ARTICOLO 72 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
“Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo
per articolo e con votazione finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire
in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo sa rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati
internazionali, si approvazione di bilanci e consuntivi.”
L’articolo 72 della Costituzione indica quali siano le misure volte all’approvazione di una proposta di legge. La dottrina indica con termine “disegno di legge” una proposta legislativa del governo. Appare chiaro che il termine “disegno di legge” inserito nel contesto lessicale dell’articolo 72 della Costituzione debba invece valere per ogni tipo di proposta di legge. Questa premessa è necessaria, perché deve essere lampante che l’iter legislativo indicato da questo articolo costituzionale vale per l’approvazione di qualsiasi norma ordinaria. Le leggi che modificano materie costituzionali, che cambiano la stessa costituzione o che vanno a novellare norme equiparate a quelle costituzionali, seguono un diverso iter istitutivo regolamentato dagli articolo 138 e 139 della stessa carta fondamentale. Il tema lo tratteremo in futuro. Oggi parliamo del procedimento di formazione di leggi ordinarie. Il progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso de una commissione legislativa. La commissione competente per materia esamina il testo in sede referente. Poi la trasmetterà alla assemblea, che dibatterà e approverà il testo. Urge sottolineare che il compito della commissione non è meramente istruttorio,cioè di preparazione al dibattito assembleare, ma può anche proporre modifiche al testo originario e redigere un testo di sintesi che accomuni proposte di leggi simili e di argomento comune. Un’opera di compendio importantissimo che può essere un prezioso aiuto per snellire il lavoro parlamentare. Esaurita l’analisi preliminare la Commissione trasmette all’Assemblea il progetto di legge. Il progetto di legge viene discusso, nelle sue linee generali, al fine di accertare, attraverso il voto, se l’Assemblea sia o meno favorevole allo stesso. La discussione preliminare si chiude con l’approvazione dell’ordine del giorno che mette in programma l’iter legislativo. In caso di bocciatura dell’ Ordine del Giorno, si ritiene che la Camera abbia espresso il suo volere di censurare l’iniziativa di legge. In caso di approvazione, invece, si passa alla discussione e alla votazione articolo per articolo del testo. Approvati tutti gli articoli, si sottopone il progetto nel suo complesso alla votazione finale, per la quale è richiesto lo scrutinio palese, tranne che la materia trattata non sia fra quelle per cui la costituzione e i regolamenti parlamentari prevedono un voto segreto. La votazione finale del progetto di legge non è pleonastica. Non necessariamente l’approvazione dell’iniziale ordine del giorno e l’approvazione dei singoli articoli comportano l’assenso dell’intero corpo della proposta di legge. I singoli articoli e gli emendamenti possono essere stati approvati da maggioranze spurie diverse e contingenti. Potrebbe essersi formato un testo normativo teleologicamente diverso dalle finalità che si erano proposti i proponenti il disegno di legge. È bene che un voto finale sancisca che la Camera approvi nella sua interezza il testo. Questo procedimento appena citato è detto ordinario. Deve essere applicato per alcune norme. Deve essere applicato per disegni di legge in materia di rilevanza costituzionale. Per i disegni di legge elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il procedimento abbreviato è previsto dall’articolo 72, comma 2. Questi dispone che i regolamenti camerali possono stabilire procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. In realtà non si tratta di un procedimento differenziato da quello detto ordinario. Vi è solo una riduzione dei tempi di approvazione. Lo può chiedere il governo, se il disegno di legge è di particolare urgenza.
