martedì 27 ottobre 2020

PARLANDO DI COSTITUZIONE

 


ARTICOLO 83 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“Il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.”

L’articolo 83 della Costituzione è il primo dei nove articoli che compongono il titolo secondo della seconda parte della nostra Carta Fondamentale. Tale Titolo è interamente dedicato a delineare la figura e le funzioni del Presidente della Repubblica. Il Primo Cittadino dello stato ha un ruolo importantissimo. È il garante dell’unità nazionale ed è il sommo custode dei valori repubblicani. Il suo ruolo non è politico, non entra nell’agone dello scontro tra i partiti. La sua funzione travalica i tradizionali poteri dello stato. Il presidente della Repubblica non è inquadrabile all’interno del potere giudiziario, politico e legislativo. È chiamato a vegliare sull’attività di tutta la repubblica, in modo che venga garantito il rispetto delle regole democratiche fondamentali e la volontà del popolo. L’articolo 83 indica le modalità d’elezione dell’inquilino del Quirinale. La prima cosa da notare è che il Primo Cittadino dello stato non è eletto direttamente dal Popolo. È il Parlamento ad eleggerlo. Sono i rappresentanti dei cittadini, in seduta comune, a designare tale carica. A questi si sommano tre delegati per ogni Regione, solo la Valle d’Aosta, poiché ha un numero esiguo di abitanti, ha un solo delegato. Occorre notare che i delegati regionali vengono nominati dai Consigli Regionali. Ogni Regione sceglie i propri rappresentanti chiamati ad eleggere la prima carica dello stato. Le modalità di voto devono garantire che siano rappresentate anche le minoranze all’interno del Consiglio. Bisogna sottolineare che all’elezione del Presidente della Repubblica è chiamato il Parlamento in seduta comune. Non sono le due Camere gli organi costituzionali chiamati a questo compito, è un organo con proprie caratteristiche e con propria autonomia che è il “parlamento in seduta comune”. Un organo diverso anche da quello chiamato ad eleggere i membri della Corte Costituzionale e i membri del Consiglio Superiore. In questi casi il Parlamento è costituito dai membri del Senato e della Camera, mentre nell’elezione del Presidente della Repubblica vi è l’apporto prezioso dei rappresentanti delle Regioni. Insomma il Presidente della Repubblica eletto non è la mera espressione delle forze politiche nazionali, è anche il frutto delle scelte delle assemblee regionali. Il  Presidente della Repubblica è slegato da ogni rapporto con la maggioranza che l’ha eletto. Non deve dare conto alla maggioranza che l’ha eletto, ma deve rispondere all’intera nazione dei suoi atti. Il suo alto mandato non è politico nel senso stretto, è volto a compiere gli alti oneri che la Costituzione gli impone di rispettare. Anche per questo l’articolo 83 prescrive maggioranze elevate per eleggerlo. Il Parlamento in seduta comune deve raggiungere un consenso molto ampio sul candidato. Nei primi due scrutini è necessario il convergere dei due terzi dell’assemblea su un candidato per determinarne l’elezione. Negli scrutini successivi il quorum si abbassa. Comunque è necessario il consenso della maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea per determinare l’elezione del Presidente della Repubblica. Un quorum alto se si pensa che è stato pensato quando le i rappresentanti delle Camere erano eletti con un sistema proporzionale che favoriva la frammentazione politica. Bisogna ricordare che il parlamento in seduta comune è, per prassi e tradizione, presieduto dal Presidente della camera dei Deputati, che svolge la funzione di garante dell’assemblea parlamentare. Gli uffici di presidenza sono gli stessi della Camera, come lo sono i funzionari e gli assistenti. Insomma il Parlamento in seduta Comune mutua i regolamenti e la prassi della camera dei Deputati. In teoria potrebbe darsi un regolamento proprio, come tutti gli organi costituzionali assembleari. Ma le funzioni, meramente elettive, e i tempi, limitati all’espletamento delle funzioni elettorali, hanno scoraggiato tale scelta. Si è preferito mutuare il regolamento della Camera dei deputati.

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