venerdì 13 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 13



ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”

“Racconto a mano libera” in occasione dei settanta anni della Costituzione Italiana sta pubblicando gli articoli della nostra carta fondamentale. Dopo esserci soffermati sui primi 12, che racchiudono i principi fondamentali dell’ordinamento, discutiamo della “Parte Prima” della costituzione dedicata ai “diritti e doveri dei  cittadini”. Questa è divisa a sua volta in quattro Titoli: il primo è dedicato ai rapporti civili; il secondo è dedicato ai rapporti etico sociali; il titolo terzo ai rapporti economici; il titolo quarto ai rapporti politici. Ogni titolo è composto da diversi articoli ognuno dedicato a un diritto inviolabile della persona. Diritti che non possono essere scalfiti da nessuno, neanche dallo stato stesso, che sono uno scudo della singola persona contro glia attacchi alla integrità fisica, politica e morale che può subire da chiunque. Il primo articolo del titolo primo è quello denominato numero “13”. L’incipit è fulminante: la libertà personale è inviolabile”. La persona e la sua libertà è un tempio, sembra vogliano dire i padri costituenti, chi attenta alla sua integrità fisica e morale commette un sacrilegio. Siamo lontani dagli oscuri tempi del fascismo in cui chiunque poteva essere arrestato per ordine della polizia giudiziaria, senza alcun controllo di un potere terzo quale la magistratura. Nessuno può subire restrizioni alla libertà personale. Nessuno può essere detenuto arbitrariamente. Nessuno può subire perquisizioni o ispezioni senza che vi sia una ragione legata alla sicurezza e alla difesa della collettività. Inoltre questa ragione deve essere scritta in una legge e motivata. Insomma è il parlamento, direttamente eletto dai cittadini, che può  indicare le ragioni e in modi in cui la libertà personale può essere negata a un singolo o a un gruppo. Ma il parlamento non è scevro da limitazioni. La Legge che ordina l’applicazione di azioni preventive ed esecutive volte a privare persone delle proprie libertà deve essere conforme ai principi e alle norme della Costituzione Stessa, non può e non deve negare il principio di rispetto della dignità umana che è fondamento dell’ordinamento giuridico repubblicano. Se andiamo a leggere l’articolo tredici, questo dà delle chiari indicazioni al futuro legislatore di come la norma vertente la restrizione della libertà personale debba essere. Ogni ordine di reclusione deve essere motivato dall’autorità giudiziaria, cioè è il magistrato, come abbiamo detto potere terzo sottoposto solo alle leggi e alla Costituzione, a ordinare la restrizione di una libertà personale. Quindi è solo il codice penale, non certo un regolamento e una direttiva del governo, a poter decidere quali siano i casi di legge in cui le porte del carcere si aprono per un eventuale condannato, indagato o imputato. Questa è una grande conquista del diritto, una esplicitazione autorevole dell’importanza fondamentale del principio della divisione dei poteri. Il parlamento fa le leggi. Il governo si occupa delle questioni dell’amministrazione, anche di altissimo profilo. E’ la magistratura che si occupa, coadiuvata dalle forze dell’ordine, di far rispettare le leggi e di punire chi non le rispetta. In casi eccezionali, motivati dal necessario intervento tempestivo e indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può attuare provvedimenti provvisori che ledono le libertà personali. Pensiamo a un ladro o un assassino colto sul fatto mentre commette il suo crimine. La polizia può e deve arrestarlo senza aspettare l’autorizzazione del giudice. La flagranza di reato rende necessario l’arresto. Ma questo atto di privazione della libertà deve essere comunicato e motivato all’ordine giudiziario entro quarant’otto ore. Il magistrato deve vagliare e convalidare l’atto d’arresto, se non avviene entro le quarant’ore successive ogni atto cautelare è revocato e privo di effetto. Gli ultimi due comma dell’articolo 13 sono importantissimi, ma purtroppo in buona parte inattuati. Il Terzo dice che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni fisiche. La legge che istituisce il reato di tortura ha atteso settant’anni per essere posta in essere dai due rami del parlamento. Solo l’anno passato, 2017, è stata approva, fra l’altro con uno strascico di polemiche fondate su una presunta solidarietà con le forze dell’ordine, quasi che l’istituzione del reato di tortura fosse una ritorsione di qualcuno contro di loro. Invece la norma sul reato di tortura è ancora una risposta parziale all’esigenza costituzionale di garantire che nessun uomo venga sottoposto a molestie fisiche e psicologiche da parte di istituzioni dello stato e privati cittadini. La nuova legge lascia spazio a valutazioni del giudici, che potrebbero definire episodi di comune violenza atti di vera e propria tortura, solo perché non vi è la “reiterata volontà ad offendere”, quasi che il torturatore sia tale solo se si accanisce irrefrenabilmente contro la vittima. Ma si sa soprattutto la destra vede nella forza bruta non tanto un atto vergognoso, quanto la naturale punizione di persone considerate violente, perché emarginate. L’ultimo comma è “la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. Purtroppo i nostri processi giudiziari sono lunghi e farraginosi, le difficoltà ad arrivare a sentenza definitiva creano la necessità di sottoporre l’imputato a lunghi periodi di carcerazione preventiva. Qui la destra si è battuta valorosamente per l’attuazione dell’ultimo comma, va dato atto a Berlusconi Salvini e Bossi di essersi battuti per la liberazione di persone imputate per reati di natura economica, soprattutto, ma anche per altra materia, vedi il caso Previti che commuove i cuori dei forza leghisti. Hanno ragione nel dire che i processi durano troppo urge una riforma che non scarceri arbitrariamente, ma che non permetta scarcerazioni arbitrarie ma un celere raggiungimento della verità giudiziaria. Ultima nota dolente: lo stato delle carceri. Le prigioni italiane sono in uno stato di degrado sconfortante. I detenuti hanno il diritto, anche se in cattività, di vivere decorosamente. Ciò in Italia non avviene ed è un grande nocumento per una nazione patria dei diritti che ha dato i natali a quel Cesare Beccaria che scrivendo tre secoli fa “dei diritti e delle pene” ha aperto la strada a una giustizia umana.
Testo di Giovanni Falagario

