domenica 3 gennaio 2021

PARLANDO DI COSTITUZIONE

 


ARTICOLO 89 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.”

Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità politica. L’articolo 89 della Costituzione sancisce la irresponsabilità politica del Presidente della Repubblica. Il Primo cittadino dello stato è arbitro imparziale della vita Repubblicana. Non può assumere un ruolo che lo faccia scendere dallo scranno del saggio arbitro. Per questo motivo tutti gli atti che compie devono avere l’avvallo del governo, o meglio, del Ministro proponente e competente per materia. Bisogna ricordare che molti atti che sono sostanzialmente governativi portano la firma del presidente. Sono i regolamenti governativi e ministeriali, i disegni di legge da presentare alle Camere, i decreti legge e i decreti legislativi, tutti gli atti che assumono la forma di Decreti del Presidente della Repubblica, quando vengono emanati, ma che sono atti decisi e prodotti dall’esecutivo o dai uno dei suoi componenti. In questi casi la firma del Presidente della Repubblica assume il valore di sigillo di regolarità costituzionale. Il Primo Cittadino dello stato non è responsabile dell’atto che il testo contiene, non l’ha voluto lui, ma ne attesta la conformità alle regole dello stato. Il Presidente della Repubblica non partecipa alla definizione dell’indirizzo politico del governo. Di conseguenza non ha alcuna responsabilità politica istituzionale. Egli non è chiamato a rispondere del proprio operato nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, se non per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Eventuali responsabilità giuridiche e politiche scaturenti da atti firmati dal presidente sono a carico del ministro cofirmante. Gli atti aventi forza di legge, quali decreti legge e decreti legislativi, che formalmente sono atti presidenziali, ma sostanzialmente sono atti dell’esecutivo, devono tassativamente essere controfirmati dal Presidente del Consiglio. Una curiosità. I costituzionalisti si sono chiesti chi debba controfirmare l’atto di nomina del Presidente del Consiglio? Che l’atto di nomina, compiuto dal Presidente della Repubblica in forza dell’articolo 92 secondo comma della Costituzione, debba essere controfirmato dal Presidente del Consiglio non ci sono dubbi. Ma lo deve fare il presidente uscente o quello subentrante? Da un punto di vista formale il presidente del consiglio nominato non avrebbe titolo per firmare. La sua carica istituzionale è conseguita proprio a seguito della nomina. Prima che questa è il suo predecessore a governare il paese. In teoria dovrebbe essere lui a firmare il decreto presidenziale che nomina il suo successore. Ma la prassi e la logica hanno indotto a considerare più opportuno che sia il nuovo presidente del consiglio a controfirmare la sua stessa nomina, anche contravvenendo ai canoni di formalità giuridico amministrativi. Perché? Il vecchio presidente del consiglio potrebbe essere impossibilitato a firmare, perché morto o malato. Oppure, potrebbe non essere disposto a rendere legittimo costituzionalmente un atto che lo defenestra dalla carica di capo del governo. Per evitare delicate frizioni politiche si è preferito che fosse evitato che questo atto di nomina vedesse coinvolto in qualche modo il capo del governo uscente. Ricordiamo il famoso passaggio della campanellina fra Enrico Letta, presidente del Consiglio uscente, e Matteo Renzi, Presidente del Consiglio entrante. Lo “scambio della campanellina” è un atto rituale e simbolico, il vecchio capo del governo affida la campanella che tintinna durante le riunioni del Consiglio dei Ministri al nuovo. È un rito di folclore. In quel frangente, però, apparve chiara l’irritazione e l’astio di Letta verso Renzi, che l’aveva defenestrato. Figuriamoci: se Enrico Letta fosse stato costretto a firmare il decreto di nomina di Renzi, cosa sarebbe successo? Insomma la controfirma è importantissima. Negli atti che sono sostanzialmente presidenziale, nomina del presidente del consiglio nomina dei senatori a vita etc, serve come atto di controllo da parte del governo, è un’ulteriore garanzia e di controllo sulle iniziative del primo cittadino dello stato, se invece la firma è posta su atti sostanzialmente governativi è un atto di presa di responsabilità politica, il presidente del consiglio, se è lui che firma, oppure il ministro risponderà davanti alle camere e al paese del contenuto dell’atto. È avvenuto sotto la presidenza di Francesco Cossiga, che atti sostanzialmente presidenziali, quali la nomina di senatori o il conferimento di cariche o testi scritti al Consiglio della Magistratura, trovassero forti perplessità all’interno del governo allora in carica. Allora ci fu un ampio ed aspro dibattito sulla possibilità, reale e concreta, che il ministro competente si rifiutasse di controfirmare un atto presidenziale. Si trattava di un decreto del presidente rivolto al Consiglio Superiore della Magistratura che doveva essere controfirmato dal guardasigilli, ministro competente. Lo scontro dialettico fra ministro e capo dello stato fu risolto dalla scelta del Presidente del Consiglio, di controfirmare lui l’atto del presidente. Insomma la controfirma è un istituto giuridico di estrema delicatezza. Gli atti Presidenziali assumono validità solo e unicamente se sono messe in calce le firme sia dell’inquilino del Quirinale sia di un componente dell’esecutivo in carica. 

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