esempio delicatissimo: un medico può essere costretto a sapere delle abitudini sessuali di un paziente per diagnosticare eventuali malattie veneree. Ma questo può avvenire in base al principio che il diritto alla salute è un bene prezioso da tutelare. Il medico in questione, però, deve essere ben lungi dal pensare di poter rendere pubblica questa informazione, che deve restare nell’ambito della ricerca medica e scientifica la cui deontologia impone anche la riservatezza sui dati del paziente. Appare quindi evidente che anche i dati sulla salute sono da annoverare fra quei dati sensibili che non possono essere utilizzati, in ambito extrasanitario, senza l’autorizzazione del paziente. Per fare un esempio commetterebbe grave reato un’azienda che cercasse di venire a conoscenza dello stato di salute di un dipendente per poter così determinarne la carriera. E criminale sarebbe il medico che comunicasse questi dati. Insomma la legge sui dati personali, sulla corrisponda, verte su una materia di estrema ampiezza e complessità. Materia giuridica che tocca praticamente tutti gli aspetti della vita di ognuno di noi. E’ difficile pensare che si possa superare tutte le aporie e le contraddizioni che una normativa così complessa ha. E’ difficile pensare che ognuno di noi possa essere totalmente garantito quando naviga in internet, quando compila un modulo in un ospedale, quando, per avere servizi e per fare acquisti, comunica i propri dati personali. Rimane il dato che passi avanti se ne sono fatti. La legislazione sulla privacy esiste e, in più, è stato istituito un garante, un commissario, che ha il compito, con il suo staff, di vegliare sulla effettiva applicazione della legge e di dare indicazioni su come mutare norme e atti amministrativi, pubblici e privati, al fine di migliorare la tutela della riservatezza. Insomma il diritto alla segretezza, il diritto a non divulgare i propri dati personali sensibili e in generale tutti i propri dati, quando non lo si vuole, è una vittoria della Costituzione, ma è anche un obbiettivo che si deve conquistare e raggiungere tutti i giorni, attraverso continui adeguamenti della legge alle nuove tecnologie e un afflato culturale che si fondi su una cultura della cittadinanza sensibile alla materia .
 Il secondo comma dell’articolo 15 è dedicato ad indicare quando il diritto alla segretezza può essere derogato. Ciò deve avvenire solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria, quindi la polizia non può mai controllare la posta altrui senza autorizzazione dei giudici. In deroga a questo principio la polizia postale veglia sulla rete per evitare la diffusione di materiale pedopornografico. Ma appare a tutti che tale, orrendo, materiale non può essere assimilato ad una qualsiasi lettera o messaggio, più facilmente può essere assimilato quelle pubblicazioni a stampa, che l’articolo 21 della costituzione vieta tassativamente perché “contrarie al buon costume”, sarebbe il caso di dire: perché contrari ai diritti e all’integrità personale e morale dei bambini, credo che su questo i padri costituenti, se al corrente del terribile fenomeno della pedofilia online, sarebbero d’accordo.    
Testo di Giovanni Falagario

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 14



VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 14

“Il domicilio è inviolabile

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela delle libertà personali.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”

