martedì 24 dicembre 2019

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 25



ARTICOLO 25

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”

L’articolo 25 della costituzione afferma una delle più importanti garanzie costituzionali. Per garantire l’imparzialità del giudice e del giudizio che a lui è affidato, impone che sia la legge a stabilire l’individuazione dell’organo giudicante. Questo principio è volto ad impedire che non sia l’arbitrio dell’amministrazione statale ad assegnare il magistrato che è chiamato a districare una questione giuridica, ma che lo sia una norma generale a determinarlo. Il cittadino ha la garanzia che l’iter processuale non sarà preordinato e indirizzato secondo interessi contingenti di qualcuno, ma procederà in base a indicazioni normative che saranno seguite nella stessa maniera a prescindere da chi sia il soggetto che è chiamato a rispondere dei propri gesti in tribunale. Insomma il magistrato non può essere scelto. L’organo giudicante è prestabilito precedentemente alla apertura della vertenza e in base a criteri di legge oggettivi. Il “giudice naturale”, come lo definisce l’articolo 25 della Costituzione, è il magistrato, che in base a criteri  stabiliti dalla legge, chiunque abbia commesso un reato o abbia una vertenza civile da sostenere in un determinato luogo del paese dovrà incontrare e riconoscere quale supremo dispensatore della verità giuridica. Insomma questo principio è garanzia di imparzialità. Nessuno si può scegliere il giudice. Nessuno può decidere se sia preferibile un magistrato o un altro per sciogliere le controversie legali. Solo la legge decide come un processo avviene e chi sia l’autorità preposta a presiederlo. L’unico organo che ha la competenza a designare i magistrati per i singoli uffici e per le procure, insomma a decidere dove un giudice debba lavorare, è il Consiglio Superiore della Magistratura. Questo è l’organo di governo dei giudici, un organo collegiale presieduto dal presidente della Repubblica, che ha l’alto compito di coordinare e governare il lavoro della magistratura. Ma il CSM non può e non deve usare la propria autorità per trasferire magistrati che operano in un determinato processo. Il suo compito è distribuire in maniera coerente sul territorio i magistrati in modo da non creare in alcuni uffici delle carenze di organico. Il CSM può operare, su richiesta del guardasigilli, il trasferimento di un giudice per motivi di incompatibilità ambientale, ma deve essere una misura eccezionale e da operarsi per motivi gravissimi. Il suo compito è principalmente quello di rendere più efficace il potere giudiziario attraverso un’opera di coordinamento. Il secondo comma dell’articolo 25 è un principio fondamentale di correttezza e di garanzia giuridica. Chiunque, che sia cittadino italiano o straniero, non può essere chiamato in giudizio e punito in forza di una norma entrata in vigore dopo che ha commesso il fatto. Una norma penale non può avere efficacia retroattiva. La sua vis giuridica è effettiva solo al momento della sua promulgazione. Questo principio di non retroattività delle norme vale per tutte le leggi dello stato. Di buona regola una norma non deve regolare situazioni giuridiche avvenute prima della sua entrata in vigore. E’ duopo precisare, però, che per quanto riguarda le leggi amministrative, tributarie e civili questo principio, la non retroattività della legge, può essere derogato, e abitualmente viene derogato. La Costituzione invece tassativamente esclude che una legge penale, una legge che punisce il cittadino che la viola, possa avere valore retroattivo. E’ un principio fondamentale nessuno deve essere punito se al momento in cui ha compiuto l’atto la legge non lo considerava reato, e poco importa se una legge successiva ha stabilito che lo stesso gesto fosse considerato atto da censurare penalmente. Nessuna persona può essere punita in forza di una norma susseguente temporalmente al gesto compiuto. Questo principio di civiltà è fondamentale. Chiunque commette un reato penale è comunque un cittadino, una persona, un uomo o una donna. Ha diritto a vedersi protetto di fronte al potere prevaricante dello stato che ti costringe alla cattività e alla reclusione. Lo stato di prigionia o la punizione in qualsiasi forma deve essere giustificata da una coerenza logica trasparente. Chiunque è chiamato a rispondere dei propri atti deve essere garantito nella sua integrità morale e fisica. Così nessuno può essere indicato quale “delinquente” se non ha commesso atto che le norme vigenti al momento considerano reato. Allo stesso modo nessuno può essere imprigionato o sottoposto a misure di sicurezza se non sono previste dalla legge. Nessuno può subire la detenzione carceraria come arbitrio delle autorità statuali. Ogni arresto, ogni detenzione, deve essere prevista per legge. A questo proposito la “detenzione preventiva, l’arresto prima di una sentenza giudiziaria definitiva, è da tempo oggetto di vivaci discussioni. Questa è prevista dalla legge. E’ prevista per poter garantire la sicurezza pubblica ed evitare che l’imputato inquini le provi con un suo comportamento illegittimo. Rimane però il dato che debba essere usata con estrema parsimonia. Il magistrato non deve abusarne. Deve procedere al fermo quando è tassativamente necessario. Di conseguenza non è solo la legge, ma è anche la delicata valutazione dell’organo giudiziario a valutare la necessità o meno dell’arresto. Per evitare abusi la norma ha creato un ufficio, interno al tribunale, volto a stabilire la congruità dell’arresto preventivo. Questo ufficio si chiama “tribunale della libertà”, a cui il fermato può appellarsi. Insomma la normativa, adempiendo ai dettami costituzionali, sta cercando di rendere il meno arbitrario possibile il fermo giudiziario. Non è un solo magistrato a decidere, ma più organi giudiziari, anche collegiali. La certezza che la magistratura operi con competenza e imparzialità è necessaria per poter affrontare un giudizio giudiziario che per qualsiasi cittadino è fonte di preoccupazione e angoscia. La magistratura deve, con la sua imparzialità  e competenza, rendere una sensazione di fiducia e serenità a chiunque si trovi ad avere una vertenza giudiziaria.
Testo di Giovanni Falagario


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