domenica 22 settembre 2019
IL GARANTE DELLA DISABILITA' INCONTRA LA CITTADINANZA
LA VITA E L'IMPEGNO. IL MONITO DI ANTONIO GRAMSCI
“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.
Antonio Gramsci
LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 16
VIAGGIO INTORNO ALLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 16
“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e rientrarvi. Salvo gli obblighi di legge”
Continua la pubblicazione degli articoli della Costituzione
Italiana da parte di “Racconto a mano libera”. Per ricordare che sono passati
settanta anni fra l’oggi e l’anno della promulgazione della nostra Carta
Fondamentale abbiamo deciso di riportare tutti i lemmi del testo giuridico che
è a fondamento dell’ordinamento repubblicano. Quest’oggi ci accompagneranno le
splendide parole dell’articolo 16. La libertà di movimento, la libertà di
viaggiare e sostare nei luoghi che più ci aggradano, è un diritto stupendo. Ci
offre la libertà di scoprire nuovi luoghi, di scorgere la molteplice bellezza che
caratterizza il nostro splendido paese. Lo spostarsi è uno degli atti che hanno
caratterizzato il genere umano fin dalla sua nascita. I nostri avi nella
preistoria, per lo più raccoglitori, hanno sempre viaggiato alla ricerca di
cibi migliori e di terre amene. I nostri costituenti hanno sentito l’esigenza
di scrivere nella nostra carta fondamentale questo diritto inviolabile. Per
millenni le convenzioni sociali, i diritti locali, gli usi, le imposizioni
statuali hanno reso impossibile la reale libera circolazione delle persona. I
confini, che separavano le città comunali le une dalle altre nel nostro
Medioevo, hanno reso per millenni impossibile muoversi senza avere un
lasciapassare da parte del signorotto locale. L’unità nazionale, faticosamente
raggiunta nel 1861, ha reso possibile l’abbattimento delle frontiere che
dividevano le nostre regioni. Ma l’avvento della monarchia sabauda non ha
abolito l’istituto del confino, una pratica che imponeva a un soggetto di
soggiornare obbligatoriamente in un luogo. Questo istituto fu utilizzato
largamente dal regime fascista contro coloro che erano considerati oppositori
politici del regime. Oggi applicare l’istituto del confino non è più possibile,
nessuno può essere costretto a dimorare in un luogo per ragioni legate al suo
credo politico, l’articolo 16 nega esplicitamente e con forza la possibilità di
applicare l’istituto del confino. Tutti i cittadini italiani possono circolare
liberamente all’interno del suolo nazionale. In quanto cittadini europei
possiamo anche liberamente circolare nei territori in cui gli stati che hanno
aderito al trattato di Schengen esercitano la propria sovranità nazionale. Il
Trattato di Schengen è l’accordo fra alcuni stati, non tutti, che aderiscono
alla Unione Europea che istituisce la cosiddetta “cittadinanza europea”, che dà
ai cittadini dei singoli stati aderenti diritti e doveri nuovi e propri di
coloro che fanno parte di questa comunità stras nazionale. Uno di questi
diritti, forse il più importante, è quello di stabilirsi in qualsiasi stato
aderente senza alcun obbligo di richiedere permessi di soggiorno, di studio o
di lavoro, oneri che gli stati impongono agli stranieri. Urge a questo punto
notare che la libertà di circolazione, per esplicita enunciazione dei padri
costituenti, è un diritto non generale, ma proprio del cittadino italiano, e
oggi europeo. Chi è nato in nazioni lontane non ha diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel nostro stato, la sua presenza nel nostro paese deve
essere autorizzata dalla nostra autorità nazionale. Questa visione è il lascito
di una cultura in cui la difesa dello stato nazione da invasioni stranieri era
sentito come necessità. Lo straniero è visto come un pericolo. La parola
“ospite” ha la stessa radice del termine latino di hos (nemico). Lo straniero è
il nemico sempre e comunque nella tradizione classica. Da quando ci sono gli
stati e i confini, chi proviene da fuori è purtroppo considerato un nemico.
L’esistenza di barriere e di controlli che regolamentano i flussi delle persone
straniere è purtroppo necessaria. E’ necessario controllare chi proviene da
lontano, identificandolo e accogliendolo. Detto questo è giusto sottolineare
come l’avversione e l’ostilità verso l’altro ha sempre e solo portato lutti.