Altra cosa è il procedimento decentrato. Non ci sono riduzioni dei tempi del dibattito, in questo caso. Le commissioni legislative non si limitano (come nel procedimento ordinario) ad esaminare il progetto di legge. Lo approvano in maniera definitiva, senza passare dall’assemblea generale. Per questo si definisce decentrato, non si svolge davanti al plenum della camera bensì in sede decentrata, in commissione. La legge, votata solo in commissione, è considerata approvata dall’intera assise del ramo del parlamento di cui la commissione fa parte. L’assegnazione del testo normativo alla commissione in veste deliberante è affidata ai presidenti delle Camere. Unica differenza è che il presidente del Senato comunica solamente all’assemblea la sua decisione, mentre la scelta del Presidente della Camera deve essere approvata con voto dall’assemblea. Insomma sono la terza e la seconda carica dello stato a decidere se una legge sarà approvata con rito ordinario o decentrato. Come abbiamo detto il procedimento decentrato prevede che tutto il testo di legge sia approvato dalla sola commissione competente, una volta compiuti gli atti di votazione il testo passa o all’altra camera, se deve essere ancora approvato da essa, o alla firma del presidente della Repubblica che ne integra l’efficacia e la rende legge dello stato, attraverso la sua firma, e vincolante per tutti i cittadini. C’è invece un procedimento misto. Consiste nella votazione in commissione degli articoli di legge, ma la votazione finale dell’intero atto normativo è appannaggio dell’assemblea. La scelta fra i due procedimenti è a discrezione dell’assemblea che può scegliere quale sia l’iter più opportuno per garantire allo stesso tempo la celerità dell’approvazione e la pubblicità dell’atto. Ci possono essere norme che per la rilevanza pubblica rendano necessario un voto dell’intera assemblea, pur non essendo fra le leggi che obbligatoriamente debbano essere approvate per norma ordinaria. A chiedere il dibattimento in aula, contro l’eventuale volontà dei presidenti delle assemblee, possono essere 1/10 dei parlamentari o 1/5 dei membri della Commissione. Davanti a tali richieste i presidenti dei due rami del parlamento devono riportare in aula discussione sul disegno di legge. Per diventare norma giuridica il testo deve essere dibattuto con procedimento ordinario. Questa scelta è voluta per garantire le minoranze. In commissione una legge controversa può essere votata anche senza che si manifestino nella loro compiutezza le linee d’ombra che la riguardano. In un convegno ristretto di persone, quale una commissione, gli scontri dialettici e le divergenze vengono assopite. Da una parte è un bene. Molte leggi che sarebbero state approvate con difficoltà dall’intera Camera in commissione vengono approvate celermente, superando le differenze politiche. In casi di dubbi e di incertezze, però, è bene che l’assemblea intera deliberi, al fine di dare contezza delle differenze politiche e delle censure alla legge delle varie forze. Insomma il ritorno in aula di una proposta di legge è un modo per garantire trasparenza e correttezza. Insomma il comma terzo dell’articolo è fonte di celerità, ma allo stesso è una garanzia volto ad evitare che una legge possa essere approvata non in maniera trasparente. È compito di ogni singolo membro della commissione vegliare affinché non avvenga mai che una legge sia approvata in commissione per celare loschi o pochi chiari fini di natura politica o per tutelare gli interessi privati di qualcuno. È bene che una legge sia posta al vaglio pubblico, affinché non sia utilizzata per fini contrari al buon senso e al bene pubblico. Non è un caso che norme di grande importanza, quali i disegni di legge in materia costituzionale, non possano essere approvati in sede decentrata. Queste norme devono godere della massima pubblicità, che solo il dibattimento in aula può garantire. Le leggi di approvazione dei trattati internazionali, mai e poi mai, possono essere approvati in Commissione. Lo stesso vale per le leggi di delega al governo, norme che autorizzano l’esecutivo a produrre atti equiparati alle leggi, come nel caso delle leggi delega che autorizzano l’esecutivo ad emanare decreti legislativi (atti del governo equiparati alle leggi approvate in parlamento), non possono essere approvati né con procedimento decentrato né tantomeno misto. Insomma la Costituzione garantisce che alcune norme, per essere approvate, devono necessariamente seguire il procedimento ordinario. È un modo per garantire i cittadini, per garantire il sano rapporto istituzionale fra organi dello stato e per garantire il corretto funzionamento della Repubblica.
Scritto da Gianfranco Pellecchia
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