Articolo 2104 del Codice Civile: Diligenza del prestatore di lavoro – il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservale le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore o dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
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