Quando si sono costruite barriere fra gli stati e i popoli sono crollate
rovinosamente provocando morti. E’ d’obbligo ricordare la cosiddetta “Linea
Maginot” che doveva separare, confine invalicabile, la Francia e la Germania
agli albori del XX secolo, non ha prodotto altro che i milioni di morti della
Grande Guerra (1914/1918). I confini non proteggono, uccidono. Pensiamo ai tanti morti che sono spirati cercando di
valicare il “Muro di Berlino”, il terribile confine fra la Germania Est e
quella Ovest, cosa che avveniva fino all’anno 1989. E’ d’obbligo pensare,
quindi, a una politica saggia volta all’inclusione, non certo all’esclusione.
Dare la possibilità a tutti di viaggiare di stabilire liberamente il luogo in
cui risiedono è motivo anche di ricchezza. Perché la libertà di circolazione dà
la possibilità, anche, di aprire attività, lavori, liberamente in ogni luogo
del paese. Un avvocato lombardo può aprire uno studio a Canicattì. Un
imprenditore siciliano può aprire una fabbrica in Veneto. Anche la libera
circolazione dei beni e delle ricchezze è un elemento legato alla libera
circolazione delle persone, è meglio non dimenticarlo. La legge può limitare la
libera circolazione dei cittadini solo per motivi di sanità e sicurezza. Urge
sottolineare quindi che è solo la legge, una norma scritta che può limitare la
libertà di spostarsi. In più questa legge è, come si suol dire con linguaggio
giuridico, rinforzata. Nel senso che questa legge, che vieta il libero
circolare dei cittadini all’interno dello stato, deve essere motivata da
ragioni tassativamente elencate dalla norma costituzionale: queste ragioni
sono: la sanità e la sicurezza pubblica o del singolo. In caso contrario la
Corte Costituzionale deve farla decadere e renderla inapplicabile con sentenza.
Insomma la repubblica può limitare la libera circolazione o per scongiurare
epidemie, e quindi per ragioni di profilassi. O per ragioni di sicurezza
pubblica, pensiamo al confino imposto a persone che sono state condannati per
reati mafiosi, costretti al domicilio coatto dopo aver scontato la propria
pena. Sono norme necessarie. Nel primo caso per garantire la salute pubblica.
Nel secondo caso per combattere fenomeni criminali, quali le associazioni
malavitose, che sono un vero cancro per il tessuto sociale. L’ultimo comma dell’articolo
16 è importantissimo. Proclama la libertà di movimento. Tutti i cittadini
italiano hanno piena libertà di uscire e rientrare nel suolo patrio. Non sono
ammessi divieti di espatrio, come avveniva ad esempio nei regimi comunisti
nell’Europa Orientale. Ognuno è libero di raggiungere terre lontane per motivi
di svago, viaggio, lavoro o per accrescere le sue conoscenze culturali. Uniche
restrizioni possibili a questa libertà sono gli obblighi di legge, cioè una
norma potrebbe limitare questa libertà a persone che hanno svolto particolari
atti99vità all’estero tali da essere reputati pericolosi per la Repubblica. Ad
esempio coloro che hanno svolto attività diplomatiche per stati stranieri,
oppure hanno fatto il servizio militare per potenze straniere, questi potrebbero
avare un divieto di ritorno nello stato italiano e, addirittura, perdere la
cittadinanza patria. A parte questi casi estremi, in cui la sicurezza nazionale
prevale sul diritto di libera circolazione del singolo cittadino, la regola
della libertà di movimento è la preminente, non è un caso che le autorità
preposte al rilascio del passaporto, quindi che autorizzano l’espatrio, non
devono mai sindacare sulle ragioni del viaggio o sulla integrità morale del
richiedente, il loro compito è solo appurare che non vi siano condanne penali o
altre ragioni di natura fiscale o legate al diritto di famiglia e commerciale
che ostano il rilascio del documento d’espatrio al singolo richiedente. Insomma
la libertà di circolazione, la libertà di spostarsi, di lavorare, di dormire,
di mangiare dove più ci aggrada è una delle più belle conquiste della nostra
repubblica.
