venerdì 4 ottobre 2019

PROTESTE AD HONG KONG




CON HONG KONG
Ieri,1 ottobre 2019, a Pechino si festeggiavano i 70 anni dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese, l'ultima grande potenza comunista. C'era la sfilata militare di rito. I balli collettivi, fatti con rigida scenografia di regime. C'era una popolazione saggiamente invitata dal governo ad essere entusiasta. Insomma si festeggiava la Cina quale potenza militare ed economica mondiale, il cui unico competitor credibile sono gli USA. A distanza di migliaia di chilometri, ad Hong Kong, le cose cambiano. Lì le persone non sono scese in piazza per glorificare la magnificenza dell'impero, ma per chiedere maggiore libertà e maggiore democrazia. La polizia locale e nazionale è stata dura. Si è sparato con pallottole vere sui manifestanti. Due ragazzi, appena diciottenni, sono rimasti seriamente feriti. Lo scontro fra forze dell'ordine e richiedenti libertà è stato durissimo. Mentre Xi Jinping, presidente della nazione, mostrava nella capitale i missili a gettata atlantica che fanno paura al mondo intero, nella ex colonia britannica si assisteva alla tragedia di un popolo che si ribella ai soprusi del potere istituzionale e politico. I giovani di Hong Kong chiedono la possibilità di esprimere liberamente il loro pensiero. Lo fanno con la determinazione e la caparbietà caratteristica degli anni giovanili. Sono appoggiati dall'intera società locale, che simpatizza con le loro membra assetate di democrazia. Il domani è incerto. Il regime sembra rigidamente attaccato alle sue tradizioni autoritarie e comuniste. Il governatore di Hong Kong, la signora Carrie Lam, era a Pechino ieri, era al fianco delle autorità nazionali per festeggiare la festa di stato. Era imperturbabile davanti al sangue versato dai suoi concittadini. La sua figura manifesta lo iato che si è creato, o forse è sempre stato, fra autorità politica- militare e cittadinanza. Come fare per cambiare le cose? Come portare democrazia in un paese ricco, forte e potente ma incapace di dare diritti ai propri uomini e alle proprie donne? La risposta è nei cuori degli abitanti di Hong Kong e di tutti i cinesi. La loro voce deve risuonare forte a chiedere giustizia e libertà. Noi che viviamo a milioni di chilometri di distanza non possiamo fare altro che ascoltare le loro grida strazianti e essere al loro fianco, almeno con l'anima, nella loro battaglia.

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 24



LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 24

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”