mercoledì 11 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 12



ARTICOLO  12

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni”

Continua il viaggio si “Racconto a mano libera” alla scoperta della Costituzione Italiana a settant’anni  dalla sua promulgazione. L’articolo 12 è l’ultimo dedicato ai principi fondamentali. I primi dodici articoli delineano quelli che sono i fondamenti dello stato repubblicano che possono essere riassunti nei principi di sovranità popolare, diritto al lavoro, libertà e uguaglianza. Nel proseguo della carta si espliciterà come questi principi si trasformino in diritti e doveri per i cittadini, in compiti per lo stato e le istituzioni e in regole di comportamento politico, sociale, economico ed istituzionale per tutti. L’articolo 12 è dedicato al vessillo italiano. Alla bandiera che è simbolo dell’unità nazionale. Pare un mero capriccio dei costituenti inserire la descrizione di uno stendardo fra i principi fondamentali dello stato. A nostro parere non lo è. Ci accingiamo a provare a raccontare il significato storico ed allegorico della nostra bandiera. A noi questa storia ci ha affascinato, speriamo di poterla raccontare a voi in maniera adeguata. Il 7 gennaio 1797, a Reggio Emilia, la Repubblica Cispadana, nata a seguito dell’invasione delle truppe napoleoniche e la conseguente liberazione del suolo italiano dal giogo austriaco, proclamò il Tricolore come vessillo della nuova entità statale. I colori bianco, rosso e verde sono in parte ispirati alla bandiera repubblicana francese che si differenzia da quella del nostro paese solo perché il blu sostituisce il verde. In Francia questi colori hanno rappresentato la vis rivoluzionaria del popolo che, nei tumulti rivoluzionari, scacciava il re oppressore. I colori della bandiera italiana rappresentano: il rosso il sangue dei caduti e martiri della patria; il verde le nostre praterie; il bianco le nostre montagne imbiancate. Questa lettura allegorica della bandiera l’ha data il grande poeta Giosué Carducci. Ma lo stesso Carducci non poté non notare che nel XXX canto del purgatorio Beatrice, l’amata di Dante, veste con i tre colori della nostra bandiera. Porta indumenti che contengono il Rosso, il Verde e il Bianco, come magistralmente li descrive l’Alighieri nei suoi splendidi endecasillabi sciolti. Se ci atteniamo alla lettura dantesca, il bianco, il rosso e il verde, colori dell’Italia, allegoricamente rappresentano le virtù che caratterizzano la musa dantesca. I tre colori sono la rappresentazione cromatica delle tre virtù teologali. Verde è la Speranza. Bianco è la fede. Rosso è la carità. Molti dubbi però ci sono su tale interpretazione. La cultura anticlericale propria del giacobinismo del XVIII secolo potrebbe far escludere questa interpretazione. Ma Dante era già da allora considerato il poeta italiano per antonomasia. La descrizione del carro della Vergine del canto XXX del Purgatorio, in cui Beatrice indossa i colori bianco rosso e verde, potrebbe aver comunque colpito i repubblicani cisalpini, più affascinati dall’autorità del vate che dai contenuti del poema. Un’altra lettura delle vicende legate alla nascita della nostra bandiera indurrebbe a una ricostruzione degli eventi meno complessa. La Repubblica Cispadana aveva come centro politico indiscusso Bologna. I colori del capoluogo dell’Emilia Romagna sono il bianco e il rosso. L’assemblea, riunita a Reggio Emilia per decidere del nuovo vessillo, avrebbe semplicemente aggiunto ai colori della città emiliana, il bianco e il rosso, il colore verde segno di speranza. Si possono avere diverse ricostruzioni storiche sulla nascita della bandiera. Non è certo detto che una debba necessariamente escludere l’altra. Sono vari i moti dell’anima che hanno spinto gli assisi all’assemblea di Reggio Emilia a scegliere la bandiera del novello stato. Mi preme notare come la scelta del Regno di Sardegna di fare del tricolore il simbolo e lo stendardo della nuova nazione italiana fu fatta nel 1849. L’allora Presedente del Consiglio piemontese, Camillo Benso Conte di Cavour, decise di mandare l’esercito sabaudo nelle lontane terre di Crimea a combattere una guerra decisiva per i destini patri, innalzando non il vessillo sabaudo ma il tricolore cisalpino che da allora divenne lo stendardo del futuro Regno d’Italia. Il tricolore da quel momento in poi fu la bandiera che accompagnò e accompagna le vittorie e le sconfitte, i momenti di gioia e le tragedie, che hanno segnato il nostro paese in questi due secoli di vita comune.
Testo di Giovanni Falagario