Testo di Giovanni Falagario
martedì 17 settembre 2019
ELEZIONI
LA LEGGE ELETTORALE
Matteo Salvini ha dichiarato che la Lega chiederà ai presidenti delle regioni del nord di proporre un referendum abrogativo tale da trasformare l'attuale legge elettorale in una pienamente maggioritaria. Per intenderci: simile a quella utilizzata nel Regno Unito ormai da quasi due secoli. L'iniziativa, mi pare, pienamente legittima. Anche Mario Segni, nel lontano 1991, propugnò un quesito referendario che sostanzialmente non abrogava la legge ma la novellava, e tale iniziativa fu giudicata legittima sia dalla Corte di Cassazione sia, elemento ancor più rilevante e probante, dalla Corte Costituzionale. I referendum che abrogano parte di comma di legge, invece di abrogare l'intero titolo, sono stati oggetto più volte del voto popolare. Insomma la scelta di Salvini è pienamente legittima. Si può chiedere di abrogare una parte di atto normativo al fine di cambiarne la teleologia, cioè le finalità. In questo caso trasformare un sistema elettorale misto, maggioritario e proporzionale, in un modello interamente e integralmente maggioritario. Va in parlamento chi nel singolo collegio ha preso più voti. Insomma l'articolo 75 della costituzione italiana indica cinque consigli comunali come potenziali promotori di referendum. In base a questo assunto Salvini intende muoversi. Vuole che il presidenti delle regioni propongano il referendum abrogativo della legge elettorale attuale, innovando il sistema e trasformandolo in maggioritario "secco". In più promette che un comitato di cittadini si metterà immediatamente al lavoro per trovare nell'elettorato un movimento organizzato di sostegno all'iniziativa. Difficile non ammettere che una proposta del genere sarebbe vista positivamente da molti. Quando Roberto Calderoli, nel 2005 ministro delle riforme del governo Berlusconi, impose il ritorno al sistema proporzionale con premio di maggioranza al partito o alla coalizione che avesse preso più voti, furono molti a storcere il naso. Lo stesso Calderoli, ieri 16/09/2019 a Pontida, ha dichiarato che è bene tornare al maggioritario puro, come vuole Salvini, la sua legge è "una macchina vecchia". Certo la riforma Calderori ha creato tanti scompensi istituzionali, tante storture, che la nuova legge elettorale a firma Rosati ha solo in parte superato. Cosa succederà? Ci sarà un referendum? Il popolo della lega sconfesserà ancora una volta se stesso, censurando nei fatti l'opera legislativa di Calderoli e quindi propugnando un sistema maggioritario a collegi uninominali? La risposta sembra: si. Non è la prima volta che la Lega cambia idea per fini strategici - elettorali. Ha votato "no" al referendum che abrogava le province per dare maggiore spazio alle Regioni, pur essendo da sempre il suo cavallo di battaglia, pur di defenestrare Matteo Renzi. Ha appoggiato il sindaco di Milano per le organizzazioni olimpiadi invernali, pur considerandolo un nemico. Insomma ha vissuto le scelte politico istituzionali come atti strategici per acquisire consenso. Lo farà ancora adesso.
LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 15
VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 15
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie della legge”
“Racconto a mano libera” per festeggiare la ricorrenza dei
settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana sta pubblicando
gli articoli della nostra carta fondamentale. Quest’oggi abbiamo scritto le
parole incise nell’articolo quindici. Questo è dedicato a una delle libertà più
importanti, la libertà di corrispondenza. Ognuno è libero di scrivere a chi
vuole e deve avere la certezza che nessun altro oltre il suo interlocutore
legga la missiva. Ovviamente capita che altri oltre al mittente e destinatario
sappiano i contenuti di una lettera, ma ciò deve avvenire per l’espressa
volontà di una o ambedue le parti. Insomma poter comunicare le proprie idee
agli altri e avere la sicurezza che non ci sia un “grande fratello” che veda e
controlli ciò che si scrive è una delle conquiste della Repubblica. Infatti in
precedenza l’ordinamento monarchico, ancor prima che lo Statuto Albertino fosse
inquinato dall’ideologia fascista, prevedeva la possibilità che le forze
dell’ordine potessero controllare la corrispondenza dei cittadini senza alcun
vincolo o controllo da parte di un’autorità superiore, quale la magistratura.