L’articolo 24 della Costituzione sancisce il diritto di ogni persona di rivendicare davanti allo stato, davanti a un magistrato, i propri diritti violati. Questo principio è stato istituito in Germania nel 1700. Un mugnaio di una piccola città tedesca, Postdam, era vessato dai soprusi del signore locale. Il nobile gli imponeva lavori di corveè, lavoro gratuito che il villano doveva al signore nel Medioevo, senza che questi fossero sanciti dalle leggi e consuetudini locali. Il mugnaio indignato andò a Berlino. Si rivolse al re di Prussia, Federico il Grande, pronunciando la frase che d’allora rimase proverbiale: “c’è un giudice a Berlino?”. Il sovrano giudicò che, in base alle leggi e alle tradizioni giuridiche della Prussia, il contadino avesse ragione a reputare vessatorio il comportamento del signorotto locale, e sancì che il mugnaio fosse libero dalle imposizioni medievali.  Questo precedente storico inserì fra i diritti inviolabili dell’uomo anche quello di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Chiunque, se vittima di soprusi frutto della violazione di legge, può chiedere l’aiuto dello stato per ripristinare un proprio diritto violato. Tutti gli ordinamenti Costituzionali che sono nati successivamente, dalla Costituzione Americana alla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo francese hanno incardinato, nei propri statuti, il principio. Tutti gli stati liberali dell’Ottocento  hanno inciso nelle proprie leggi questo principio inderogabile. E’ lampante che qualsiasi diritto non possa essere considerato tutelato in un ordinamento statuale, se non è effettivo. Effettivo vuol dire che sia possibile esercitarlo pienamente e se ciò non avviene sia nelle facoltà del cittadino chiamare in giudizio chi impedisce il suo esercizio. Insomma chi subisce un torto ha la possibilità, il sacrosanto diritto, di chiedere giustizia allo stato attraverso un organo appositamente istituito e preposto a difendere la legalità. Lo stato italiano, la Costituzione, garantisce la difesa dei diritti e degli interessi legittimi di ogni persona. I diritti sono direttamente esigibili da parte del soggetto. Io compro una cosa, e in virtù dell’atto giuridico dell’acquisto, ho il diritto di proprietà sul bene. Nessuno può sottrarmi quel bene che rientra nella piena mia proprietà. L’Interesse legittimo è importantissimo al pari del diritto soggettivo. Ogni cittadino, ogni persona, che si trova a confrontarsi con la pubblica amministrazione deve avere la garanzia che gli atti d’autorità di quest’ultima siano conformi alla legge dello stato. Si fa l’esempio dei concorsi pubblici. Il singolo partecipante non ha il diritto soggettivo a vincere il concorso ed ottenere un posto di lavoro, ma ha l’interesse legittimo che la prova concorsuale si svolga senza brogli ed adempiendo le norme di legge in materia. Insomma l’interesse legittimo si esercita contro gli atti amministrativi esecutivi che si rivolgono a una vasta platea di utenti, i quali possono rivolgersi ad un apposito tribunale, il TAR (Tribunale Amministrativo), se ritengono che siano violate norme dello stato o delle regioni. Il secondo comma dell’articolo 24 sancisce il diritto inviolabile alla difesa. Chi è chiamato in giudizio ha il diritto di difendersi o in prima persona o, come è usuale e spesse volte indispensabile, chiedendo l’ausilio di un professionista, un avvocato. Il diritto alla difesa è un principio volto a scongiurare i soprusi. Nessuno deve essere in balia dello stato, nessuno deve essere sottoposto ad angherie. L’esempio letterario di Kafka deve essere scongiurato. Nessuno deve essere come K., l’anonimo protagonista del romanzo “Il Processo”, condotto agli arresti, processato e condannato a morte senza conoscere le ragioni dell’accusa e senza avere la possibilità di difendersi. La nostra costituzione sancisce, al contrario, il diritto alla difesa in ogni ordine e grado del procedimento, che impone, come necessario corollario, la conoscenza da parte dell’imputato dei capi d’accusa. E’ d’obbligo ricordare che negli anni bui del XX secolo i regimi fascisti e nazisti hanno condotto in prigionia e hanno ucciso milioni di persone innocenti negandogli un processo. Gli ebrei deportati, quali agnelli sacrificali, furono depostati senza alcuna possibilità di difendersi. La stessa sorte la subirono gli zingari, la comunità Sinti, anch’essa perseguitata dal nazifascismo. I disabili furono internati in nome di un vago e crudele principio di sanità pubblica, che si fondava sull’idea che il meno atto ad affrontare la vita dovesse essere soppresso, cancellando così l’idea che la vita di chiunque è un bene inviolabile. Insomma senza il diritto alla difesa, lo stato, totalitario, ha compiuto gravissimi crimini. La legge deve, come dice il terzo comma dell’articolo 24, garantire gli strumenti di difesa a chi non ha i soldi e gli strumenti culturali per acquisirli da solo. E’ stata istituita la figura dell’avvocato d’ufficio che ha il compito di difendere gratuitamente chi è in stato d’indigenza. Questo istituto è un atto di umanità e di saggezza giuridica volto a venire incontro a chi si trova ad affrontare una causa in stato d’indigenza. L’ultimo comma dell’articolo 24 sancisce il diritto ad essere risarciti in caso di errori giudiziari. Il cittadino che come K. Subisce le angherie del potere deve essere rimborsato. E’ un principio di giustizia. Chiunque subisca processi ha dei danni non solo materiali ma anche morali. Se è costretto a subirli ingiustamente deve essere risarcito. Alle volte, specie se si è accusati ingiustamente di gravi reati penali, un risarcimento economico, per quanto consistente, non sarà mai adeguato all’onta subita. In questi anni si è molto discusso se fosse il caso di introdurre la responsabilità penale e civile del giudice nel nostro ordinamento. Oggi se un giudice sbaglia è lo stato che paga che risarcisce, in seguito potrà rivalersi sul giudice, ma riprendendosi piccola parte del dato alla vittima dell’errore giudiziario. La destra vorrebbe che fosse il giudice a pagare interamente i danni provocati. Staremo a vedere. Certo l’introduzione della responsabilità personale del giudice sarebbe un grave nocumento per la sua libertà di giudizio. Il magistrato dovrebbe pensare prima alle cause giudiziarie che dovrà affrontare, che a fare giustizia. Più razionale è l’attuale modello, in cui lo stato risarcisce e il giudice, uomo di coscienza, proncia le sue sentenze in spirito di verità e giustizia senza alcun vincolo psicologico. Staremo a vedere cosa succederà. Certo che per rendere effettivo lo spirito dell’articolo 24, per garantire al cittadino l’esistenza di un giudizio sereno e libero, bisognerebbe che la magistratura fosse libera da ogni condizionamento.
Testo di Giovanni Falagario

