ARTICOLO 100
“Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico- amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere del risultato del riscontro eseguito.
La Legge assicura l’indipendenza
dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 100 della Costituzione include fra il novero
degli organi ausiliari dello stato il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Sono
due corti di giustizia speciale, l’una si occupa di regolare la giustizia
amministrativa l’altra quella finanziaria. L’una è il massimo istituto che
garantisce la legittimità e la regolarità degli atti degli organi esecutivi
dello stato, l’altra garantisce che questi operino rispettando le basilari
regole di bilancio, assicurando che non vi sia sproporzione fra spese ed
entrate economiche dello stato.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico -amministrativa
del Governo. Esercita la funzione consultiva attraverso le sue prime tre
sezioni. I ministri possono chiedere il parere del Consiglio di Stato sugli
affari di ogni natura. In alcuni casi il parere del Consiglio di Stato può
essere obbligatorio, cioè il ministro deve richiederlo e addirittura
vincolante. Questo obbligo da parte del dicastero deve essere imposto dalla
legge. Il Consiglio di stato esercita un importante funzione di giustizia
amministrativa. Deve giudicare se gli atti della pubblica amministrazione sono
conformi alla legge e che non violino gli interessi legittimi. È la corte d’appello
dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), a cui si rivolgono i cittadini
che denunciano il cattivo funzionamento degli uffici pubblici e gli atti e le
azioni della Pubblica Amministrazione non conformi alla legge. L’azione
giudiziaria che il cittadino compie al TAR è volta a far valere un interesse
legittimo. Si denominano “interessi
legittimi” quelle utilità e quei beni della vita che un soggetto privato mira a
conservare o a conseguire tramite l’esercizio del potere amministrativo.
Insomma il cittadino può rivolgersi a un tribunale amministrativo se la
Pubblica Amministrazione, non compiendo in maniera adeguata il suo dovere e non
rispettando le leggi, gli ha negato la tutela di un suo specifico interesse.
Bisogna distinguere tale interesse legittimo dal diritto soggettivo. Il diritto
soggettivo è una posizione di vantaggio della persona che scaturisce
direttamente dalla norma che la riconosce degna di tutela, l’interesse
legittimo è invece un oggettivo stato di vantaggio che deriva dal rispetto da
parte della Pubblica Amministrazione dei principi a base della Pubblica
Amministrazione. Ciò che viene leso, in caso di ricorso al tribunale
amministrativo, è il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione
che ha come conseguenza la lesione dell’interesse legittimo del cittadino, non
viene leso il diritto soggettivo del singolo. Esempio un concorso pubblico
viziato per motivi di forma. I partecipanti possono fare ricorso. Possono
dichiarare che sia stato leso il loro interesse legittimo a che un pubblico
concorso a cui partecipano si svolga regolarmente. Ma per loro non c’è un diritto
soggettivo ad avere il titolo concorsuale. Il giudice, stabilendo l’irregolarità
del concorso, dichiarerà che è stato leso il principio di regolarità e trasparenza
degli atti pubblici, annullerà la prova incriminata, e inviterà la Pubblica
Amministrazione a ripetere il concorso o a riammettere gli esclusi
illegittimamente, ma sempre in nome della legalità e del rispetto dei principi
di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Insomma il TAR e il Consiglio
di Stato svolgono la preziosa funzione di annullare gli atti amministrativi che
violano la legge e le norme fondamentali di sana e corretta attività
amministrativa. Uno strumento di tutela per i cittadini e uno strumento di
trasparenza dello stato, che si affida al Consiglio di Stato per la censura degli
atti contrari alla legge. Insomma Il Consiglio di Stato svolge la duplice
funzione di consigliare l’esecutivo nella produzione di atti amministrativi,
indicandogli la strada corretta da percorrere affinché non incorrano in vizi di
legittimità e ha il ruolo di tribunale che inficia gli atti pubblici che pur
viziati sono entrati in vigore, attraverso le sue ultime tre sezioni che sono
definite giudicanti. È un organo indipendente. La sua funzione deve essere
intrisa di vigore e senso etico di trasparenza ed imparzialità.
La Corte dei Conti, istituita dalla forza normativa del
secondo comma dell’articolo 100 della nostra carta fondamentale, esercita un
controllo preventivo di natura contabile su tutti gli atti del governo. Il suo
visto è requisito di efficacia dell’atto sottoposto ad esame. Esercita il suo
controllo sulla gestione del bilancio dello stato, controllando e vistando
tutti gli atti governativi implicanti una spesa. Controlla la gestione
finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria, ad esempio
le fondazioni di carattere pubblico. Il suo ruolo è quello di essere sommo
giudice in materia di finanza pubblica. Ad esempio esercita la funzione
giurisdizionale in materia pensionistica. Giudica sulle pendenze che lo stato
ha nei confronti del cittadino in materia di mutualità. Il suo ruolo è
importantissimo per la sana gestione della spesa pubblica. Il suo compito di censore
si è fatto notare quando si è trattato di bacchettare i vari esecutivi che non
hanno rispettato il giusto e corretto rigore finanziario. Il suo monito si è
fatto sentire anche verso gli enti locali, soprattutto le Regioni, che non
hanno saputo gestire con la giusta saggezza e parsimonia la loro autonomia
finanziaria. La Corte dei Conti ha censurato anche la gestione allegra di
alcune banche che, per la loro conformazione azionaria e proprietaria, sono in
parte o in tutto pubbliche o che comunque hanno fra i loro soci enti e
pubbliche amministrazioni. Insomma il ruolo della Corte dei Conti è prezioso
nella duplice veste di consigliere delle scelte delle pubbliche amministrazioni
e di giudice e censore dei loro atti, compiuti in palese infrazione dei
principi di sana e corretta gestione economica. La corte dei conti esprime un
proprio giudizio sul bilancio dello stato. Lo fa ancor prima che il governo lo
presenti al parlamento per essere votato e approvato. La sua azione è volta a garanti
che il massimo atto di politica finanziaria della Repubblica garantisca una
giusta e corretta gestione delle risorse. Il Bilancio deve essere trasparente e
veritiero. Deve far mettere in evidenza le reali e multiformi spese ed entrate
dello Stato, che questo avvenga è uno dei compiti fondamentali della Corte dei
Conti.
L’ultimo comma dell’articolo 100 impone che sia la Corte dei
Conti sia il Consiglio di Stato siano indipendenti davanti al governo.
Ricordiamo che entrambi gli organi pur essendo “speciali”, cioè non facenti
parte della magistratura ordinaria, sono comunque organi giudiziari. In queste
veste devono essere assolutamente liberi da ogni condizionamento politico o di
altro genere. La loro indipendenza è garantita dalla inamovibilità, non possono
essere rimossi dall’esecutivo. La loro decadenza può essere legata solo e
unicamente alla naturale fine del loro mandato o a motivi strettamente giuridici
e tassativamente menzionati dalla legge. Il Governo, che pur nomina tali
giudici attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, non può e non
deve rimuoverli. Questo fatto è fonte di indipendenza. I magistrati
amministrativi e contabili si devono sentire liberi di censurare l’esecutivo se
lo ritengono opportuno. L’indipendenza degli organi giudiziari è un tassello
fondamentale per garantire l’effettivo esercizio della legalità che sia penale,
civile oppure amministrativa e contabile, come nel caso del Consiglio di Stato
e Corte dei Conti.
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