Durante il fascismo, addirittura, il controllo postale era utilizzato per
soffocare ogni forma di opposizione al regime e per fermare ogni afflato di
libertà che potesse scaturire dall’animo popolare. Il diritto alla riservatezza
della corrispondenza è considerato un diritto universale. Ciò vuol dire che non
è riservato solo ai cittadini italiani ma a tutte le persone. In nessun caso l’autorità
statale può, arbitrariamente, controllare la corrispondenza. Con il progredire
della tecnologia mediatica i problemi legati alla libertà e alla riservatezza
delle comunicazioni interpersonali si è ampliata. Già all’epoca in cui fu
scritta la costituzione non si comunicava solo in forma scritta, c’erano già
gli apparecchi radio e telefonici. Ancor oggi la legge sulle intercettazioni
telefoniche da parte della magistratura per combattere il crimine è oggetto di
aspre polemiche, proprio per l’estrema rilevanza e delicatezza del tema. E’
d’obbligo, quindi, pensare che le tutele dell’articolo 15 vadano estese anche a
questi mezzi di comunicazione. Con l’avanzare delle nuove tecnologie, con
l’avvento di internet e le “reti” telematici la materia si è ampliata e
complicata in maniera esponenziale. Ogni giorno ognuno di noi attraverso
internet comunica con tantissime persone e spesso lo fa in maniera riservata.
Come è possibile garantirci che la riservatezza sia veramente tutelata? Com’è
possibile che i “provider”, cioè le aziende che gestiscono la rete, non
utilizzino i dati che ci riguardano e che vorremmo riservati per i loro fini di
natura commerciale e per altri fini ancora più allarmanti? Come è possibile
evitare che i dati cosiddetti sensibili, cioè che vertono sul sesso, sulle
abitudini culturali, sessuali e di altro genere di ognuno di noi, non siano
sulla bocca di tutti? E’ possibile scegliere cosa sia e cosa non sia in rete
delle nostre informazioni personali? Ha trovare una risposta a queste domande
ci ha pensato il grande giurista Stefano Rodotà, da pochi mesi scomparso, che
ha dedicato l’ultima parte della sua vita di studioso di diritto al tema della
tutela della Privacy, un termine inglese che indica il diritto di ognuno a
scegliere di essere solo, cioè il diritto di ogni persona di scegliere se e
quando partecipare al grande circo mediatico della rete e di scegliere se dare
o meno pubblicità alle azioni che fa. Passi avanti nella tutela della privacy
si sono fatti. La legislazione europea, fin dai primi anni ’90, ha normato
sulla materia con regolamenti e direttive. Lo stato italiano, anche se con
ritardo, si è adeguato. Ha introdotto norme che mettano un freno alla
incontrollata creazione di banche dati, nelle quali le informazioni che
riguardano la vita dei cittadini sono immagazzinate senza la loro
autorizzazione. Oggi la legge impone che, chiunque voglia immagazzinare dati
sugli altri, lo debba fare informando i diretti interessati, i quali possono
impedirlo semplicemente non autorizzando l’ente, pubblico o privato che sia, a
conservare dati sulla propria persona. In più è tassativamente vietato avere
dati che riguardano informazioni personalissime: quali la propria inclinazione
sessuale. Questo non è solo per evitare che cittadini ignari siano ricattabili,
ma anche perché è considerato giustissimo che alcuni dati debbano rimanere conosciute
solo della persona interessata. Ogni uomo o donna ha il diritto, se lo ritiene
giusto, di esternare quello che sono le proprie abitudini culturali, le proprie
attività sessuali, ma nessuno altro deve esserne a conoscenza senza che sia lui stesso a comunicarlo.