mercoledì 2 ottobre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 23


LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 23
"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"
L'articolo 23 della Costituzione Italiana ricalca un principio che è proprio della cultura giuridica anglosassone. "No taxation without representation" era il motto delle tredici colonie inglesi che in America si ribellarono al trono britannico dando il via alla rivoluzione che si concluse con la nascita degli Stati Uniti d'America. Un principio che ha incardinato tutto il susseguente diritto liberale occidentale. Nessuno può essere sottoposto all'arbitrio del potere statuale. Ogni prestazione di tipo monetario, lavorativo o di altro genere, ad esempio la testimonianza davanti a una corte giudiziaria, che lo stato impone al cittadino deve essere prevista da una norma. Norma votata dal parlamento che è composto dai rappresentanti del popolo. Insomma ogni limitazione della libertà personale e patrimoniale deve essere giustificata da un atto normativo voluto da persone regolarmente elette. Questa norma costituzionale vuole rendere impossibile il sopruso. Lo stato non può e non deve privare i cittadini delle proprie ricchezze, materiali e morali, senza che non vi sia un chiaro scopo di interesse generale da perseguire indicato da una norma. Siamo lontani dagli oscuri tempi in cui lo stato poteva arbitrariamente costringere un cittadino a compiere lavori coatti. Siamo ben lungi dalla cultura medievale in cui il signore locale imponeva al suddito corveé e vessazioni inimmaginabili. Lo stato non può e non deve imporre prestazioni ingiuste. Se il parlamento attua una politica tributaria vessatoria verso il popolo, sarà punito attraverso il voto generale. I rappresentanti della nazione che hanno imposto gabelle ingiuste non saranno più rieletti, almeno questo si spera. Insomma lo stato è anch'esso sottomesso alla legge. Anche la Repubblica ha nella normativa nazionale il limite oltre il quale non può andare. Nessuna autorità statuale può imporre prestazioni lavorative, soprattutto se non retribuite o non compensate adeguatamente, senza che queste siano previste dalla legge e senza che vi siano motivazioni reali e inoppugnabili legati al bene superiore della nazione. In base a questo principio lo stato può imporre la leva, cioè il servizio militare obbligatorio, ai propri cittadini. Il governo della nazione può chiamare alle armi l'intera cittadinanza in caso di guerra e di pericolo per la nazione. Per questo lo stato può chiedere, se lo ritiene necessario, l'aiuto solidale di tutti davanti a gravi eventi naturali. Per questo lo stato può imporre l'espletamento di doveri civici. Ogni atto del cittadino imposto dallo stato deve essere teleologicamente motivato, cioè ogni gabella o lavoro coscritto deve avere una motivazione chiara e supportata quale compimento dei valori propri della Costituzione. Questo è uno dei principi più importanti, volto a garantire un rapporto trasparente tra cittadino e stato. Tutto ciò che è attività lavorativa, tutto ciò che è lavoro, tutto ciò che è un doveroso contributo alla cresciuta della nazione deve essere inciso fra le norme del nostro stato, votate da un'assemblea di "pari", cioè di cittadini, eletti da cittadini e chiamati a rappresentare tutti i cittadini, quale è il nostro parlamento.
testo di Giovanni Falagario

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 22



LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 22

“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”

