ARTICOLO 80 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
“Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni di territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge”
I trattati internazionali sono una delle fonti del diritto internazionale. Assieme ai “principi generali del diritto” (internazionale) e alle “consuetudini” (interstatali) costituiscono l’ordinamento giuridico che regola i rapporti fra gli stati. Sono atti considerati esterni all’ordinamento giuridico italiano. Sono atti normativi che non sono formati secondo le procedure di formazione delle nostre leggi interne. Acquistano efficacia per la nostra Repubblica attraverso un apposito ordine di esecuzione, che normalmente è emanato da decreto del Presidente della Repubblica. Il procedimento di formazione dei trattati si avvia con le negoziazioni. Plenipotenziari, cioè inviati speciali dei governi coinvolti, discutono ed elaborano un testo di accordo. Questa trattativa non vincola giuridicamente le nazioni. Nel nostro ordinamento, in forza dell’articolo 87 della Costituzione, è la ratifica, l’approvazione dell’organo competente, il presidente della Repubblica, a rendere vincolante il trattato. Per altri stati l’organo che ratifica può essere, ovviamente, diverso, anche se in realtà in quasi tutte le nazioni è il Capo dello Stato a ratificare i trattati, esattamente come da noi. L’atto di ratifica, è d’obbligo dirlo, è solo formalmente presidenziale. Sostanzialmente è l’esecutivo che partecipa attivamente alla stesura del trattato ed elabora la ratifica, che il primo cittadino firmerà. Il Parlamento ha un ruolo fondamentale nella elaborazione di accordi internazionali. Come afferma l’articolo 80 della Costituzione è chiamato ad autorizzare il governo a ratificarli. L’esecutivo non è libero di trattare con gli stati stranieri come più gli aggrada. Sa che il proprio comportamento in sede internazionale sarà posto al vaglio delle Camere. Senato e Camera dei Deputati devono autorizzare con legge l’esecutivo a contrarre trattati che abbiano natura politica, prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, importino variazioni di territorio, oneri delle finanze o modificazioni di leggi. I trattati internazionali sono espressione dell’indirizzo politico della nazione. È bene, anzi è indispensabile, che l’organo supremo di rappresentanza popolare, il Parlamento, collabori attivamente alla elaborazione degli accordi. Lo fa in due fasi ben distinte nei tempi e nei modi. Prima dando l’input al governo a condurre accordi con altri stati. Indicando chiaramente le finalità e le prospettive che l’esecutivo deve raggiungere in scala internazionale. Il Governo non può e non deve esercitare una propria politica estera. Le sue relazioni internazionali devono essere frutto del lavoro sinergico con il parlamento. L’esecutivo deve agire in simbiosi con il potere legislativo. Il parlamento, o meglio la maggioranza parlamentare che sostiene il governo, deve determinare l’indirizzo politico dell’esecutivo. È opportuno precisare che la politica internazionale italiana non può essere lasciata alla assoluta discrezione del governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene. È bene, prima di tutto, che anche l’opposizione sia coinvolta nelle decisioni di grande rilevanza. Ma cosa ancor più importante è che la politica internazionale della nostra Repubblica non deve mai essere in contrasto con i valori e le norme incise nella nostra Carta Costituzionale. L’Italia non può e non deve compiere accordi con altri stati che siano in contrasto, ad esempio, con l’articolo 11 della nostra Carta Fondamentale. La pace, il quieto convivere delle nazioni, sono le finalità che i nostri padri costituenti hanno voluto fossero il fine teleologico di ogni accordo internazionale. Un accordo internazionale finalizzato a compiere atti di guerra, sarebbe da considerarsi incostituzionale, inammissibile, moralmente censurabile. È cosa giusta ricordare che l’Italia è una nazione di pace. Tutti i suoi gesti rivolti alle altre nazioni devono essere atti volti alla pacificazione delle genti. Le nostre missioni all’estero, compiute dall’esercito, sono volte a portare la pace. Quindi sarebbe inammissibile un’alleanza militare con altri stati volta alla conquista e alla colonizzazione di terre e di genti.
Bisogna ricordare che l’atto di ratifica di accordi parlamentari è solitamente considerato un atto formalmente normativo, ma non materialmente. In quanto non suscita una innovazione, ma si limita ad accertare la legittimità di un accordo stipulato da un altro potere dello stato, il presidente della Repubblica. Al pari della Legge di Bilancio non avrebbe la capacità di novellare l’ordinamento giuridico dello stato, di conseguenza non avrebbe la vis della norma. In realtà la l’atto che solitamente viene normalmente votato in parlamento in questi casi è il trattato internazionale firmato dal governo con gli esponenti delle potenze straniere anticipato da una succinta formula che ha questo tenore: piena ed intera esecuzione sia data al trattato. Questo non esclude, come abbiamo detto, che il Parlamento vegli sulle scelte di politica internazionale dell’esecutivo. In politica estera il governo non ha carta bianca, deve coinvolgere il potere legislativo, quest’ultimo ha il dovere e il potere di indirizzare la politica nazionale anche in campo internazionale.
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