11 SETTEMBRE 2001




RICORDARE CHI NON C'E' PIU'
Oggi è una data triste. In una mattinata newyorchese di diciotto anni fa due aerei di linea si schiantarono sulle Torri Gemelle, i due grattacieli simbolo della città di New York. Ben presto si scoprì una tragica verità. I due aerei erano stati dirottati da due criminali, al fine di portare morte e distruzione nella città simbolo degli Stati Uniti. Oggi, a distanza di quasi due decenni, siamo chiamati a piangere le migliaia di vittime, le persone che sono morte, a seguito di quel folle atto. Siamo chiamati a chiederci del perché la mente umana possa fare scelte così drammatiche e crudeli. Perché quei due giovani uomini, che hanno dirottato gli aerei, hanno deciso di porre fine alla propria e all'altrui vita. Può la radicalità religiosa giustificare l'omicidio? Può l'interesse politico giustificare la morte? Può l'oppressione, presuntamente o effettivamente subita, giustificare giustificare il terrorismo? La risposta è e deve essere:no. Nessuno è giustificato ad uccidere. Homo Homini Deus, dicevano i latini. Ogni essere umano deve essere per il proprio prossimo una divinità, quindi è sacro ed intoccabile.Ricordiamo che uno dei due veivoli doveva finire sul Pentagono a Washington, ma cadde prima dell'impatto, forse abbattuto dalle forze aeree americane, ma questa ultima affermazione e stata smentita dall'esercito statunitense. Il gesto di Mohamed Atta ed i suoi sodali, che hanno dirottato tre aerei e hanno ucciso migliaia di persone è di una disumanità sconcertante. Il Corano è esplicito nel condannare chi uccide persone innocenti e inermi. Appare paradossale che queste tristi figure hanno fatto omicidi in nome di Allah. Chi usa la violenza usa Dio, un qualsiasi dio, per giustificare i suoi crimini è solo un mistificatore. "Deus vult" dicevano i Crociati per giustificare la guerra. "Dio è con noi" diceva Adolf Hitler, per spiegare a se stesso e al popolo la sua brama guerraiola ed omicida. Ora basta! L'umanità non può giustificare il male. Deve Fermare questi pazzi che uccidono il prossimo. Siano capi di stato, capi tribù, capi politici porre un freno alla loro azione deve essere l'obbiettivo dell'intera umanità. La violenza si ferma con la pace, l'integralismo si ferma con il dialogo. Chi uccide deve essere condannato e punito dai tribunali, la sua ideologia di violenza deve essere con l'idea di umana fratellanza. Niente guerre, niente omicidi, niente stragi questo è l'obbiettivo che deve essere comune a tutti noi. Non ci devono essere più bambini che piangono, donne che soffrono, uomini che vivono immani sofferenze a causa del proprio prossimo. Ciò deve avvenire in ogni parte del mondo. La pace deve regnare in Africa, in Europa, in America, in Australia, insomma in ogni angolo della terra. Dobbiamo vivere in pace per onorare la memoria di quelle vittime morte a New York per il folle piano di terrore di pochi criminali.

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 10




VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 10

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi politici”.