L’articolo 22 della Costituzione Italiana sancisce che nessuna motivazione politica può privare l’uomo e la donna del proprio nome, della propria capacità di essere soggetti che possono compiere atti giuridici, della cittadinanza. Si sancisce il diritto ad avere e a mantenere la propria identità. Il nome è ciò che ci rende unici ed eccezionali. La dignità della persona si preserva soprattutto riconoscendo il suo diritto ad avere una personalità. Ogni persona, anche coloro che hanno problemi psichici, è un soggetto che ha una propria individualità. Ognuno la esprime diversamente. Lo stato deve fare in modo che nessuno possa essere ridotto allo stato subumano. I precedenti tragici della prima metà del XX secolo ci debbono servire da monito. I regimi nazisti, fascisti e comunisti si sono adoperati per negare la dignità di uomini ad oppositori, facenti parte di comunità religiose o culturali minoritarie, e a disabili. I campi di concentramento nazisti e i gulag staliniani sono stati la negazione del diritto alla dignità che ogni uomo ha. Stalin internava nei gulag oppositori politici, ma anche appartenenti a etnie considerate, follemente, pericolose per il regime comunista, tali erano considerati, ad esempio, gli ebrei che risiedevano in Ucraina. Hitler ha negato il diritto alla vita a milioni di Ebrei, zingari, oppositori del regime e disabili. Ha mandato tutte queste persone nei campi di sterminio, gli ha dato la morte manifestando il suo cinismo e la sua mancanza di umanità. Insomma ha reso possibile l’annullamento della persona umana. I soggetti invisi al regime erano carne, il termine pare appropriato, da mandare al macello. Non è un caso che Primo Levi, vittima e testimone a un tempo della follia concentrazionista del nazismo, si chiesa “se questo è un uomo?”, è il titolo di uno dei suoi libri che parlano di Auschwitz. Insomma l’articolo 22 sancisce a chiare lettere la sacralità della persona umana, è un corollario dell’articolo 2 che riconosce i diritti della persona, il diritto al nome è uno dei modi per tutelare l’integrità fisica e morale di tutti. Nessuno potrà mai finire nei campi se gli sarà riconosciuto il diritto al nome, il diritto ad essere unico e allo stesso tempo uguale agli altri. Un altro diritto è quello di mantenere la propria cittadinanza. Si sa i regimi politici hanno sempre visto come strumento di potere la possibilità di negare la cittadinanza a chi fosse visto come elemento di pericolo per il proprio potere. La costituzione nega tassativamente che possa essere applicato questo sopruso nel nostro regime repubblicano. Ci sono casi in cui un cittadino potrebbe perdere la cittadinanza, ma sono esplicitamente citati in costituzione e normati da una legge dello stato. Nel caso un cittadino italiano abbia lavorato per enti statali stranieri e abbia prestato servizio militare per una potenza straniera, potrebbe perdere la cittadinanza se l’autorità preposta lo ritenga necessario. Ma questi sono casi limite. La norma è che la cittadinanza è un bene prezioso che non si può perdere. Sul tema della cittadinanza si è aperto un dibattito ampio. Una proposta di legge, ormai senza speranza di essere approvata, estendeva ai bambini nati in Italia, ma figli di non cittadini italiani residenti, però, nel nostro paese, il diritto di cittadinanza. Il dibattito si è fatto intenso. E’ giusto lasciare il diritto di cittadinanza ai soli figli di cittadini italiani o sarebbe meglio dare anche a chi è nato, studia  e vive in Italia, pur essendo figlio di stranieri, la cittadinanza. La destra e il Movimento Cinque Stelle preferiscono che sia il “sangue”, cioè l’ascendenza, a determinare la cittadinanza. La sinistra vorrebbe che fosse la cultura a determinare la cittadinanza, che chi parla italiano vive in Italia studia nel nostro paese fosse italiano. E’ un dibattito ampio. Il candidato alla presidenza della Regione Lombardia della destra ha dichiarato che sua intenzione “è difendere la razza italiana”, questo è un moto che lo accomuna a tutti coloro che voteranno Lega e Forza Italia. L’elemento etnico è fondamentale per la destra di oggi esattamente come lo era per la destra mussoliniana che nel 1938 promulgò, con la complicità di casa Savoia, le leggi razziali. Noi che scriviamo crediamo che la razza sia solo quella umana, che non vi siano differenze etniche tale da fare discriminazioni. Rimane il fatto che milioni di miei concittadini, votando le forze politiche legate a Salvini, Berlusconi e Meloni, non la pensano così. Pensano che il cittadino italiano che ha diritto a una vita dignitosa sia solo bianco e di molte generazioni italiano. Esattamente come la pensavano Hitler e Mussolini, che sotto al loro regime imponevano che bisognasse dimostrare di avere sangue italiano o tedesco al 100%, certificando che i propri genitori e nonni non erano ebrei, oggi la destra pensa che solo chi è di sangue italiano abbia diritto alla cittadinanza. Questa convinzione deve essere vinta. Bisogna sottrarre consenso a una destra di tal fatta. Bisogna farlo con paziente opera di persuasione. Bisogna farlo facendo intendere che la solidarietà umana è un cardine fondante del vivere insieme. Bisogna farlo ricordando che il diritto a non essere privati del nome, della cittadinanza e della capacità giuridica è una conquista ottenuta grazie al sacrificio dei milioni di ebrei, dei milioni di zingari dei milioni di perseguitati morti per mano di un regime totalitario che negava la dignità umana a coloro che erano considerati di “razza” inferiore. Bandire il termine “razza” dal nostro vocabolario, non votare partiti che usano questo termine è un dovere morale che abbiamo in nome del rispetto e la pietà che dobbiamo ai milioni di morti dell’Olocausto.
Testo di Giovanni Falagario