Questo è un principio sacrosanto, a cui non si deve rinunciare. La libertà
personale è anche poter scegliere di informare o meno gli altri di quello che è
la propria persona e la sfera intima della propria vita. Questa libertà di
esternare la propria natura più intima è esercitabile verso altre persone. Lo
stato, invece, non deve e non può interessarsi a questi dati, a meno che non
siano dati essenziali per tutelare la salute del soggetto, mi si consenta un
esempio delicatissimo: un medico può essere costretto a sapere delle abitudini
sessuali di un paziente per diagnosticare eventuali malattie veneree. Ma questo
può avvenire in base al principio che il diritto alla salute è un bene prezioso
da tutelare. Il medico in questione, però, deve essere ben lungi dal pensare di
poter rendere pubblica questa informazione, che deve restare nell’ambito della
ricerca medica e scientifica la cui deontologia impone anche la riservatezza
sui dati del paziente. Appare quindi evidente che anche i dati sulla salute
sono da annoverare fra quei dati sensibili che non possono essere utilizzati,
in ambito extrasanitario, senza l’autorizzazione del paziente. Per fare un
esempio commetterebbe grave reato un’azienda che cercasse di venire a
conoscenza dello stato di salute di un dipendente per poter così determinarne
la carriera. E criminale sarebbe il medico che comunicasse questi dati. Insomma
la legge sui dati personali, sulla corrisponda, verte su una materia di estrema
ampiezza e complessità. Materia giuridica che tocca praticamente tutti gli
aspetti della vita di ognuno di noi. E’ difficile pensare che si possa superare
tutte le aporie e le contraddizioni che una normativa così complessa ha. E’
difficile pensare che ognuno di noi possa essere totalmente garantito quando
naviga in internet, quando compila un modulo in un ospedale, quando, per avere
servizi e per fare acquisti, comunica i propri dati personali. Rimane il dato che
passi avanti se ne sono fatti. La legislazione sulla privacy esiste e, in più,
è stato istituito un garante, un commissario, che ha il compito, con il suo
staff, di vegliare sulla effettiva applicazione della legge e di dare
indicazioni su come mutare norme e atti amministrativi, pubblici e privati, al
fine di migliorare la tutela della riservatezza. Insomma il diritto alla
segretezza, il diritto a non divulgare i propri dati personali sensibili e in
generale tutti i propri dati, quando non lo si vuole, è una vittoria della
Costituzione, ma è anche un obbiettivo che si deve conquistare e raggiungere
tutti i giorni, attraverso continui adeguamenti della legge alle nuove
tecnologie e un afflato culturale che si fondi su una cultura della
cittadinanza sensibile alla materia .
Il secondo comma
dell’articolo 15 è dedicato ad indicare quando il diritto alla segretezza può
essere derogato. Ciò deve avvenire solo per atto motivato dall’autorità
giudiziaria, quindi la polizia non può mai controllare la posta altrui senza
autorizzazione dei giudici. In deroga a questo principio la polizia postale
veglia sulla rete per evitare la diffusione di materiale pedopornografico. Ma
appare a tutti che tale, orrendo, materiale non può essere assimilato ad una
qualsiasi lettera o messaggio, più facilmente può essere assimilato quelle pubblicazioni
a stampa, che l’articolo 21 della costituzione vieta tassativamente perché
“contrarie al buon costume”, sarebbe il caso di dire: perché contrari ai
diritti e all’integrità personale e morale dei bambini, credo che su questo i
padri costituenti, se al corrente del terribile fenomeno della pedofilia
online, sarebbero d’accordo.
Testo di Giovanni Falagario
LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 14
VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 14
“Il domicilio è inviolabile
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela delle libertà personali.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali”
“Racconto a mano libera”, per ricordare i settanta anni
dall’entrata in vigore della costituzione pubblica gli articoli della nostra
carta fondamentale. Oggi parliamo dell’articolo 14. E’ dedicato al diritto a
vivere e ad abitare in un posto sicuro e confortevole, senza che nessuno possa
mettere a repentaglio la nostra sicurezza e quella dei nostri beni. Il luogo in
cui ogni persona vive ed esercita le proprie attività quotidiane è inviolabile.
