domenica 22 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 16



VIAGGIO INTORNO ALLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 16

“ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e rientrarvi. Salvo gli obblighi di legge”

Continua la pubblicazione degli articoli della Costituzione Italiana da parte di “Racconto a mano libera”. Per ricordare che sono passati settanta anni fra l’oggi e l’anno della promulgazione della nostra Carta Fondamentale abbiamo deciso di riportare tutti i lemmi del testo giuridico che è a fondamento dell’ordinamento repubblicano. Quest’oggi ci accompagneranno le splendide parole dell’articolo 16. La libertà di movimento, la libertà di viaggiare e sostare nei luoghi che più ci aggradano, è un diritto stupendo. Ci offre la libertà di scoprire nuovi luoghi, di scorgere la molteplice bellezza che caratterizza il nostro splendido paese. Lo spostarsi è uno degli atti che hanno caratterizzato il genere umano fin dalla sua nascita. I nostri avi nella preistoria, per lo più raccoglitori, hanno sempre viaggiato alla ricerca di cibi migliori e di terre amene. I nostri costituenti hanno sentito l’esigenza di scrivere nella nostra carta fondamentale questo diritto inviolabile. Per millenni le convenzioni sociali, i diritti locali, gli usi, le imposizioni statuali hanno reso impossibile la reale libera circolazione delle persona. I confini, che separavano le città comunali le une dalle altre nel nostro Medioevo, hanno reso per millenni impossibile muoversi senza avere un lasciapassare da parte del signorotto locale. L’unità nazionale, faticosamente raggiunta nel 1861, ha reso possibile l’abbattimento delle frontiere che dividevano le nostre regioni. Ma l’avvento della monarchia sabauda non ha abolito l’istituto del confino, una pratica che imponeva a un soggetto di soggiornare obbligatoriamente in un luogo. Questo istituto fu utilizzato largamente dal regime fascista contro coloro che erano considerati oppositori politici del regime. Oggi applicare l’istituto del confino non è più possibile, nessuno può essere costretto a dimorare in un luogo per ragioni legate al suo credo politico, l’articolo 16 nega esplicitamente e con forza la possibilità di applicare l’istituto del confino. Tutti i cittadini italiani possono circolare liberamente all’interno del suolo nazionale. In quanto cittadini europei possiamo anche liberamente circolare nei territori in cui gli stati che hanno aderito al trattato di Schengen esercitano la propria sovranità nazionale. Il Trattato di Schengen è l’accordo fra alcuni stati, non tutti, che aderiscono alla Unione Europea che istituisce la cosiddetta “cittadinanza europea”, che dà ai cittadini dei singoli stati aderenti diritti e doveri nuovi e propri di coloro che fanno parte di questa comunità stras nazionale. Uno di questi diritti, forse il più importante, è quello di stabilirsi in qualsiasi stato aderente senza alcun obbligo di richiedere permessi di soggiorno, di studio o di lavoro, oneri che gli stati impongono agli stranieri. Urge a questo punto notare che la libertà di circolazione, per esplicita enunciazione dei padri costituenti, è un diritto non generale, ma proprio del cittadino italiano, e oggi europeo. Chi è nato in nazioni lontane non ha diritto di circolare e soggiornare liberamente nel nostro stato, la sua presenza nel nostro paese deve essere autorizzata dalla nostra autorità nazionale. Questa visione è il lascito di una cultura in cui la difesa dello stato nazione da invasioni stranieri era sentito come necessità. Lo straniero è visto come un pericolo. La parola “ospite” ha la stessa radice del termine latino di hos (nemico). Lo straniero è il nemico sempre e comunque nella tradizione classica. Da quando ci sono gli stati e i confini, chi proviene da fuori è purtroppo considerato un nemico. L’esistenza di barriere e di controlli che regolamentano i flussi delle persone straniere è purtroppo necessaria. E’ necessario controllare chi proviene da lontano, identificandolo e accogliendolo. Detto questo è giusto sottolineare come l’avversione e l’ostilità