mercoledì 11 settembre 2019

LA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 10




VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 10

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi politici”.

Continua il viaggio di “Racconto a mano libera” nella costituzione italiana. Abbiamo già pubblicato i primi nove articoli della nostra carta fondamentale, oggi parliamo del decimo. Questo articolo è frutto della volontà dei nostri costituenti di aprirsi all’ordinamento internazionale al fine di costruire una collaborazione fruttuosa e pacifica con gli altri stati. Questo articolo, come il successivo 11, è il frutto della costatazione che l’unico modo per scongiurare le guerre è il dialogo. L’ordinamento giuridico italiano deve confrontarsi e anche conformarsi a quelle che sono le prassi internazionali. Il rispetto delle consuetudini internazionali è un modo per preservare la pace e garantire il sereno dialogo fra i popoli. Le consuetudini internazionali sono delle norme di diritto internazionale non scritte, ma che sono, per comune convinzione delle parti in causa, obblighi giuridici da rispettare. Un esempio è il principio “pacta sunt servanda”, i patti sono da rispettare, questa è una norma giuridica, perché tutti gli stati considerano una grave infrazione, che potrebbe portare anche alla guerra, il rompere gli accordi fra stati. E’ una legge non scritta, ma pur sempre vincolante. Il diritto internazionale preesiste alla Costituzione, i popoli e le nazioni da sempre si sono dovuti confrontare fra loro. Le nazioni hanno sempre firmato trattati e accordi fra loro. La nostra legge fondamentale deve porsi il problema di conciliare l’afflato rinnovatore che aveva in quel 1948(anno in cui la nostra costituzione fu promulgata), ricco di promesse e di speranze per il futuro, con la realtà internazionale prostata da un conflitto tremendo, quale la seconda guerra mondiale. Certo le cose cambiavano anche nel mondo. Negli stessi anni nei quali in Italia si rinnovava l’ordinamento giuridico nascevano le Nazioni Unite (ONU), l’assemblea degli stati che aveva come unico obbiettivo la pace mondiale. In quegli anni si cominciava a pensare alla “carta universale dei diritti dell’uomo”, un documento firmato dalla quasi totalità delle nazioni e che proclamava l’esistenza dei diritti umani valevoli in ogni parte del globo. Alla luce di quei fatti la Costituzione Italiana diventa parte di quel progetto di pace universale, che è utopia, ma allo stesso tempo è fonte di speranza per le genti di tutto il mondo. Allora diventa facile capire come il conformarsi alle norme internazionali è fondamentale per garantire un proficuo processo di raccordo fra gli stati. In forza del primo comma di questo articolo la nostra Repubblica è stata la protagonista, assieme ad altri stati, della nascita della Comunità Europea dell’acciaio e del carbone, il primo nucleo di quello che oggi è la Comunità Europea. L’articolo 117 allora non era stato riformato. Non erano state inserite in costituzione le norme del diritto europeo quale fonte dello ius in maniera esplicita. Questo avvenne solo nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione Italiana. Però è sempre stato riconosciuto che già l’articolo 10, con la sua capacità di includere nel nostro mondo legislativo i principi internazionali, legittimava il cammino europeo rendendo le norme continentali parti del nostro vivere quotidiano. Un grande esempio di lungimiranza che hanno mostrato i nostri padri costituenti. Insomma il primo comma dell’articolo 10 pone l’Italia come parte di una comunità di nazioni che guardano al futuro con speranza e voglia di vivere assieme.
Il secondo comma tratta della condizione giuridica dello straniero che risiede in Italia. Un argomento di estrema attualità oseremo dire. E’ sotto gli occhi di tutti il fenomeno migratorio. Migliaia, forse milioni, di persone si stanno spostando da un continente all’altro. L’Italia è allo stesso tempo luogo di transito e di arrivo per queste persone. La condizione dello straniero è regolata dalla legge, motteggia la Costituzione. Insomma è la norma giuridica che determina lo status di straniero nel nostro paese. Si pensi alla legge sulla cittadinanza che considera stranieri i bambini nati nel nostro suolo, da genitori non italiani. E’ la legge non solo che definisce i diritti e i doveri dei “non cittadini italiani”, ma ne determina la cittadinanza stessa. Tutto ciò deve avvenire in conformità alle norme e ai trattati internazionali, in virtù del principio “pacta sunt servanda”. Vorrei far notare che è necessario aprirsi allo straniero con quell’afflato di solidarietà che dovrebbe essere la caratteristica fondante dell’uomo. Non si può assistere silenti alla tragedia di milioni di persone che si mettono in cammino alla ricerca di un futuro miglio, fuggendo da un passato di dolore e privazione.
Il terzo e quarto comma è dedicato ai perseguitati politici. L’Italia garantisce il diritto d’asilo a coloro che fuggono da paesi nei quali non si garantisce l’effettivo esercizio della libertà democratiche che sono garantite dalla nostra Costituzione. Insomma chi vive in paesi in cui vige una dittatura, chi vive in luoghi in cui la tortura, la cattività, la persecuzione delle persone per ragioni politiche ha nel nostro paese un rifugio sicuro. Il diritto d’asilo è uno dei valori fondanti delle nazioni democratiche. E’ giusto che uno stato accolga il perseguitato, il vilipeso. Chi fugge da dittature ha diritto ad essere accolto in Italia. Ha diritto a vivere una vita piena e soddisfacente nel nostro paese. L’Italia, come ogni nazione democratica, deve farsi carico del dolore provocato dalla barbarie del potere, anche se questo potere è esercitato, crudelmente, in nazioni lontane. E’ un principio fondamentale e dirimente: i diritti fondamentali proclamanti in costituzione valgono per tutti gli uomini. Non c’è differenza fra “italiano” e non-italiano. La solidarietà davanti al dolore è un dovere etico che travalica ogni confine, che supera le differenze di razza, fede religiosa o credo politico. Il colore della pelle, la lingua diversa non può essere d’ostacolo all’accoglienza  di chi soffre. In più la Costituzione vieta tassativamente di permettere l’estradizione delle persone accusate di reati politici, i reati di opinione non devono essere accetatti. Nel nostro ordinamento ognuno è libero di esprimere le proprie idee senza rischiare il carcere. Questo è un principio universale che deve valere per ogni essere umano. Chi nel proprio paese è perseguitato per le sue idee deve trovare in Italia un asilo sicuro. Oggi si sta discutendo di togliere in Italia il permesso d’asilo per motivi umanitari. E’ una proposta di Lega e Forza Italia che intende di fatto cancellare il concetto di accoglienza delle persone bisognose. Un concetto cristiano, non a caso rivendicato da Papa Bergoglio, ma che, osservano Berlusconi e Salvini, non può essere imposto alla totalità della popolazione italiana. Qui mi permetto di smentire gli eminenti leader della destra non è solo il cattolicesimo che impone l’accoglienza, è anche la costituzione, che animata da valori cristiani, impone l’accoglienza dei derelitti e dei bisognosi. Insomma l’articolo 10 è un articolo complesso. Un articolo tecnico nel senso che pone le basi per indicare alla politica nazionale come comportarsi davanti alle altre nazioni. Ma non è solo tecnica, però, è anche esplicitazione di valori: valori di pace, quando invita al dialogo, valori dell’accoglienza, quando invita a tutelare lo straniero, valori che rimangono pregnanti e importantissimi.
Testo di Giovanni Falagario

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