VIAGGIO INTORNO ALLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 16
“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e rientrarvi. Salvo gli obblighi di legge”
Continua la pubblicazione degli articoli della Costituzione
Italiana da parte di “Racconto a mano libera”. Per ricordare che sono passati
settanta anni fra l’oggi e l’anno della promulgazione della nostra Carta
Fondamentale abbiamo deciso di riportare tutti i lemmi del testo giuridico che
è a fondamento dell’ordinamento repubblicano. Quest’oggi ci accompagneranno le
splendide parole dell’articolo 16. La libertà di movimento, la libertà di
viaggiare e sostare nei luoghi che più ci aggradano, è un diritto stupendo. Ci
offre la libertà di scoprire nuovi luoghi, di scorgere la molteplice bellezza che
caratterizza il nostro splendido paese. Lo spostarsi è uno degli atti che hanno
caratterizzato il genere umano fin dalla sua nascita. I nostri avi nella
preistoria, per lo più raccoglitori, hanno sempre viaggiato alla ricerca di
cibi migliori e di terre amene. I nostri costituenti hanno sentito l’esigenza
di scrivere nella nostra carta fondamentale questo diritto inviolabile. Per
millenni le convenzioni sociali, i diritti locali, gli usi, le imposizioni
statuali hanno reso impossibile la reale libera circolazione delle persona. I
confini, che separavano le città comunali le une dalle altre nel nostro
Medioevo, hanno reso per millenni impossibile muoversi senza avere un
lasciapassare da parte del signorotto locale. L’unità nazionale, faticosamente
raggiunta nel 1861, ha reso possibile l’abbattimento delle frontiere che
dividevano le nostre regioni. Ma l’avvento della monarchia sabauda non ha
abolito l’istituto del confino, una pratica che imponeva a un soggetto di
soggiornare obbligatoriamente in un luogo. Questo istituto fu utilizzato
largamente dal regime fascista contro coloro che erano considerati oppositori
politici del regime. Oggi applicare l’istituto del confino non è più possibile,
nessuno può essere costretto a dimorare in un luogo per ragioni legate al suo
credo politico, l’articolo 16 nega esplicitamente e con forza la possibilità di
applicare l’istituto del confino. Tutti i cittadini italiani possono circolare
liberamente all’interno del suolo nazionale. In quanto cittadini europei
possiamo anche liberamente circolare nei territori in cui gli stati che hanno
aderito al trattato di Schengen esercitano la propria sovranità nazionale. Il
Trattato di Schengen è l’accordo fra alcuni stati, non tutti, che aderiscono
alla Unione Europea che istituisce la cosiddetta “cittadinanza europea”, che dà
ai cittadini dei singoli stati aderenti diritti e doveri nuovi e propri di
coloro che fanno parte di questa comunità stras nazionale. Uno di questi
diritti, forse il più importante, è quello di stabilirsi in qualsiasi stato
aderente senza alcun obbligo di richiedere permessi di soggiorno, di studio o
di lavoro, oneri che gli stati impongono agli stranieri. Urge a questo punto
notare che la libertà di circolazione, per esplicita enunciazione dei padri
costituenti, è un diritto non generale, ma proprio del cittadino italiano, e
oggi europeo. Chi è nato in nazioni lontane non ha diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel nostro stato, la sua presenza nel nostro paese deve
essere autorizzata dalla nostra autorità nazionale. Questa visione è il lascito
di una cultura in cui la difesa dello stato nazione da invasioni stranieri era
sentito come necessità. Lo straniero è visto come un pericolo. La parola
“ospite” ha la stessa radice del termine latino di hos (nemico). Lo straniero è
il nemico sempre e comunque nella tradizione classica. Da quando ci sono gli
stati e i confini, chi proviene da fuori è purtroppo considerato un nemico.
L’esistenza di barriere e di controlli che regolamentano i flussi delle persone
straniere è purtroppo necessaria. E’ necessario controllare chi proviene da
lontano, identificandolo e accogliendolo. Detto questo è giusto sottolineare
come l’avversione e l’ostilità verso l’altro ha sempre e solo portato lutti.
