ARTICOLO 95 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
“Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri”.
L’articolo 95 della Costituzione, nel suo primo comma, dà un
ruolo fondamentale al Presidente del Consiglio nella conduzione della politica
generale del governo. È lui che la dirige. È lui che mette i paletti che i
membri dell’esecutivo, i singoli ministri e sottosegretari, devono seguire per
compiere il loro lavoro. È d’obbligo notare che la politica generale del
governo non è determinata dal solo Presidente del Consiglio. Questa è voluta
dal Parlamento, che dà la fiducia all’esecutivo e dalle forze politiche che lo
sostengono e che hanno dato l’assenso al programma governativo, esprimendo il
loro pensiero sulle finalità governative attraverso le “mozioni di fiducia”,
che sono le dichiarazioni di voto espresse al momento della nascita
dell’esecutivo. Il Presidente del consiglio ha l’alto compito di assicurare che
gli obbiettivi che si erano prefissati al momento della nascita dell’esecutivo,
vengano perseguiti. Il Presidente del Consiglio è colui che fa in modo che le
finalità del governo vengano raggiunti. Per questo motivo risponde al
Parlamento e all’intera nazione dei risultati conseguiti e dei fallimenti
dell’intero organo esecutivo. Il ruolo del Presidente del Consiglio non è solo
politico. Il suo compito è quello di dirigere tutta la Pubblica
Amministrazione, questa è un mastodontico sistema organizzativo su cui si regge
l’intero funzionamento dello stato. Milioni di dipendenti, funzionari e
collaboratori dello stato hanno come punto di riferimento e capo il Presidente
del Consiglio. Compito del capo del governo è garantire che questa enorme
macchina burocratica funzioni. Ovviamente non può e non deve farlo da solo. I
singoli ministri sono responsabili del ramo della pubblica amministrazione loro
assegnato. Devono dirigere con assennatezza e senso dello stato il loro dicastero.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei
ministri, che hanno votato. Sono responsabili individualmente degli atti
compiuti dai loro dicasteri. È un principio importante. I componenti possono e
devono rispondere dei propri atti alla nazione e al parlamento. Possono essere
oggetto di mozione di sfiducia sia collettiva, dell’intero governo, sia
personale. Un singolo ministro può essere chiamato a rispondere del proprio
agire davanti al parlamento. La mozione di sfiducia del singolo ministro è un
istituto molto discusso. Alcuni giuristi hanno interpretato il secondo comma
dell’articolo 95 non come la possibilità del parlamento di far decadere il
singolo ministro, ma come una responsabilità giuridica e amministrativa del singolo
titolare di un dicastero. Secondo questi l’istituto della “sfiducia” deve
valere solo per tutto il governo. La quotidianità costituzionale, in cui sono
stati registrati nella storia repubblicana diversi casi di sfiducia
individuale, e diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno chiarito che
la mozione di sfiducia individuale è contemplata dal nostro ordinamento. È
giusto che il parlamento possa controllare e, se lo ritiene opportuno,
censurare il lavoro di un singolo ministro, imponendogli le dimissioni. I
regolamenti parlamentari prevedono e normano le modalità con cui si può
chiedere la sfiducia non solo dell’intero governo, ma anche del singolo
ministro. Quindi è da reputare superata la disputa su tale tema nell’ottica di
considerare possibile la decadenza di un singolo membro del governo su
richiesta di un ramo del parlamento. Ricordiamo che sia in caso di sfiducia
all’intero governo sia in caso di sfiducia a un singolo ministro basta che
questa sia votata da un solo ramo del parlamento per diventare effettiva.
Insomma la squadra dell’esecutivo è composta da un capitano, il presidente del
consiglio, e da un numero significativo di collaboratori. I componenti del
governo non sono solo i ministri. La legge, a cui l’ultimo comma dell’articolo 95
affida l’ordinamento della Presidenza del Consiglio e il numero dei ministeri,
determina la composizione del governo. Questa non è solo fatta di ministri,
comprende la presenza di viceministri segretari e sottosegretari che hanno il
compito di coadiuvare e di supportare i singoli ministri e di gestire la
Presidenza del Consiglio, ufficio proprio del premier. La legge che disegna il
funzionamento e i ruoli all’interno dell’esecutivo è la legge del 23 agosto
1988, successivamente novellata da altre norme dello stato che hanno mutato
solo in piccola parte l’assetto normativo della stessa. Questa norma prevede la
possibilità che siano nominati vice presidenti del consiglio. Che vi siano
“ministri senza portafoglio” cioè ministri a cui vengono delegate specifiche
funzione, pur non essendo titolari di uno specifico ministero. Insomma hanno il
compito di gestire particolari attività amministrative e di raggiungere
determinati scopi, ma non sono a capo di uno specifico ufficio ministeriale. I
sottosegretari di stato sono coloro che aiutano i singoli ministri nel loro
compito, si distinguono dai semplici impiegati del ministero perché la loro
carica è politica ed è legata alla vita del governo in carica, fra questi si
può individuare un viceministro, nominato dal consiglio dei ministri, la
differenza, importantissima, fra lui e i sottosegretari è che può partecipare a
pieno titolo al consiglio dei ministri, così contribuendo alla costruzione e
alla realizzazione dell’indirizzo politico dell’esecutivo. Vi possono essere
dei commissari straordinari del governo, personalità nominate con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, che hanno
il compito di realizzare specifici obbiettivi in relazione a programmi e
obbiettivi. Pensiamo al Commissario Straordinario per la ricostruzione
designato dal governo per gestire la delicata vicenda del post terremoto nelle
regioni del Centro Italia. Questi partecipano al consiglio dei ministri quando
si tiene l’assemblea sulla materia e sull’emergenza per cui è stato nominato. Tutte
le figure istituzionali che fanno parte del governo devono essere istituite e
regolamentate per legge. Non potrebbe essere altrimenti. La norma è lo
strumento principale per dar vita e sostanza ad ogni organizzazione statuale.
Il governo deve sottostare alla legge. È un principio fondamentale che serve a
espellere ogni forma di arbitrarietà e di privilegio che potrebbe albergare in un
istituto, quello governativo, che potrebbe esercitare il proprio potere per
favorire l’uno o l’altro. La legge invece dovrebbe garantire che l’arbitrarietà
amministrativa, la libertà di compiere azioni di carattere politico, propria
dell’esecutivo non ecceda in atti di favore o di ingiustizia che non tutelano
il principio di uguaglianza di ogni cittadino davanti allo stato.
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