CITTADINANZA


IUS CULTURAE
Il dibattito su chi abbia diritto alla cittadinanza italiana da qualche anno infiamma la comunità nazionale italiana. La domanda è: è giusto che un bimbo che nasce in Italia da genitori non italiani debba essere considerato straniero. Secondo l'attuale ordinamento la materia è così regolata. Si può acquistare la cittadinanza italiana, se si è nati in Italia, se si è stati stabilmente residenti nel nostro paese durante la fanciullezza, al compimento dei diciotto anni. In caso contrario se si è generati da stranieri, pur nascendo sul suolo italico, per lo stato italiano si è stranieri. Ci sono migliaia di ragazzini che vanno a scuola in città e paesi italiani, abitano in terre della nostra repubblica, hanno amici italiani, ma non sono italiani. E' giusto che sia così? Per una certa sinistra no. Per molti componenti del PD negare la cittadinanza a bimbi e bimbe, ragazzi e ragazze, vuol dire tradire lo spirito accogliente della costituzione. Infatti, secondo la loro valutazione, lo "ius sanguinis" , il principio che ha ispirato la legge sull'acquisto della cittadinanza italiana attualmente in vigore, non era esclusiva ma inclusiva. Quando entrò in vigore erano più gli italiani che emigravano dalla Penisola che le persone che giungevano nel nostro paese. Lo Ius sanguinis, il dare la cittadinanza a uomini e donne figli di Italiani ma nati in terre lontane, voleva dire accogliere nel nostro paese persone nate e cresciute in terre lontane. Oggi è questo che dovrebbe animare una riforma del processo di acquisto della cittadinanza italiana. Includere, aprire lo stato ad altre genti, oggi vuol dire dare la cittadinanza a figli di persone che hanno raggiunto il nostro paese per lavorare, per studiare e in generale per vivere meglio, garantiti dal nostro ordinamento costituzionale. Insomma sarebbe un modo per incarnare in una legge dello stato i principi di ricerca della pace, solidarietà, fraternità e rispetto reciproco propri dell'ordinamento costituzionale. E' inutile negare che sono molti i già cittadini, cioè noi elettori, che invece non gradiscono molto l'idea dello "ius Culturae", l'idea che il compagno di scuola di proprio figlio, nato da stranieri, possa essere considerato cittadino. Cambiare il modo di attribuire la cittadinanza. Decidere che chi è nato in Italia, pur da stranieri, sia italiano. Non è una decisione da poco. E' inevitabile che sia un argomento divisivo. Da un lato ci c'è i "diritti di avere diritti" che è di tutti, parafrasando Hanna Harendt, da un altro lato la legittima (? non so, decidete voi) paura del diverso. Da un punto di vita morale è indubbio che sia giusto dare la cittadinanza ai bimbi. Ma sarebbe auspicabile approvare una legge che cambia profondamente le basi su cui si fonda l'appartenenza al paese senza una vasto consenso popolare? Io vorrei rispondere: quello che è giusto è giusto, anche se il popolo non l'approva. Ma una democrazia per funzionare deve saper rallentare, deve sapere ascoltare anche chi non la pensa secondo giustizia, e provare insieme a cambiare prima di tutto la struttura statale, ma anche, se possibile, l'animo delle persone. Una democrazia deve saper agire secondo la volontà della maggioranza. Ma deve anche fare in modo che la maggioranza decida in base a sistemi valoriali positivi.