verso l’altro ha sempre e solo portato lutti. Quando si sono costruite barriere fra gli stati e i popoli sono crollate rovinosamente provocando morti. E’ d’obbligo ricordare la cosiddetta “Linea Maginot” che doveva separare, confine invalicabile, la Francia e la Germania agli albori del XX secolo, non ha prodotto altro che i milioni di morti della Grande Guerra (1914/1918). I confini non proteggono, uccidono. Pensiamo  ai tanti morti che sono spirati cercando di valicare il “Muro di Berlino”, il terribile confine fra la Germania Est e quella Ovest, cosa che avveniva fino all’anno 1989. E’ d’obbligo pensare, quindi, a una politica saggia volta all’inclusione, non certo all’esclusione. Dare la possibilità a tutti di viaggiare di stabilire liberamente il luogo in cui risiedono è motivo anche di ricchezza. Perché la libertà di circolazione dà la possibilità, anche, di aprire attività, lavori, liberamente in ogni luogo del paese. Un avvocato lombardo può aprire uno studio a Canicattì. Un imprenditore siciliano può aprire una fabbrica in Veneto. Anche la libera circolazione dei beni e delle ricchezze è un elemento legato alla libera circolazione delle persone, è meglio non dimenticarlo. La legge può limitare la libera circolazione dei cittadini solo per motivi di sanità e sicurezza. Urge sottolineare quindi che è solo la legge, una norma scritta che può limitare la libertà di spostarsi. In più questa legge è, come si suol dire con linguaggio giuridico, rinforzata. Nel senso che questa legge, che vieta il libero circolare dei cittadini all’interno dello stato, deve essere motivata da ragioni tassativamente elencate dalla norma costituzionale: queste ragioni sono: la sanità e la sicurezza pubblica o del singolo. In caso contrario la Corte Costituzionale deve farla decadere e renderla inapplicabile con sentenza. Insomma la repubblica può limitare la libera circolazione o per scongiurare epidemie, e quindi per ragioni di profilassi. O per ragioni di sicurezza pubblica, pensiamo al confino imposto a persone che sono state condannati per reati mafiosi, costretti al domicilio coatto dopo aver scontato la propria pena. Sono norme necessarie. Nel primo caso per garantire la salute pubblica. Nel secondo caso per combattere fenomeni criminali, quali le associazioni malavitose, che sono un vero cancro per il tessuto sociale. L’ultimo comma dell’articolo 16 è importantissimo. Proclama la libertà di movimento. Tutti i cittadini italiano hanno piena libertà di uscire e rientrare nel suolo patrio. Non sono ammessi divieti di espatrio, come avveniva ad esempio nei regimi comunisti nell’Europa Orientale. Ognuno è libero di raggiungere terre lontane per motivi di svago, viaggio, lavoro o per accrescere le sue conoscenze culturali. Uniche restrizioni possibili a questa libertà sono gli obblighi di legge, cioè una norma potrebbe limitare questa libertà a persone che hanno svolto particolari atti99vità all’estero tali da essere reputati pericolosi per la Repubblica. Ad esempio coloro che hanno svolto attività diplomatiche per stati stranieri, oppure hanno fatto il servizio militare per potenze straniere, questi potrebbero avare un divieto di ritorno nello stato italiano e, addirittura, perdere la cittadinanza patria. A parte questi casi estremi, in cui la sicurezza nazionale prevale sul diritto di libera circolazione del singolo cittadino, la regola della libertà di movimento è la preminente, non è un caso che le autorità preposte al rilascio del passaporto, quindi che autorizzano l’espatrio, non devono mai sindacare sulle ragioni del viaggio o sulla integrità morale del richiedente, il loro compito è solo appurare che non vi siano condanne penali o altre ragioni di natura fiscale o legate al diritto di famiglia e commerciale che ostano il rilascio del documento d’espatrio al singolo richiedente. Insomma la libertà di circolazione, la libertà di spostarsi, di lavorare, di dormire, di mangiare dove più ci aggrada è una delle più belle conquiste della nostra repubblica.
Testo di Giovanni Falagario

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