ARTICOLO 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.”
Prosegue il viaggio di “Racconto a mano libera” nella
costituzione per celebrarne il settantesimo anniversario. Oggi abbiamo
pubblicato l’articolo 8. E’ dedicato alla libertà di culto. Urge sottolineare
che questo articolo non verte sulla libertà di culto e di fede di ogni
cittadino. Questa libertà, indubbio diritto fondamentale, è tutelata
dall’articolo 19, che ben presto tratteremo. L’articolo 8, invece, tratta dei
diritti che hanno le confessioni religiose acattoliche davanti allo stato. Come
l’articolo 7 tratta dei rapporti fra la chiesa Cattolica e la Repubblica,
questo indica come debbano essere i rapporti fra lo Stato e le autorità
religiose di tutte le altre fedi. Esaminando il primo comma dell’articolo si
può notare che i costituenti hanno voluto sottolineare che le confessioni tutte
sono libere, cioè non sono sottoposte ad alcuna restrizione e censura davanti
allo stato. Mentre durante il regno d’Italia lo Statuto Albertino, la carta
fondamentale dell’Italia monarchica, scriveva espressamente che le fedi non
cattoliche erano “tollerate”, cioè per magnanimità del re non erano perseguite.
In una terra che era cattolica, infatti la fede del papa era religione di
stato. Con l’avvento della Repubblica lo stato si fa laico. Cioè non sceglie
una religione di stato, ma le tollera tutte quante. L’unico limite che hanno è
la legge stessa. Il diritto di organizzarsi, di avere una casta sacerdotale, di
avere istituzioni proprie, che si autoregolamentano, è espressamente concesso a
tutte le religioni. Nessuna fede, a meno che non sia contraria all’ordinamento
dello stato , può essere vietata. Le persecuzioni religiose sono un retaggio di
un passato tremendo. E’ ancora vivo il ricordo delle persecuzioni ai danni di
coloro che professavano la religione ebraica da parte del regime fascista. La
seconda guerra mondiale, che ha visto la deportazione di centinaia di migliaia
di ebrei italiani, rei solo di professare la fede di Abramo, si è appena
conclusa. L’orrore non si deve mai più ripetere. Gli Statuti delle singole
confessioni sono atti che sanciscono l’esistenza stessa della comunità quale
formazione sociale che ha diritto di autoregolamentarsi. Un’altra cosa importantissima
sono i cosiddetti protocolli d’intesa, citati nell’ultimo comma del presente
articolo. Lo stato deve rapportarsi alle fedi in base alla legge. E’ una legge
che deve definire i ruoli, i diritti e i doveri che istituzioni repubblicane e
religiose devono rispettare. E’ il parlamento, nella sua potestà legiferante, a
definire quali siano le convenzioni che i culti acattolici possono stipulare
con il mondo del pubblico. Ma queste leggi sono “rafforzate”, come si dice nel
gergo giuridico. Per legge rafforzata si intende una legge che per essere
valida deve avere qualcosa di più oltre ad essere approvata dai due rami del
parlamento e promulgata dal presidente della repubblica, come avviene per le
leggi ordinarie. Queste norme devono avere previamente una fase negoziale. Un
organo dello stato, secondo prassi consolidata e dottrina, il governo deve
trattare con la comunità religiosa, o meglio con i suoi rappresentanti
istituzionali. Da questo dialogo deve scaturire un protocollo d’intesa che
diventerà disegno di legge da approvare in parlamento. SE non ci fosse questo
importantissimo dialogo, la legge sarebbe incostituzionale, perché non
seguirebbe l’iter normativo tassativamente previsto dalla legge costituzionale
per atti normativi vertenti tali questioni. Ci sono altre norme che richiedono
un iter “rafforzato”, che non vertono sulla materia religiosa, ugualmente
previste dalla Costituzione, le vedremo inseguito. Quello che urge sottolineare
è che la costituzione garantisce la libertà a tutte le comunità religiose, di
qualsiasi orientamento, a prescindere quale sia il dio che venerano, di
esercitare il proprio culto. Un diritto fondamentale perché l’unico modo per
vivere pienamente il culto è farlo all’interno di comunità religiose. Urge
sottolineare un episodio. Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia,
qualche anno fa propose di chiudere le
moschee a Milano. La sua era una richiesta nell’ambito della battaglia che
Forza Italia e Lega, appoggiate dai loro elettori, stanno compiendo contro la libertà
di culto. Quando si compierà il sogno della destra è nascerà lo stato padano
siamo certi che l’articolo 8 sparirà, come le libertà dei giornalisti. Fintanto
il sogno di Berlusconi e Salvini, e dei milioni di elettori che li votano, non
si realizzarà bisogna che l’artico 8 che offre libertà a tutte le religioni sia
rispettato.
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