domenica 29 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 21


ARTICOLO 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle prime ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume . La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Per ricordare i 70 della Costituzione Italiana non poteva mancare il ricordo dell'articolo 21. L'articolo della libertà di pensiero e di parola. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Questo è il primo comma dell'articolo. Niente censure, niente silenzi imposti. Ogni persona ha diritto di dire la propria idea, anche se in contrasto con il pensiero dei più. Ovviamente lo stato e la sua forza autoritaria non devono impedire il proferire del pensiero, a meno che questo non sia latore di un reato penale, quale ad esempio la calunnia. In questo caso occorre dire il nostro ordinamento democratico non prevede la censura, ma il perseguimento penale dell'eventuale calunniatore. Insomma la censura è preclusa nel nostro paese. Tanto è vero che i giornali possono essere sequestrati, ma mai si può impedirne la loro stampa. Insomma in Italia, almeno secondo la legge, ognuno può e deve dire la sua, in qualsiasi luogo. Difficile dire che questo articolo sia realmente applicato. L'Italia è agli ultimi posti nelle classifiche dei paesi occidentali per quanto riguarda la libertà di stampa. C'è di fatto un controllo sostanziale delle notizie. Il potere economico e politico esercita un vero e proprio controllo della stampa. Non è un caso che per vent'anni un editore abbia egemonizzato la vita politica. Questo dimostra come la stampa difficilmente sia libera, e che sia anzi asservita agli interessi economici e alla fame di potere di pochi. Ma la libertà di parola si esercita anche nel quotidiano. Si esercita grazie alla disponibilità all'ascolto dell'altro. Per esercitare la libertà di parola dovremmo imparare ad ascoltare. Quante volte un dialogo diventa un monologo. Quante volte riempiamo di insulti il nostro interlocutore senza renderci disponibili all'ascolto? Troppe! L'articolo 21 si esercita anche nel quotidiano, rispettando il proprio collega, rispettando il commesso del negozio che prova a spiegarci le motivazioni di un'attesa prolungata, rispettando colui che ci sembra dica cose poco interessanti e di conseguenza liquidiamo il suo interloquire con una sonora pernacchia, nella migliore delle ipotesi, o con improperi degni di tori ben più gravi che una semplice paralipomena poco gradita. Allora garantire la libertà di parola propria e altri è un esercizio di vita. Far proferire agli altri parola vuol dire prima di tutto imparare ad ascoltare. Vuol dire riuscire ad intuire che ogni parola detta da un altro è importantissima. Impariamo ad ascoltare gli altri. Impariamo a rispettare il loro pensiero. Impariamo ad esercitare la nostra libertà di parola, rispettando il verbo degli altri. Questo contribuirà a fare della nostra Italia un posto migliore. L'articolo 21, la libertà. non è solo il riconoscimento di un diritto, è anche un'indicazione su come vivere la vita assieme agli altri.