“Racconto a mano libera”, per ricordare i settanta anni dall’entrata in vigore della costituzione pubblica gli articoli della nostra carta fondamentale. Oggi parliamo dell’articolo 14. E’ dedicato al diritto a vivere e ad abitare in un posto sicuro e confortevole, senza che nessuno possa mettere a repentaglio la nostra sicurezza e quella dei nostri beni. Il luogo in cui ogni persona vive ed esercita le proprie attività quotidiane è inviolabile. Questo è il senso del primo comma di codesto articolo della Costituzione. I brocardi  medievali, commenti dei dotti antichi alle leggi degli uomini, dicevano che ogni uomo è un sovrano a casa propria. Questo concetto è stato fatto proprio da tutte le costituzioni democratiche moderne, anche quella del nostro paese.  La casa, il domicilio, diviene il luogo in cui si custodiscono i preziosi ricordi di una vita, dell’avvicendarsi dei tempi, dell’esperienze familiari. Ogni casa è un museo di una persona o di più persone. Un luogo in cui è segnato il transito su questa terra di colui che vi abita. Certo non gradi condottieri, non statisti, non artisti ma persone comuni che hanno comunque il diritto e anche il dovere di lasciare ai posteri i segni del loro transito in questa terra. La casa quindi è un monumento alla vita di chi vi abita. La legge dello stato deve fare in modo che venga custodita. Ma la casa non è solo custode dei ricordi, è qualcosa di ancor più prezioso. E’ il focolare in cui chi vi abita si stringe per vivere in maniera confortevole e dignitosa il susseguirsi dei giorni. Ognuno dovrebbe avere  un rifugio proprio ove stare, un luogo ove vivere con la propria famiglia, il diritto alla casa deve essere garantito a tutti. Per questo è bene che lo stato si adoperi per ampliare una sana edilizia popolare, che permetta a chiunque di accedere al diritto alla casa. Ma non c’è solo il diritto ad avere la casa, c’è il diritto a scegliere chi favi entrare e quando. E’ un diritto fondamentale che va oltre il semplice diritto di proprietà. Io non posso entrare, senza il permesso del padrone di casa, in un appartamento non solo perché “non è mio”, ma anche perché facendo così violo il diritto personale del titolare della casa a custodire al suo interno i propri beni i propri ricordi scegliendo a chi mostrali. Insomma il diritto al domicilio va altre i freddi diritti di natura economica. E’ un modo per custodire il bene prezioso della famiglia. E’ un modo per custodire i ricordi dei propri casi, se si abita in una casa che è da generazioni proprietà del proprio ceppo familiare. E’ un modo per custodire i propri figli. E’ un diritto sacrosanto del genitore sapere che se i propri bambini stanno a casa non corrono i pericoli prodotti dal mondo esterno. Ecco perché la sicurezza, l’operare dello stato per evitare aggressioni e furti all’interno di case e abitazioni, non è solo un doveroso atto di polizia, ma un importantissimo strumento per adempiere a un sacro e inviolabile principio costituzionale. Neanche lo stato può violare il sacro domicilio. Le perquisizioni, i sequestri e le ispezioni all’interno di una casa devono essere giustificate solo e unicamente da fattispecie giuridiche previste dalla legge. Nessuna forza istituzionale può impunemente entrare nel domicilio di qualsiasi persona, questo è un diritto dell’uomo, un diritto che deve essere garantito a chiunque. I casi previsti dalla legge sono quelli propri del codice penale. Si può sequestrare beni da parte delle forze dell’ordine  se le cose in questione sono oggetto o causa di reati, sempre previa l’autorizzazione del giudice. La libertà personale, anche in questi casi, deve essere tutelata. Non vi possono essere azioni di polizia che violano la dignità della persona possessore e