Continua il viaggio di “Racconto a mano libera” nella costituzione italiana. Abbiamo già pubblicato i primi nove articoli della nostra carta fondamentale, oggi parliamo del decimo. Questo articolo è frutto della volontà dei nostri costituenti di aprirsi all’ordinamento internazionale al fine di costruire una collaborazione fruttuosa e pacifica con gli altri stati. Questo articolo, come il successivo 11, è il frutto della costatazione che l’unico modo per scongiurare le guerre è il dialogo. L’ordinamento giuridico italiano deve confrontarsi e anche conformarsi a quelle che sono le prassi internazionali. Il rispetto delle consuetudini internazionali è un modo per preservare la pace e garantire il sereno dialogo fra i popoli. Le consuetudini internazionali sono delle norme di diritto internazionale non scritte, ma che sono, per comune convinzione delle parti in causa, obblighi giuridici da rispettare. Un esempio è il principio “pacta sunt servanda”, i patti sono da rispettare, questa è una norma giuridica, perché tutti gli stati considerano una grave infrazione, che potrebbe portare anche alla guerra, il rompere gli accordi fra stati. E’ una legge non scritta, ma pur sempre vincolante. Il diritto internazionale preesiste alla Costituzione, i popoli e le nazioni da sempre si sono dovuti confrontare fra loro. Le nazioni hanno sempre firmato trattati e accordi fra loro. La nostra legge fondamentale deve porsi il problema di conciliare l’afflato rinnovatore che aveva in quel 1948(anno in cui la nostra costituzione fu promulgata), ricco di promesse e di speranze per il futuro, con la realtà internazionale prostata da un conflitto tremendo, quale la seconda guerra mondiale. Certo le cose cambiavano anche nel mondo. Negli stessi anni nei quali in Italia si rinnovava l’ordinamento giuridico nascevano le Nazioni Unite (ONU), l’assemblea degli stati che aveva come unico obbiettivo la pace mondiale. In quegli anni si cominciava a pensare alla “carta universale dei diritti dell’uomo”, un documento firmato dalla quasi totalità delle nazioni e che proclamava l’esistenza dei diritti umani valevoli in ogni parte del globo. Alla luce di quei fatti la Costituzione Italiana diventa parte di quel progetto di pace universale, che è utopia, ma allo stesso tempo è fonte di speranza per le genti di tutto il mondo. Allora diventa facile capire come il conformarsi alle norme internazionali è fondamentale per garantire un proficuo processo di raccordo fra gli stati. In forza del primo comma di questo articolo la nostra Repubblica è stata la protagonista, assieme ad altri stati, della nascita della Comunità Europea dell’acciaio e del carbone, il primo nucleo di quello che oggi è la Comunità Europea. L’articolo 117 allora non era stato riformato. Non erano state inserite in costituzione le norme del diritto europeo quale fonte dello ius in maniera esplicita. Questo avvenne solo nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione Italiana. Però è sempre stato riconosciuto che già l’articolo 10, con la sua capacità di includere nel nostro mondo legislativo i principi internazionali, legittimava il cammino europeo rendendo le norme continentali parti del nostro vivere quotidiano. Un grande esempio di lungimiranza che hanno mostrato i nostri padri costituenti. Insomma il primo comma dell’articolo 10 pone l’Italia come parte di una comunità di nazioni che guardano al futuro con speranza e voglia di vivere assieme.
