ARTICOLO 70 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
“La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”
L’articolo 70 è il primo della seconda sezione del Titolo Primo, seconda sezione della Costituzione Italiana. Questa parte della Carta Fondamentale è dedicata alla formazione delle leggi. È il fulcro dell’ordinamento giuridico italiano. Da questi articoli nascono le nostre leggi, qui è indicato come si formano e come devono essere scritte. Questo passo costituzionale è la fonte delle fonti del diritto. Le fonti del diritto sono le norme. Dalla loro lettura e applicazione scaturiscono i doveri, gli obblighi, gli oneri e i diritti che ogni cittadino italiano ha. Ma le leggi esistono proprio perché c’è una regola a loro superiore che indica le modalità di formazione. Questa regola è la Costituzione, questa norma si esplicita proprio nell’articolo 70 e nei tredici titoli di legge che seguono. Il giurista che ha analizzato e studiato l’ordine gerarchico normativo in uno stato costituzionale è Hans Kelsen. Ne “La dottrina del diritto puro” spiega che vi è una gerarchia di norme. Una norma superiore giustifica l’esistenza di una norma inferiore. La norma superiore per antonomasia in un ordinamento statale è la Costituzione. L’articolo 70 indica quali sono le regole scritte che possono e devono essere le regole che tutti devono rispettare. È la Fonte delle Fonti del nostro ordinamento. Le leggi generali e universalmente vincolanti sono quelle approvate dalle due Camere legislative. Bisogna subito dire che queste non sono le uniche norme previste dal nostro ordinamento giuridico. Ci sono leggi prodotte dagli organi regionali, il consiglio. Ci sono leggi prodotte dal governo, decreti legge e decreti legislativi. Ci sono i regolamenti che sono norme subordinate che hanno carattere amministrativo. Ma la Legge per antonomasia è quella approvata dal Parlamento. La Legge è un atto complesso ed eguale. Alla sua formazione concorrono in maniera paritaria le due Camere, il senato e La Camera dei Deputati. Per questo è un atto complesso, perché ha vita per la deliberazione distinta e, allo stesso tempo, coordinata di due organi collegiali. Il Senato e la Camera devono deliberare ed approvare la stessa proposta di legge con voto assembleare, perché questa diventi norma dello stato. In caso di discordanza fra i due testi di proposta di leggi approvati dalle due assemblee, c’è un ulteriore passaggio di votazione. Si continua a votare fin quando la proposta di legge approvata dalle due camere contiene l’identico testo. Lo scritto va “avanti e dietro” fra le due assemblee fin quando il voto dei consessi non sia d’approvazione di un identico testo. A dire il vero, dopo l’approvazione delle due assemblee, un testo di legge, per diventare norma generale, deve avere un altro passaggio istituzionale, l’integrazione d’efficacia, cioè la firma del presidente della repubblica e la pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Ma questi due passaggi, pur indispensabili, non ostano la costatazione che una norma è il frutto della volontà delle due assemblee elette dal popolo. Il ruolo della Firma Presidenziale è quella di garantire la correttezza del procedimento, che rimane comunque un atto parlamentare. L’articolo 70 è di una semplicità e facilità di applicazione encomiabile. Rende il nostro ordinamento un bicameralismo perfetto. Una norma per essere approvata deve avere la deliberazione di entrambe le camere. La Riforma costituzionale voluta dall’ex ministro Maria Elena Boschi, approvata dalle Camere la scorsa legislatura e bocciata dai cittadini in un referendum, intendeva superare il bicameralismo perfetto. L’articolo 70, riformato, prevedeva l’introduzione di almeno tre iter normativi differenziati. Il primo prevedeva il bicameralismo perfetto, alcune norme rimanevano da approvare da entrambe le aule per essere valide. Sono le norme Costituzionali, le norme in materia regionale e le norme in materia elettorale. Altre potevano essere approvate solo dalla Camera dei deputati, la maggioranza, e al limite il senato, presa lettura di esse, poteva chiedere alla camera di rivotarle tenendo conto delle proprie censure. Ma se la Camera ignorava i “consigli” del Senato nulla ostava alla approvazione della norma. Poi c’erano le norme di bilancio, in cui l’approvazione della Camera era prevalente, ma l’esame del senato e il suo pronunciamento non era eventuale, come nei casi precedentemente citati, ma obbligatorio. Comunque rimaneva la prevalenza della Camera, in caso di contrasto fra le due camere, il voto a maggioranza qualificata, la maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea, da parte della Camera Bassa rendeva il bilancio legge dello stato. I giuristi si sono divisi. Questa riforma da una parte semplificava l’approvazione di alcune norme, quelle ordinarie, dall’altro introduceva una pluralità di iter legislativi che rischiava di ingolfare la vita istituzionale dello stato. I detrattori della riforma facevano notare che le materie che dovevano essere di competenza bicamerale e quelle di competenza monocamerale erano mal distinte e di conseguenza ci sarebbero stati numerosissimi conflitti di attribuzione fra le due assemblee. Non sapremo mai se la riforma avrebbe o meno migliorato la vita istituzionale. La legge di riforma non ha avuto mai applicazione. Sappiamo che la riforma del Titolo V avvenuta nel 2001, che riorganizzava la distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni, distribuendo in maniera dettagliata i compiti fra istituzioni regionali e Nazionali, ha avuto un difficile travaglio. Possiamo concludere quindi che quando le riforma Costituzionali tendono a dire troppo, a fare un elenco serrato di ruoli e competenze, come nel caso della riforma del Titolo V approvata nel primo anno del XXI secolo e quella voluta dal ministro Boschi, complicano la vita istituzionale invece di semplificarla. Insomma il nostro articolo 70, come è stato scritto nel 1947, è migliore e ben funzionante nelle sue scarne parole, rispetto alla riforma Boschi che lo voleva complesso e articolato, ma allo stesso tempo di difficile interpretazione. Le leggi per essere approvate devono passare al vaglio delle due Camere. Al Senato e alla camera dei Deputati spetta la funzione legislativa. Alle assemblee elette dal popolo spetta l’onere e l’onore di approvare norme giuridiche valevoli per tutti. Questo è un principio saldo che i Padri Costituenti hanno voluto iscrivere nei caratteri dell’articolo 70. Un articolo che fa della nostra Italia una Repubblica Democratica e parlamentare, perché le leggi si fanno con la compartecipazione di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.
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