abitante del luogo oggetto di atti giudiziari. C’è un’altra eventualità in cui l’autorità statale può predisporre sequestri . E’ il caso in cui il possessore non abbia adeguatamente svolto il proprio dovere di cittadino nell’adempiere i suoi doveri di natura fiscale. Le autorità preposte al controllo delle tasse possono procedere a sequestri e ingiunzioni. Ciò è possibile in nome del bene superiore della collettività, che ha nocumento da coloro che provano ad aggirare i loro doveri fiscali. I sequestri sono giustificati dal danno che malati, disabili, poveri ed emarginati ottengono a causa di chi non dichiara le proprie entrate. Minori entrate fiscale vuol dire meno servizi e meno azioni per tutelare la dignità nei confronti del settore più debole della società. Urge sottolineare che Lega e Forza Italia da vent’anni si battono per eliminare il principio di solidarietà fiscale. Silvio Berlusconi, condannato dai giudici italiani per frode fiscale, sta portando la sua battaglia presso i tribunali europei per riavere il diritto a sedere in parlamento. E’ una battaglia di civiltà che Forza Italia porta avanti in tutela dei tanti evasori fiscali, una coerenza che i cittadini hanno premiato con il voto. Quando Berlusconi, assieme al suo collaboratore Agrama, fu condannato per aver portato soldi all’estero scesero in piazza commossi tanti cittadini che solidarizzarono con loro. Ecco noi stiamo dall’altra parte, noi crediamo che le tasse bisogna pagarle. Noi facciamo una battaglia ideale contro lo “spirito del ‘94”, cioè contro le tesi forza leghiste in favore dell’evasione. Rimane il fatto che ci sono milioni di italiani che non la pensano come noi, che voteranno in massa per Salvini e Berlusconi e spereranno che gli evasori fiscali possano dormire sonni tranquilli. Il loro punto di vista lo rispettiamo. Urge però sottolineare che per permettere a Berlusconi di portare all’estero i propri beni senza  pagare le tasse bisogna eliminare in costituzione anche questi passi che impongono la solidarietà sociale. Rispetto l’impegno dei militanti di Forza Italia e Lega di aiutare chi ha beni all’estero, chi evade le tasse, ma è arrivato il tempo di cambiare la costituzione, se no, non ci saranno manifestazioni ,non ci saranno voti popolari che potranno impedire a un giudice di sindacare sui giri bancari di Berlusconi, e dei tanti altri attivisti di destra, estero per estero. Ultimo caso in cui il domicilio può essere violato sono i motivi di natura sanitaria o legati a calamità fisica. La salute pubblica può autorizzare, non solo la magistratura ma anche le amministrazioni locali e nazionali, a fare sequestri e ispezioni di case e appartamenti. Pensiamo al caso tragico di un sisma, le autorità della protezione civile devono ispezionare gli edifici per appurare se sono lesionati o meno. Ricordiamo i terremoti dell’Aquila e di Amatrice in cui la protezione civile ha dovuto controllare tanti appartamenti. Ovviamente ciò dovrebbe avvenire in maniera celere e l’azione  dovrebbe essere improntata a ridare il luogo di abitazione al legittimo residente. Spesso purtroppo non avviene, a causa dei ritardi della Pubblica Amministrazione. Rimane però una verità indiscutibile, la salute generale e del singolo è un diritto sacrosanto, la sua tutela prevale finanche al diritto di avere una casa. Il bene della salute è troppo prezioso. In passato le epidemie di colera, ad esempio, hanno reso necessario ispezioni e sequestri di appartamenti. Speriamo che questi tristi eventi non avvengano mai più, però è d’obbligo ricordare che il personale medico, in veste di funzionario pubblico, in tali casi deve procedere al sequestro e alla sterilizzazioni dei locali. La salute generale prima di tutto.
Testo di Giovanni Falagario