Questo è il senso del primo comma di codesto articolo della Costituzione. I
brocardi medievali, commenti dei dotti
antichi alle leggi degli uomini, dicevano che ogni uomo è un sovrano a casa
propria. Questo concetto è stato fatto proprio da tutte le costituzioni
democratiche moderne, anche quella del nostro paese. La casa, il domicilio, diviene il luogo in
cui si custodiscono i preziosi ricordi di una vita, dell’avvicendarsi dei tempi,
dell’esperienze familiari. Ogni casa è un museo di una persona o di più
persone. Un luogo in cui è segnato il transito su questa terra di colui che vi
abita. Certo non gradi condottieri, non statisti, non artisti ma persone comuni
che hanno comunque il diritto e anche il dovere di lasciare ai posteri i segni
del loro transito in questa terra. La casa quindi è un monumento alla vita di
chi vi abita. La legge dello stato deve fare in modo che venga custodita. Ma la
casa non è solo custode dei ricordi, è qualcosa di ancor più prezioso. E’ il
focolare in cui chi vi abita si stringe per vivere in maniera confortevole e
dignitosa il susseguirsi dei giorni. Ognuno dovrebbe avere un rifugio proprio ove stare, un luogo ove
vivere con la propria famiglia, il diritto alla casa deve essere garantito a
tutti. Per questo è bene che lo stato si adoperi per ampliare una sana edilizia
popolare, che permetta a chiunque di accedere al diritto alla casa. Ma non c’è
solo il diritto ad avere la casa, c’è il diritto a scegliere chi favi entrare e
quando. E’ un diritto fondamentale che va oltre il semplice diritto di
proprietà. Io non posso entrare, senza il permesso del padrone di casa, in un
appartamento non solo perché “non è mio”, ma anche perché facendo così violo il
diritto personale del titolare della casa a custodire al suo interno i propri
beni i propri ricordi scegliendo a chi mostrali. Insomma il diritto al
domicilio va altre i freddi diritti di natura economica. E’ un modo per
custodire il bene prezioso della famiglia. E’ un modo per custodire i ricordi
dei propri casi, se si abita in una casa che è da generazioni proprietà del
proprio ceppo familiare. E’ un modo per custodire i propri figli. E’ un diritto
sacrosanto del genitore sapere che se i propri bambini stanno a casa non
corrono i pericoli prodotti dal mondo esterno. Ecco perché la sicurezza,
l’operare dello stato per evitare aggressioni e furti all’interno di case e
abitazioni, non è solo un doveroso atto di polizia, ma un importantissimo
strumento per adempiere a un sacro e inviolabile principio costituzionale.
Neanche lo stato può violare il sacro domicilio. Le perquisizioni, i sequestri
e le ispezioni all’interno di una casa devono essere giustificate solo e
unicamente da fattispecie giuridiche previste dalla legge. Nessuna forza
istituzionale può impunemente entrare nel domicilio di qualsiasi persona,
questo è un diritto dell’uomo, un diritto che deve essere garantito a chiunque.
I casi previsti dalla legge sono quelli propri del codice penale. Si può sequestrare
beni da parte delle forze dell’ordine se
le cose in questione sono oggetto o causa di reati, sempre previa
l’autorizzazione del giudice. La libertà personale, anche in questi casi, deve
essere tutelata. Non vi possono essere azioni di polizia che violano la dignità
della persona possessore e abitante del luogo oggetto di atti giudiziari. C’è
un’altra eventualità in cui l’autorità statale può predisporre sequestri . E’
il caso in cui il possessore non abbia adeguatamente svolto il proprio dovere
di cittadino nell’adempiere i suoi doveri di natura fiscale. Le autorità
preposte al controllo delle tasse possono procedere a sequestri e ingiunzioni.