Il secondo comma tratta della condizione giuridica dello straniero che risiede in Italia. Un argomento di estrema attualità oseremo dire. E’ sotto gli occhi di tutti il fenomeno migratorio. Migliaia, forse milioni, di persone si stanno spostando da un continente all’altro. L’Italia è allo stesso tempo luogo di transito e di arrivo per queste persone. La condizione dello straniero è regolata dalla legge, motteggia la Costituzione. Insomma è la norma giuridica che determina lo status di straniero nel nostro paese. Si pensi alla legge sulla cittadinanza che considera stranieri i bambini nati nel nostro suolo, da genitori non italiani. E’ la legge non solo che definisce i diritti e i doveri dei “non cittadini italiani”, ma ne determina la cittadinanza stessa. Tutto ciò deve avvenire in conformità alle norme e ai trattati internazionali, in virtù del principio “pacta sunt servanda”. Vorrei far notare che è necessario aprirsi allo straniero con quell’afflato di solidarietà che dovrebbe essere la caratteristica fondante dell’uomo. Non si può assistere silenti alla tragedia di milioni di persone che si mettono in cammino alla ricerca di un futuro miglio, fuggendo da un passato di dolore e privazione.
Il terzo e quarto comma è dedicato ai perseguitati politici. L’Italia garantisce il diritto d’asilo a coloro che fuggono da paesi nei quali non si garantisce l’effettivo esercizio della libertà democratiche che sono garantite dalla nostra Costituzione. Insomma chi vive in paesi in cui vige una dittatura, chi vive in luoghi in cui la tortura, la cattività, la persecuzione delle persone per ragioni politiche ha nel nostro paese un rifugio sicuro. Il diritto d’asilo è uno dei valori fondanti delle nazioni democratiche. E’ giusto che uno stato accolga il perseguitato, il vilipeso. Chi fugge da dittature ha diritto ad essere accolto in Italia. Ha diritto a vivere una vita piena e soddisfacente nel nostro paese. L’Italia, come ogni nazione democratica, deve farsi carico del dolore provocato dalla barbarie del potere, anche se questo potere è esercitato, crudelmente, in nazioni lontane. E’ un principio fondamentale e dirimente: i diritti fondamentali proclamanti in costituzione valgono per tutti gli uomini. Non c’è differenza fra “italiano” e non-italiano. La solidarietà davanti al dolore è un dovere etico che travalica ogni confine, che supera le differenze di razza, fede religiosa o credo politico. Il colore della pelle, la lingua diversa non può essere d’ostacolo all’accoglienza  di chi soffre. In più la Costituzione vieta tassativamente di permettere l’estradizione delle persone accusate di reati politici, i reati di opinione non devono essere accetatti. Nel nostro ordinamento ognuno è libero di esprimere le proprie idee senza rischiare il carcere. Questo è un principio universale che deve valere per ogni essere umano. Chi nel proprio paese è perseguitato per le sue idee deve trovare in Italia un asilo sicuro. Oggi si sta discutendo di togliere in Italia il permesso d’asilo per motivi umanitari. E’ una proposta di Lega e Forza Italia che intende di fatto cancellare il concetto di accoglienza delle persone bisognose. Un concetto cristiano, non a caso rivendicato da Papa Bergoglio, ma che, osservano Berlusconi e Salvini, non può essere imposto alla totalità della popolazione italiana. Qui mi permetto di smentire gli eminenti leader della destra non è solo il cattolicesimo che impone l’accoglienza, è anche la costituzione, che animata da valori cristiani, impone l’accoglienza dei derelitti e dei bisognosi. Insomma l’articolo 10 è un articolo complesso. Un articolo tecnico nel senso che pone le basi per indicare alla politica nazionale come comportarsi davanti alle altre nazioni. Ma non è solo tecnica, però, è anche esplicitazione di valori: valori di pace, quando invita al dialogo, valori dell’accoglienza, quando invita a tutelare lo straniero, valori che rimangono pregnanti e importantissimi.
Testo di Giovanni Falagario

COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 11



ARTICOLO 11

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

Prosegue il viaggio di “Racconto a mano libera” per celebrare i settant’anni dalla promulgazione della nostra Carta Costituzionale. Un viaggio ideale che comporta la lettura degli articoli della legge fondamentale. Oggi pubblichiamo l’articolo 11. Nel 1948, anno in cui entrò in vigore la Costituzione, la seconda guerra mondiale era finita da meno di tre anni. Le famiglie italiane piangevano i loro morti, caduti durante quel conflitto. Il mondo intero ha vissuto l’orrore delle devastazioni prodotte dagli eserciti. Ha visto con i propri occhi gli effetti devastanti di una nuova e tremenda arma: quella nucleare. Hiroshima e Nagasaki sono due città Giapponesi. Furono bombardate da due tremendi ordigni a testata nucleare, chiamati con crudele ironia “Little Boy” e “fat man”. Questo infausto avvenimento provocò, nell’agosto del 1945, quattrocentomila morti. Una cifra enorme senza precedenti nella storia. Il mondo dovette scoprire gli effetti nefasti che l’energia nucleare produce sulla vita di ogni essere della terra. I giapponesi che non morirono, che rimasero lesi dal fungo atomico, dovettero affrontare immani sofferenze. Davanti all’orrore della guerra, davanti alla persecuzione di ebrei, zingari, disabili e oppositori politici voluta dal nazismo durante la folle guerra voluta da Hitler, i costituenti hanno voluto ripudiare la guerra, come dice l’incipit dell’articolo 11. Il verbo “ripudiare” ha una valenza fortissima. Si sa è il genitore che ripudia un proprio figlio, nella cultura antica è il marito che ripudia la moglie. Il ripudio è un termine usato per indicare la scelta di scacciare una persona che si considerava cara. Allora perché i costituenti hanno reputato necessario usare un termine così forte? Dio ripudia Adamo ed Eva quando mangiano l’albero del peccato. E’ la triste costatazione che la guerra è figlia e creatura dello stato. La guerra non esisterebbe se non ci fossero gli stati. La guerra è una figlia perfida,crudele ed orrenda delle istituzioni statuali.  Davanti a questo orrore, davanti alla costatazione che perfino le nuove istituzioni repubblicane potrebbero dichiarare guerra ad altri stati e provocare morti, i costituenti hanno detto “no”. L’Italia non farà mai più guerre, era l’augurio che si facevano. La terra che ha dato i natali a Dante e a San Francesco si fa operatrice di pace non latrice di morte. Lo stato repubblicano scaccia la guerra come si scaccerebbe una donna colpevole di reati infami. Ovviamente i padri Costituenti non potevano non tenere conto della possibilità che un nemico violasse il sacro suolo patrio. La guerra difensiva è giustificata. Se l’Italia è attaccata è suo diritto e dovere difendere i propri cittadini movendo eserciti. Ma solo questo drammatico evento, solo in caso di invasione,giustifica la guerra. Ogni controversia internazionale, dice l’articolo 11, deve essere risolta con il negoziato, con il dialogo. Un interloquire fra stati che produca una nuova concordia fra le nazioni. La Costituzione consente addirittura la limitazione della sovranità nazionale, la compressione del potere statuale, la rinuncia al pieno e assoluto dominio sul proprio suolo e la rinuncia alla difesa assoluta degli interessi nazionali, per costruire assieme ad altre nazioni un mondo di pace e di giustizia. Una scelta senza precedenti. Per la prima volta si riconoscono istituzioni sovranazionali che hanno un potere maggiore dello stato stesso. Ovviamente la loro esistenza è giustificata dalla ricerca della pace e del progresso dell’umanità. Lo stato rinuncia a parte della  propria sovranità per dare un futuro prospero ai propri cittadini e all’intero genere umano. Da questo scaturisce la scelta del nostro paese di aderire all’organizzazione della Nazioni Unite. L’ONU è una comunità di stati che si incontrano in un’assemblea comune volta a discutere delle grandi questioni dell’umanità e cercarne la soluzione in via pacifica. L’Italia non solo deve partecipare ad organizzazioni sovranazionali, ma le deve favorire l’istituzione. Non è un caso che il nostro paese sia uno dei fondatori della Comunità Europea, Non è un caso che i trattati di fondazione del primo nucleo di quello che sarà la UE sono stati stipulati a Roma nel 1957. La nascita della Comunità Europea è in linea con la cultura di pace e di fraternità incisi nella nostra costituzione. L’adesione all’Europa è il compimento del sogno di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula HIrschmann, al confino a Ventotene, delinearono un domani di pace con il famoso Manifesto che chiedeva a gran voce un’Europa libera e Unita, negli anni ove  il Vecchio Continente era ancora schiavo del giogo nazifascista. L’Italia è protagonista di un percorso  di fratellanza fra i popoli che ha il fondamento nell’articolo 11. Non scordiamolo mai. Non è un caso che i partiti antieuropeisti sono coloro che ripudiano i principi costituzionali, e si rifanno al fascismo. La pace fra le nazioni, la ricerca di una pacifica convivenza non sono ancora valori condivisi. E’ il caso di chiederci il motivo per cui partiti come Lega e Forza Italia prendano tanti voti. In Italia ciò avviene fin dal 1994. Fa impressione vedere come la patria di Spinelli sia allo stesso  tempo la patria di Bossi, Miglio, Berlusconi e oggi Salvini. Uomini che hanno avuto la capacità di esportare l’egoismo nazionale anche all’estero. Non è un caso che in Polonia, in Austria, in Ungheria i capi di stato nazionalisti di quelle nazioni vedono nel governo Berlusconi del 1994 un punto di riferimento. Allora proviamo a chiederci: siamo l’Italia della fratellanza fra le nazioni, come dice l’articolo 11, o siamo l’Italia sovranista? Spetta a noi cittadini scegliere, non solo e non tanto con il voto, ma con il sereno confronto dialettico volto a pensare quale Italia costruire, quale mondo prospettare. 
Testo di Giovanni Falagario

sabato 7 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 8



ARTICOLO 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.”