venerdì 13 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 13




ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”
“Racconto a mano libera” in occasione dei settanta anni della Costituzione Italiana sta pubblicando gli articoli della nostra carta fondamentale. Dopo esserci soffermati sui primi 12, che racchiudono i principi fondamentali dell’ordinamento, discutiamo della “Parte Prima” della costituzione dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”. Questa è divisa a sua volta in quattro Titoli: il primo è dedicato ai rapporti civili; il secondo è dedicato ai rapporti etico sociali; il titolo terzo ai rapporti economici; il titolo quarto ai rapporti politici. Ogni titolo è composto da diversi articoli ognuno dedicato a un diritto inviolabile della persona. Diritti che non possono essere scalfiti da nessuno, neanche dallo stato stesso, che sono uno scudo della singola persona contro glia attacchi alla integrità fisica, politica e morale che può subire da chiunque. Il primo articolo del titolo primo è quello denominato numero “13”. L’incipit è fulminante: la libertà personale è inviolabile”. La persona e la sua libertà è un tempio, sembra vogliano dire i padri costituenti, chi attenta alla sua integrità fisica e morale commette un sacrilegio. Siamo lontani dagli oscuri tempi del fascismo in cui chiunque poteva essere arrestato per ordine della polizia giudiziaria, senza alcun controllo di un potere terzo quale la magistratura. Nessuno può subire restrizioni alla libertà personale. Nessuno può essere detenuto arbitrariamente. Nessuno può subire perquisizioni o ispezioni senza che vi sia una ragione legata alla sicurezza e alla difesa della collettività. Inoltre questa ragione deve essere scritta in una legge e motivata. Insomma è il parlamento, direttamente eletto dai cittadini, che può indicare le ragioni e in modi in cui la libertà personale può essere negata a un singolo o a un gruppo. Ma il parlamento non è scevro da limitazioni. La Legge che ordina l’applicazione di azioni preventive ed esecutive volte a privare persone delle proprie libertà deve essere conforme ai principi e alle norme della Costituzione Stessa, non può e non deve negare il principio di rispetto della dignità umana che è fondamento dell’ordinamento giuridico repubblicano. Se andiamo a leggere l’articolo tredici, questo dà delle chiari indicazioni al futuro legislatore di come la norma vertente la restrizione della libertà personale debba essere. Ogni ordine di reclusione deve essere motivato dall’autorità giudiziaria, cioè è il magistrato, come abbiamo detto potere terzo sottoposto solo alle leggi e alla Costituzione, a ordinare la restrizione di una libertà personale. Quindi è solo il codice penale, non certo un regolamento e una direttiva del governo, a poter decidere quali siano i casi di legge in cui le porte del carcere si aprono per un eventuale condannato, indagato o imputato. Questa è una grande conquista del diritto, una esplicitazione autorevole dell’importanza fondamentale del principio della divisione dei poteri. Il parlamento fa le leggi. Il governo si occupa delle questioni dell’amministrazione, anche di altissimo profilo. E’ la magistratura che si occupa, coadiuvata dalle forze dell’ordine, di far rispettare le leggi e di punire chi non le rispetta. In casi eccezionali, motivati dal necessario intervento tempestivo e indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può attuare provvedimenti provvisori che ledono le libertà personali. Pensiamo a un ladro o un assassino colto sul fatto mentre commette il suo crimine. La polizia può e deve arrestarlo senza aspettare l’autorizzazione del giudice. La flagranza di reato rende necessario l’arresto. Ma questo atto di privazione della libertà deve essere comunicato e motivato all’ordine giudiziario entro quarant’otto ore. Il magistrato deve vagliare e convalidare l’atto d’arresto, se non avviene entro le quarant’ore successive ogni atto cautelare è revocato e privo di effetto. Gli ultimi due comma dell’articolo 13 sono importantissimi, ma purtroppo in buona parte inattuati. Il Terzo dice che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni fisiche. La legge che istituisce il reato di tortura ha atteso settant’anni per essere posta in essere dai due rami del parlamento. Solo l’anno passato, 2017, è stata approva, fra l’altro con uno strascico di polemiche fondate su una presunta solidarietà con le forze dell’ordine, quasi che l’istituzione del reato di tortura fosse una ritorsione di qualcuno contro di loro. Invece la norma sul reato di tortura è ancora una risposta parziale all’esigenza costituzionale di garantire che nessun uomo venga sottoposto a molestie fisiche e psicologiche da parte di istituzioni dello stato e privati cittadini. La nuova legge lascia spazio a valutazioni del giudici, che potrebbero definire episodi di comune violenza atti di vera e propria tortura, solo perché non vi è la “reiterata volontà ad offendere”, quasi che il torturatore sia tale solo se si accanisce irrefrenabilmente contro la vittima. Ma si sa soprattutto la destra vede nella forza bruta non tanto un atto vergognoso, quanto la naturale punizione di persone considerate violente, perché emarginate. L’ultimo comma è “la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. Purtroppo i nostri processi giudiziari sono lunghi e farraginosi, le difficoltà ad arrivare a sentenza definitiva creano la necessità di sottoporre l’imputato a lunghi periodi di carcerazione preventiva. Qui la destra si è battuta valorosamente per l’attuazione dell’ultimo comma, va dato atto a Berlusconi Salvini e Bossi di essersi battuti per la liberazione di persone imputate per reati di natura economica, soprattutto, ma anche per altra materia, vedi il caso Previti che commuove i cuori dei forza leghisti. Hanno ragione nel dire che i processi durano troppo urge una riforma che non scarceri arbitrariamente, ma che non permetta scarcerazioni arbitrarie ma un celere raggiungimento della verità giudiziaria. Ultima nota dolente: lo stato delle carceri. Le prigioni italiane sono in uno stato di degrado sconfortante. I detenuti hanno il diritto, anche se in cattività, di vivere decorosamente. Ciò in Italia non avviene ed è un grande nocumento per una nazione patria dei diritti che ha dato i natali a quel Cesare Beccaria che scrivendo tre secoli fa “dei diritti e delle pene” ha aperto la strada a una giustizia umana.
Testo di Giovanni Falagario