Ciò è possibile in nome del bene superiore della collettività, che ha nocumento
da coloro che provano ad aggirare i loro doveri fiscali. I sequestri sono
giustificati dal danno che malati, disabili, poveri ed emarginati ottengono a
causa di chi non dichiara le proprie entrate. Minori entrate fiscale vuol dire
meno servizi e meno azioni per tutelare la dignità nei confronti del settore
più debole della società. Urge sottolineare che Lega e Forza Italia da
vent’anni si battono per eliminare il principio di solidarietà fiscale. Silvio
Berlusconi, condannato dai giudici italiani per frode fiscale, sta portando la
sua battaglia presso i tribunali europei per riavere il diritto a sedere in
parlamento. E’ una battaglia di civiltà che Forza Italia porta avanti in tutela
dei tanti evasori fiscali, una coerenza che i cittadini hanno premiato con il
voto. Quando Berlusconi, assieme al suo collaboratore Agrama, fu condannato per
aver portato soldi all’estero scesero in piazza commossi tanti cittadini che
solidarizzarono con loro. Ecco noi stiamo dall’altra parte, noi crediamo che le
tasse bisogna pagarle. Noi facciamo una battaglia ideale contro lo “spirito del
‘94”, cioè contro le tesi forza leghiste in favore dell’evasione. Rimane il
fatto che ci sono milioni di italiani che non la pensano come noi, che
voteranno in massa per Salvini e Berlusconi e spereranno che gli evasori fiscali
possano dormire sonni tranquilli. Il loro punto di vista lo rispettiamo. Urge
però sottolineare che per permettere a Berlusconi di portare all’estero i
propri beni senza pagare le tasse
bisogna eliminare in costituzione anche questi passi che impongono la
solidarietà sociale. Rispetto l’impegno dei militanti di Forza Italia e Lega di
aiutare chi ha beni all’estero, chi evade le tasse, ma è arrivato il tempo di
cambiare la costituzione, se no, non ci saranno manifestazioni ,non ci saranno
voti popolari che potranno impedire a un giudice di sindacare sui giri bancari
di Berlusconi, e dei tanti altri attivisti di destra, estero per estero. Ultimo
caso in cui il domicilio può essere violato sono i motivi di natura sanitaria o
legati a calamità fisica. La salute pubblica può autorizzare, non solo la
magistratura ma anche le amministrazioni locali e nazionali, a fare sequestri e
ispezioni di case e appartamenti. Pensiamo al caso tragico di un sisma, le
autorità della protezione civile devono ispezionare gli edifici per appurare se
sono lesionati o meno. Ricordiamo i terremoti dell’Aquila e di Amatrice in cui
la protezione civile ha dovuto controllare tanti appartamenti. Ovviamente ciò
dovrebbe avvenire in maniera celere e l’azione
dovrebbe essere improntata a ridare il luogo di abitazione al legittimo
residente. Spesso purtroppo non avviene, a causa dei ritardi della Pubblica
Amministrazione. Rimane però una verità indiscutibile, la salute generale e del
singolo è un diritto sacrosanto, la sua tutela prevale finanche al diritto di
avere una casa. Il bene della salute è troppo prezioso. In passato le epidemie
di colera, ad esempio, hanno reso necessario ispezioni e sequestri di
appartamenti. Speriamo che questi tristi eventi non avvengano mai più, però è
d’obbligo ricordare che il personale medico, in veste di funzionario pubblico,
in tali casi deve procedere al sequestro e alla sterilizzazioni dei locali. La
salute generale prima di tutto.
Testo di Giovanni Falagario
venerdì 13 settembre 2019
LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 13
ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”
“Racconto a mano libera” in occasione dei settanta anni della Costituzione Italiana sta pubblicando gli articoli della nostra carta fondamentale. Dopo esserci soffermati sui primi 12, che racchiudono i principi fondamentali dell’ordinamento, discutiamo della “Parte Prima” della costituzione dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”. Questa è divisa a sua volta in quattro Titoli: il primo è dedicato ai rapporti civili; il secondo è dedicato ai rapporti etico sociali; il titolo terzo ai rapporti economici; il titolo quarto ai rapporti politici. Ogni titolo è composto da diversi articoli ognuno dedicato a un diritto inviolabile della persona. Diritti che non possono essere scalfiti da nessuno, neanche dallo stato stesso, che sono uno scudo della singola persona contro glia attacchi alla integrità fisica, politica e morale che può subire da chiunque. Il primo articolo del titolo primo è quello denominato numero “13”. L’incipit è fulminante: la libertà personale è inviolabile”. La persona e la sua libertà è un tempio, sembra vogliano dire i padri costituenti, chi attenta alla sua integrità fisica e morale commette un sacrilegio. Siamo lontani dagli oscuri tempi del fascismo in cui chiunque poteva essere arrestato per ordine della polizia giudiziaria, senza alcun controllo di un potere terzo quale la magistratura. Nessuno può subire restrizioni alla libertà personale. Nessuno può essere detenuto