Quando si sono costruite barriere fra gli stati e i popoli sono crollate
rovinosamente provocando morti. E’ d’obbligo ricordare la cosiddetta “Linea
Maginot” che doveva separare, confine invalicabile, la Francia e la Germania
agli albori del XX secolo, non ha prodotto altro che i milioni di morti della
Grande Guerra (1914/1918). I confini non proteggono, uccidono. Pensiamo ai tanti morti che sono spirati cercando di
valicare il “Muro di Berlino”, il terribile confine fra la Germania Est e
quella Ovest, cosa che avveniva fino all’anno 1989. E’ d’obbligo pensare,
quindi, a una politica saggia volta all’inclusione, non certo all’esclusione.
Dare la possibilità a tutti di viaggiare di stabilire liberamente il luogo in
cui risiedono è motivo anche di ricchezza. Perché la libertà di circolazione dà
la possibilità, anche, di aprire attività, lavori, liberamente in ogni luogo
del paese. Un avvocato lombardo può aprire uno studio a Canicattì. Un
imprenditore siciliano può aprire una fabbrica in Veneto. Anche la libera
circolazione dei beni e delle ricchezze è un elemento legato alla libera
circolazione delle persone, è meglio non dimenticarlo. La legge può limitare la
libera circolazione dei cittadini solo per motivi di sanità e sicurezza. Urge
sottolineare quindi che è solo la legge, una norma scritta che può limitare la
libertà di spostarsi. In più questa legge è, come si suol dire con linguaggio
giuridico, rinforzata. Nel senso che questa legge, che vieta il libero
circolare dei cittadini all’interno dello stato, deve essere motivata da
ragioni tassativamente elencate dalla norma costituzionale: queste ragioni
sono: la sanità e la sicurezza pubblica o del singolo. In caso contrario la
Corte Costituzionale deve farla decadere e renderla inapplicabile con sentenza.
Insomma la repubblica può limitare la libera circolazione o per scongiurare
epidemie, e quindi per ragioni di profilassi. O per ragioni di sicurezza
pubblica, pensiamo al confino imposto a persone che sono state condannati per
reati mafiosi, costretti al domicilio coatto dopo aver scontato la propria
pena. Sono norme necessarie. Nel primo caso per garantire la salute pubblica.
Nel secondo caso per combattere fenomeni criminali, quali le associazioni
malavitose, che sono un vero cancro per il tessuto sociale. L’ultimo comma dell’articolo
16 è importantissimo. Proclama la libertà di movimento. Tutti i cittadini
italiano hanno piena libertà di uscire e rientrare nel suolo patrio. Non sono
ammessi divieti di espatrio, come avveniva ad esempio nei regimi comunisti
nell’Europa Orientale. Ognuno è libero di raggiungere terre lontane per motivi
di svago, viaggio, lavoro o per accrescere le sue conoscenze culturali. Uniche
restrizioni possibili a questa libertà sono gli obblighi di legge, cioè una
norma potrebbe limitare questa libertà a persone che hanno svolto particolari
atti99vità all’estero tali da essere reputati pericolosi per la Repubblica. Ad
esempio coloro che hanno svolto attività diplomatiche per stati stranieri,
oppure hanno fatto il servizio militare per potenze straniere, questi potrebbero
avare un divieto di ritorno nello stato italiano e, addirittura, perdere la
cittadinanza patria. A parte questi casi estremi, in cui la sicurezza nazionale
prevale sul diritto di libera circolazione del singolo cittadino, la regola
della libertà di movimento è la preminente, non è un caso che le autorità
preposte al rilascio del passaporto, quindi che autorizzano l’espatrio, non
devono mai sindacare sulle ragioni del viaggio o sulla integrità morale del
richiedente, il loro compito è solo appurare che non vi siano condanne penali o
altre ragioni di natura fiscale o legate al diritto di famiglia e commerciale
che ostano il rilascio del documento d’espatrio al singolo richiedente. Insomma
la libertà di circolazione, la libertà di spostarsi, di lavorare, di dormire,
di mangiare dove più ci aggrada è una delle più belle conquiste della nostra
repubblica.
Testo di Giovanni Falagario
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