E' giusto ricordare che l'articolo 21 è anche uno prezioso strumento per il potere legislativo, l'autorità giudiziaria e di polizia per districarsi nel delicatissimo compito di bilanciare il diritto di parola con altri diritti della persona umana. Il costituente indica chiaramente come le autorità dello stato debbano comportarsi in caso di utilizzo della libertà di proferire parola per commettere reati penali, soprattutto contro la persona ma non solo. Il comma 3 del presente articolo dice che non esiste la censura preventiva nel nostro ordinamento,si può sequestrare un documento redatto con qualsiasi strumento di comunicazione soltanto forti di un atto dell'autorità giudiziaria che lo autorizza in base a tassative indicazioni prodotte dalla legge. In casi d'urgenza, precisa il IV comma, il sequestro può essere effettuato da ufficiali di polizia giudiziaria, ma il loro gesto deve essere immediatamente comunicato al magistrato competente che entro ventiquattrore lo deve legittimare con atto proprio, altrimenti il sequestro è come se non fosse stato fatto ed è dovere dello stato rimettere alla pubblica lettura il cartaceo illegittimamente tolto dal commercio. 
Il V comma dell'articolo 21 della Costituzione Italiana indica che i finanziamenti e i finanziatori dei giornali, o comunque dei mezzi di informazione, devono essere noti. Questo comma è di estrema e stringente attualità oggi, in cui le notizie si acquisiscono con strumenti di divulgazione rapidi e senza possibilità di un pronto controllo, quale è ad esempio la "rete", cioè internet. Molto spesso si diffondono notizie la cui fonte è sconosciuta. Sono ignote anche le finalità per cui una rete di informazioni si sia presa la briga di diffondere una informazione. Come fare a risolvere questo delicatissimo problema? La legge trova nell'azione della Polizia Postale lo strumento per vegliare sui prodotti mediatici. E' lei che ha il dovere di comunicare ai magistrati delle devianze e ove necessario provvedere al sequestro, lo spengimento del sito incriminato, e comunicarlo al giudice, che avallerà la decisione o ordinerà la riapertura del canale web. Ho fatto l'esempio della rete. Sono comunque variegati gli ambiti in cui opera lo stato per controllare che non sia utilizzato contro i canoni della legge il diritto di parola. Penso alla commissione bicamerale per la vigilanza della RAI, organo parlamentare che ha il controllo di vegliare sulla TV di stato. Il controllo sulle molte TV e radio private da parte delle autorità amministrative, ad esempio i dipartimenti del ministero delle Telecomunicazioni. Deve essere chiaro che questa opera delle autorità dello stato non deve mai mettere in dubbio il principio di libertà e di pluralità del pensiero espresso con qualsiasi mezzo di comunicazione. Nessuno è censurato o censurabile. Il compito statale è quello di comunicare alla autorità giudiziaria eventuali atti illeciti, alla fine dei conti sarà questo, solo questo, organo dello stato a rilevare eventuali reati, in forza della sua autorità super partes.

L'ultimo comma vieta la pubblicazione a stampa e spettacoli contrari al buon costume. Il concetto di "Buon costume" è mutato nel corso degli anni. Decenni fa per un giudice particolarmente probo poteva essere scandaloso mostrare anche solo che una donna mostrasse in pubblico le proprie gambe nude o le proprie braccia. C'è purtroppo poco da ridere. In alcuni paesi Africani o asiatici ancora oggi se una donna mostra in pubblico parti del proprio corpo, viene condannata anche alla pena di morte. E' doveroso condannare chi lede in questo modo il più elementare diritto ad essere libero della donna. Chi applica la cosiddetta Sharia, la legge islamica, non rispetta norme ma lede i diritti delle persone, della parte femminile dell'umanità, bisogna ricordarlo. Dopo questo inciso è giusto ricordare che oggi il concetto di "buon costume" nel nostro paese è fortunatamente molto diverso da quelli prima esposti. La donna può sentirsi libera in Italia di vestire come vuole, ovviamente non superando quei limiti di decenza che vietano di mostrare nelle pubbliche piazze le putenda. La cosa importante, decisiva per far capire lo spirito democratico ed egualitario del nostro stato, è che le stesse norme che l'Italia impone alla donna in materia di pubblico pudore, valgono per l'uomo. Questo concetto è valido e diffuso in ogni stato che, come il nostro, si definisce occidentale. Ecco la ragione per cui oggi sono autorizzati alla stampa i cosiddetti giornali Osé, ma con la possibilità di essere censurati, cioè sottratti alla pubblica lettura preventivamente, cosa invece non prevista per altre riviste e giornali, se le immagini e i contenuti che riportano sono talmente "forti" (passatemi questa parola) da non poter rimanere indifferenti al pubblico ludibrio. Speriamo che nessun giornale arrivi a questo. Occorre ricordare che film importantissimi nella filmografia mondiale e italiana furono posti sotto censura per scabrosità. Negli anni 70 del secolo scorso per mesi non poté uscire nelle sale "L'ultimo tanto a Parigi" di Bernardo Bertolucci. Che dire? La censura nella filmografia appare ancor oggi necessaria. E' bene che alcuni film siano proposti, ad esempio, solo a un pubblico adulto. Detto questo è bene che si utilizzi, come dicevano i latini, grano salis, cioè si sappia intuire quando certi contenuti e certe scene che il pubblico pensiero considera scabrose, siano in realtà strumento di espressione creativa di un artista. Comunque ottemperare a questo impegno di ponderata saggezza è compito difficilissimo, si è sbagliato in passato, è facile pensare che si continuerà a sbagliare in futuro.
testo scritto da Giovanni Falagario