arbitrariamente. Nessuno può subire perquisizioni o ispezioni senza che vi sia una ragione legata alla sicurezza e alla difesa della collettività. Inoltre questa ragione deve essere scritta in una legge e motivata. Insomma è il parlamento, direttamente eletto dai cittadini, che può indicare le ragioni e in modi in cui la libertà personale può essere negata a un singolo o a un gruppo. Ma il parlamento non è scevro da limitazioni. La Legge che ordina l’applicazione di azioni preventive ed esecutive volte a privare persone delle proprie libertà deve essere conforme ai principi e alle norme della Costituzione Stessa, non può e non deve negare il principio di rispetto della dignità umana che è fondamento dell’ordinamento giuridico repubblicano. Se andiamo a leggere l’articolo tredici, questo dà delle chiari indicazioni al futuro legislatore di come la norma vertente la restrizione della libertà personale debba essere. Ogni ordine di reclusione deve essere motivato dall’autorità giudiziaria, cioè è il magistrato, come abbiamo detto potere terzo sottoposto solo alle leggi e alla Costituzione, a ordinare la restrizione di una libertà personale. Quindi è solo il codice penale, non certo un regolamento e una direttiva del governo, a poter decidere quali siano i casi di legge in cui le porte del carcere si aprono per un eventuale condannato, indagato o imputato. Questa è una grande conquista del diritto, una esplicitazione autorevole dell’importanza fondamentale del principio della divisione dei poteri. Il parlamento fa le leggi. Il governo si occupa delle questioni dell’amministrazione, anche di altissimo profilo. E’ la magistratura che si occupa, coadiuvata dalle forze dell’ordine, di far rispettare le leggi e di punire chi non le rispetta. In casi eccezionali, motivati dal necessario intervento tempestivo e indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può attuare provvedimenti provvisori che ledono le libertà personali. Pensiamo a un ladro o un assassino colto sul fatto mentre commette il suo crimine. La polizia può e deve arrestarlo senza aspettare l’autorizzazione del giudice. La flagranza di reato rende necessario l’arresto. Ma questo atto di privazione della libertà deve essere comunicato e motivato all’ordine giudiziario entro quarant’otto ore. Il magistrato deve vagliare e convalidare l’atto d’arresto, se non avviene entro le quarant’ore successive ogni atto cautelare è revocato e privo di effetto. Gli ultimi due comma dell’articolo 13 sono importantissimi, ma purtroppo in buona parte inattuati. Il Terzo dice che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni fisiche. La legge che istituisce il reato di tortura ha atteso settant’anni per essere posta in essere dai due rami del parlamento. Solo l’anno passato, 2017, è stata approva, fra l’altro con uno strascico di polemiche fondate su una presunta solidarietà con le forze dell’ordine, quasi che l’istituzione del reato di tortura fosse una ritorsione di qualcuno contro di loro. Invece la norma sul reato di tortura è ancora una risposta parziale all’esigenza costituzionale di garantire che nessun uomo venga sottoposto a molestie fisiche e psicologiche da parte di istituzioni dello stato e privati cittadini. La nuova legge lascia spazio a valutazioni del giudici, che potrebbero definire episodi di comune violenza atti di vera e propria tortura, solo perché non vi è la “reiterata volontà ad offendere”, quasi che il torturatore sia tale solo se si accanisce irrefrenabilmente contro la vittima. Ma si sa soprattutto la destra vede nella forza bruta non tanto un atto vergognoso, quanto la naturale punizione di persone considerate violente, perché emarginate. L’ultimo comma è “la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. Purtroppo i nostri processi giudiziari sono lunghi e farraginosi, le difficoltà ad arrivare a sentenza definitiva creano la necessità di sottoporre l’imputato a lunghi periodi di carcerazione preventiva. Qui la destra si è battuta valorosamente per l’attuazione dell’ultimo comma, va dato atto a Berlusconi Salvini e Bossi di essersi battuti per la liberazione di persone imputate per reati di natura economica, soprattutto, ma anche per altra materia, vedi il caso Previti che commuove i cuori dei forza leghisti. Hanno ragione nel dire che i processi durano troppo urge una riforma che non scarceri arbitrariamente, ma che non permetta scarcerazioni arbitrarie ma un celere raggiungimento della verità giudiziaria. Ultima nota dolente: lo stato delle carceri. Le prigioni italiane sono in uno stato di degrado sconfortante. I detenuti hanno il diritto, anche se in cattività, di vivere decorosamente. Ciò in Italia non avviene ed è un grande nocumento per una nazione patria dei diritti che ha dato i natali a quel Cesare Beccaria che scrivendo tre secoli fa “dei diritti e delle pene” ha aperto la strada a una giustizia umana.
Testo di Giovanni Falagario
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