Prosegue il viaggio di “Racconto a mano libera” nella costituzione per celebrarne il settantesimo anniversario. Oggi abbiamo pubblicato l’articolo 8. E’ dedicato alla libertà di culto. Urge sottolineare che questo articolo non verte sulla libertà di culto e di fede di ogni cittadino. Questa libertà, indubbio diritto fondamentale, è tutelata dall’articolo 19, che ben presto tratteremo. L’articolo 8, invece, tratta dei diritti che hanno le confessioni religiose acattoliche davanti allo stato. Come l’articolo 7 tratta dei rapporti fra la chiesa Cattolica e la Repubblica, questo indica come debbano essere i rapporti fra lo Stato e le autorità religiose di tutte le altre fedi. Esaminando il primo comma dell’articolo si può notare che i costituenti hanno voluto sottolineare che le confessioni tutte sono libere, cioè non sono sottoposte ad alcuna restrizione e censura davanti allo stato. Mentre durante il regno d’Italia lo Statuto Albertino, la carta fondamentale dell’Italia monarchica, scriveva espressamente che le fedi non cattoliche erano “tollerate”, cioè per magnanimità del re non erano perseguite. In una terra che era cattolica, infatti la fede del papa era religione di stato. Con l’avvento della Repubblica lo stato si fa laico. Cioè non sceglie una religione di stato, ma le tollera tutte quante. L’unico limite che hanno è la legge stessa. Il diritto di organizzarsi, di avere una casta sacerdotale, di avere istituzioni proprie, che si autoregolamentano, è espressamente concesso a tutte le religioni. Nessuna fede, a meno che non sia contraria all’ordinamento dello stato , può essere vietata. Le persecuzioni religiose sono un retaggio di un passato tremendo. E’ ancora vivo il ricordo delle persecuzioni ai danni di coloro che professavano la religione ebraica da parte del regime fascista. La seconda guerra mondiale, che ha visto la deportazione di centinaia di migliaia di ebrei italiani, rei solo di professare la fede di Abramo, si è appena conclusa. L’orrore non si deve mai più ripetere. Gli Statuti delle singole confessioni sono atti che sanciscono l’esistenza stessa della comunità quale formazione sociale che ha diritto di autoregolamentarsi. Un’altra cosa importantissima sono i cosiddetti protocolli d’intesa, citati nell’ultimo comma del presente articolo. Lo stato deve rapportarsi alle fedi in base alla legge. E’ una legge che deve definire i ruoli, i diritti e i doveri che istituzioni repubblicane e religiose devono rispettare. E’ il parlamento, nella sua potestà legiferante, a definire quali siano le convenzioni che i culti acattolici possono stipulare con il mondo del pubblico. Ma queste leggi sono “rafforzate”, come si dice nel gergo giuridico. Per legge rafforzata si intende una legge che per essere valida deve avere qualcosa di più oltre ad essere approvata dai due rami del parlamento e promulgata dal presidente della repubblica, come avviene per le leggi ordinarie. Queste norme devono avere previamente una fase negoziale. Un organo dello stato, secondo prassi consolidata e dottrina, il governo deve trattare con la comunità religiosa, o meglio con i suoi rappresentanti istituzionali. Da questo dialogo deve scaturire un protocollo d’intesa che diventerà disegno di legge da approvare in parlamento. SE non ci fosse questo importantissimo dialogo, la legge sarebbe incostituzionale, perché non seguirebbe l’iter normativo tassativamente previsto dalla legge costituzionale per atti normativi vertenti tali questioni. Ci sono altre norme che richiedono un iter “rafforzato”, che non vertono sulla materia religiosa, ugualmente previste dalla Costituzione, le vedremo inseguito. Quello che urge sottolineare è che la costituzione garantisce la libertà a tutte le comunità religiose, di qualsiasi orientamento, a prescindere quale sia il dio che venerano, di esercitare il proprio culto. Un diritto fondamentale perché l’unico modo per vivere pienamente il culto è farlo all’interno di comunità religiose. Urge sottolineare un episodio. Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia, qualche anno fa propose  di chiudere le moschee a Milano. La sua era una richiesta nell’ambito della battaglia che Forza Italia e Lega, appoggiate dai loro elettori, stanno compiendo contro la libertà di culto. Quando si compierà il sogno della destra è nascerà lo stato padano siamo certi che l’articolo 8 sparirà, come le libertà dei giornalisti. Fintanto il sogno di Berlusconi e Salvini, e dei milioni di elettori che li votano, non si realizzarà bisogna che l’artico 8 che offre libertà a tutte le religioni sia rispettato.

giovedì 5 settembre 2019

LA COSTITUZIONE: ARTICOLO 7



I PATTI LATERANENSI E LA COSTITUZIONE: ARTICOLO 7

“Lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti dono regolati dai patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