sabato 28 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA:ARTICOLO 20


ARTICOLO 20 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”

L’articolo 20 della costituzione appare come un corollario dell’artico diciannove. Come conseguenza del diritto a professare qualsiasi tipo di credo c’è il dovere da parte delle autorità pubbliche  di non discriminare alcuna associazione nata per accogliere coloro che professano una determinata fede. Non vi possono essere norme  volte a discriminare l’attività di enti ecclesiali, di associazioni e di istituzioni. La legislazione potrebbe attuare norme per dissuadere la popolazione ad organizzarsi per finalità religiose. Vi possono essere norme che istituiscono tassazioni speciali per gli enti religiosi. L’articolo 20 impone che lo stato non attui mai questa strada. Discriminare una qualsiasi attività religiosa è reso impossibile nel nostro paese grazie all’articolo venti della costituzione.  Insomma le istituzioni a carattere religiose possono avere norme di favore, cioè volte a facilitare la loro istituzione, ma non possono esservi norme che pongano ostacoli e difficoltà alla loro nascita. Questo principio è fondamentale per agevolare l’aggregazione di persone nella loro professione di fede. Il credente può liberamente manifestare il suo afflato religioso senza associarsi ad alcuno, senza aderire ad alcuna comunità ecclesiale. Se decide invece di far parte di una comunità religiosa lo stato deve agevolare l’attività istituzionale della comunità. La repubblica deve facilitare l’organizzarsi dei fedeli. L’autorità deve garantire che siano rispettati gli statuti. Non deve in alcun modo ostacolare l’attività religiosa. Questo è un principio basilare che la Costituzione esplicita nell’articolo 20. Insomma non vi possono essere aggravi di natura fiscale allo svolgimento dell’attività religiosa, che spesso impone forme di autofinanziamento da parte dei fedeli e anche di un finanziamento pubblico. Questo principio, occorre dirlo, ha prodotto effetti aberranti. In Italia ci sono esercizi commerciali che sono tassati poco e in maniera incostante, perché facenti capo ad un ente ecclesiastico. Sono vere e proprie attività commerciali che fanno concorrenza sleale ad altri esercenti. Siamo al paradosso che l’articolo 20, nato per non discriminare le associazioni religiose, diventato la giustificazione della nascita di privilegi fiscali e giuridici che la teleologia del commercio non dovrebbe giustificare. Ci sono attività economiche che non pagano le tasse sui beni immobili posseduti solo perché risultano facenti parte di enti ecclesiastici. E’ bene che la legge razionalizzi la tassazione. Non è certo finalità dell’articolo 20 agevolare alcune attività commerciali a discapito di altre. Non è volontà del costituente che alcuni negozi possano non pagare le tasse, perché formalmente sono attività religiose, ,ma  sostanzialmente sono imprese commerciali. E’ d’uopo una razionalizzazione della materia e un censimento accurato di tutte le proprietà e i beni catalogati come ecclesiastici al fine di tassare tutti i beni immobiliari e mobiliari che sono estranei all’attività religiosa e sono solo strumenti di attività economiche. Ovviamente non c’è alcun biasimo verso coloro che, pur facenti parte della comunità clericale, svolgono attività commerciali. La necessità è quella di riconoscere che tali attività sono equiparate ad ogni altra attività volta ad ottenere lucro e dal bisogno di tassarle adeguatamente. Lo stesso vale per le proprietà immobiliari, devono essere soggette alla tassazione, come qualsiasi altra casa e appartamento. Questo per garantire il principio di eguaglianza imposto dal dettato costituzionale.

testo di Giovanni Falagario