Dante Alighieri paragonava il papato, il potere spirituale, e l’impero, ai suoi tempi il potere temporale, a due soli che riscaldavano la vita e rendevano floride le terre di tutti gli uomini. Il sommo poeta utilizzava questa allegoria per teorizzare una benefica e pacifica convivenza fra il potere di Dio e quello degli umani. Camillo Benso Conte di Cavour,  padre della patria e presidente del consiglio di re Vittorio Emanuele primo re d’Italia, motteggiò, in una celebre frase: libera chiesa in libero stato. Alla luce del pensiero di questi due grandi della storia italica, con la dovuta umiltà e con la consapevolezza di non poter considerarci degni di narrare nella loro interezza le complesse vicende che caratterizzano i rapporti fra Vaticano e Stato Italiano, noi di “racconto a mano libera” continuiamo il percorso di lettura della costituzione, riportando, quest’oggi, l’articolo 7. Questo articolo è stato lungamente dibattuto nell’assemblea costituente. Il nostro paese, allora come oggi, è forgiato culturalmente dalla religione cristiana ed è grandemente influenzato dalla dottrina cattolica. Il problema principale era conciliare il dato di fatto che la stragrande maggioranza degli italiani era cattolica con l’esigenza di tutelare chi non lo era. In più era necessario che fossero definiti in maniera chiara gli ambiti propri della Chiesa e gli ambiti della nascente Repubblica, libera chiesa in Libero stato, le parole di Cavour riecheggiavano nell’assemblea costituente. Prima di tutto era a cuore dei costituenti chiarire che la Repubblica, lo stato, riconosce l’indipendenza della chiesa dal potere della politica. D’altro canto è d’obbligo che la chiesa sappia non influenzare la politica. La costituzione esplicita che i due poteri hanno un “proprio ordine”, cioè agiscono in ambiti diversi, quello delle anime l’una e quello delle faccende temporali, l’altra. E sono indipendenti, cioè lo stato  e la chiesa non devono influenzarsi nelle loro scelte. Ambedue hanno sovranità nel loro ambito. Questo vuol dire che sono in una condizione di parità. Né lo stato è sottoposto alla chiesa. Né la chiesa è prostrata davanti al potere temporale. Sono, quali stati fratelli e uguali, indipendenti fra loro. Quello che infiammava maggiormente i cuori dei costituente, che discutevano animatamente su come dovesse essere sancito in costituzione il rapporto fra il papa e la repubblica, era il rispetto dei cosiddetti Patti lateranensi. I Patti erano stati firmati da Benito Mussolini, nelle vesti di Presidente del consiglio italiano, e da papa Pio XI nel 1929. Gli accordi intendevano superare le cosiddette “guarentige”, i privilegi che casa Savoia aveva concesso  in via unilaterale, senza consenso del papa, al pontefice all’indomani della debellatio, la fine storica, dello stato pontificio a seguito della presa italiana di Roma. Privilegi che servivano al papa a mantenere i propri possedimenti e quelli della chiesa e allo stesso tempo di avere sostentamento economico. Le guarantige non furono mai accettate giuridicamente dal papa, ma solo esercitate di fatto. Con i patti Lateranensi l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano, istituzione statuale che di fatto ha le sue fondamenta giuridiche e nasce proprio a seguito della firma in Laterano degli accordi, trovano una comune e concordata gestione dei loro rapporti istituzionali. Fu ampio e serrato il dibattito in assemblea costituente. I partiti laici, socialisti e liberali, intendevano non riconoscere i patti lateranensi come parte dell’ordinamento giuridico della nascente Repubblica. Trovavano indegno che una simile negoziazione, fatta e voluta dal dittatore Mussolini, entrasse nella nuova democrazia. La proposta era di considerare la Chiesa come una formazione sociale, di enorme rilevanza sociale e culturale, ma pur sempre sottordinata allo stato. Alla fine prevalse la tesi del leader della Democrazia Cristiana, Alcide De Gasperi, e del leader del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, che ascoltando gli ammonimenti di un giovanissimo giurista oltre che membro dell’assemblea costituente, Aldo Moro, imposero l’inserimento dei Patti Lateranensi in costituzione, atto che fu votato in assemblea a larga maggioranza. A caldeggiare e a scrivere questo articolo fu il giovane Aldo Moro, spalleggiato dall’anziano Don Luigi Sturzo, padre nobile del popolarismo italiano. L’Italia aveva trovato il modo di salvaguardare la propria laicità e allo stesso tempo di garantire alla chiesa di continuare ad operare nel nostro paese. E’ giusto ricordare, però, che coloro che erano contrari alla legittimazione costituzionale dei patti non erano fanatici laicisti, non erano famelici mangiapreti. Avevano ragione nel dire che Mussolini aveva offerto diritti e privilegi alla chiesa che erano in contrasto evidente con i valori di eguaglianza di libertà e pluralismo della Costituzione che si andava scrivendo. La chiesa aveva privilegi di natura economica che di fatto danneggiavano, per la loro prominenza, le altre religioni. Vi era il reato penale di dileggio alla religione nazionale, quella cristiana, che nettamente contrastava con il principio di parità. Perché bestemmiare, scusate il termine, Gesù era un reato e invece bestemmiare Geova no? Perché a scuola si insegnava religione cattolica e non le altre fedi? Sono domande che hanno trovato solo una risposta parziale nel 1984 quando il presidente del consiglio di allora, Bettino Craxi, e il segretario di stato vaticano, Agostino Casaroli, hanno modificato i Patti Lateranensi liberando l’Italia da un fardello che imponeva delle lesioni della libertà ai cittadini che non intendevano praticare la fede cattolica. Anche quella riforma però non ha superato interamente le contraddizioni e le aporie che il concordato ha in sé. La strada per un sano e fruttuoso rapporto fra stato e chiesa non è ancora interamente percorsa. Molto c’è da fare. Urge però sottolineare che, alla luce degli eventi che si sono susseguiti nella storia della nostra nazione, è da ritenere un atto di lungimiranza quello del Pci e della Dc di voler scrivere l’articolo 7 della Costituzione così com’è. Un atto e un’intuizione che proviene da due parti politiche così diverse e allora lontane fra loro, ma che, fatto proprio dall’intera assemblea, ha portato benefici e serenità a una nazione come l’Italia che allora era composta per la quasi totalità da cattolici.

Testo di Giovanni Falagario