domenica 15 aprile 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 100



ARTICOLO 100

“Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico- amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere del risultato del riscontro eseguito.

La Legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo”.

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

L’articolo 100 della Costituzione include fra il novero degli organi ausiliari dello stato il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Sono due corti di giustizia speciale, l’una si occupa di regolare la giustizia amministrativa l’altra quella finanziaria. L’una è il massimo istituto che garantisce la legittimità e la regolarità degli atti degli organi esecutivi dello stato, l’altra garantisce che questi operino rispettando le basilari regole di bilancio, assicurando che non vi sia sproporzione fra spese ed entrate economiche dello stato.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico -amministrativa del Governo. Esercita la funzione consultiva attraverso le sue prime tre sezioni. I ministri possono chiedere il parere del Consiglio di Stato sugli affari di ogni natura. In alcuni casi il parere del Consiglio di Stato può essere obbligatorio, cioè il ministro deve richiederlo e addirittura vincolante. Questo obbligo da parte del dicastero deve essere imposto dalla legge. Il Consiglio di stato esercita un importante funzione di giustizia amministrativa. Deve giudicare se gli atti della pubblica amministrazione sono conformi alla legge e che non violino gli interessi legittimi. È la corte d’appello dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), a cui si rivolgono i cittadini che denunciano il cattivo funzionamento degli uffici pubblici e gli atti e le azioni della Pubblica Amministrazione non conformi alla legge. L’azione giudiziaria che il cittadino compie al TAR è volta a far valere un interesse legittimo.  Si denominano “interessi legittimi” quelle utilità e quei beni della vita che un soggetto privato mira a conservare o a conseguire tramite l’esercizio del potere amministrativo. Insomma il cittadino può rivolgersi a un tribunale amministrativo se la Pubblica Amministrazione, non compiendo in maniera adeguata il suo dovere e non rispettando le leggi, gli ha negato la tutela di un suo specifico interesse. Bisogna distinguere tale interesse legittimo dal diritto soggettivo. Il diritto soggettivo è una posizione di vantaggio della persona che scaturisce direttamente dalla norma che la riconosce degna di tutela, l’interesse legittimo è invece un oggettivo stato di vantaggio che deriva dal rispetto da parte della Pubblica Amministrazione dei principi a base della Pubblica Amministrazione. Ciò che viene leso, in caso di ricorso al tribunale amministrativo, è il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione che ha come conseguenza la lesione dell’interesse legittimo del cittadino, non viene leso il diritto soggettivo del singolo. Esempio un concorso pubblico viziato per motivi di forma. I partecipanti possono fare ricorso. Possono dichiarare che sia stato leso il loro interesse legittimo a che un pubblico concorso a cui partecipano si svolga regolarmente. Ma per loro non c’è un diritto soggettivo ad avere il titolo concorsuale. Il giudice, stabilendo l’irregolarità del concorso, dichiarerà che è stato leso il principio di regolarità e trasparenza degli atti pubblici, annullerà la prova incriminata, e inviterà la Pubblica Amministrazione a ripetere il concorso o a riammettere gli esclusi illegittimamente, ma sempre in nome della legalità e del rispetto dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Insomma il TAR e il Consiglio di Stato svolgono la preziosa funzione di annullare gli atti amministrativi che violano la legge e le norme fondamentali di sana e corretta attività amministrativa. Uno strumento di tutela per i cittadini e uno strumento di trasparenza dello stato, che si affida al Consiglio di Stato per la censura degli atti contrari alla legge. Insomma Il Consiglio di Stato svolge la duplice funzione di consigliare l’esecutivo nella produzione di atti amministrativi, indicandogli la strada corretta da percorrere affinché non incorrano in vizi di legittimità e ha il ruolo di tribunale che inficia gli atti pubblici che pur viziati sono entrati in vigore, attraverso le sue ultime tre sezioni che sono definite giudicanti. È un organo indipendente. La sua funzione deve essere intrisa di vigore e senso etico di trasparenza ed imparzialità.

La Corte dei Conti, istituita dalla forza normativa del secondo comma dell’articolo 100 della nostra carta fondamentale, esercita un controllo preventivo di natura contabile su tutti gli atti del governo. Il suo visto è requisito di efficacia dell’atto sottoposto ad esame. Esercita il suo controllo sulla gestione del bilancio dello stato, controllando e vistando tutti gli atti governativi implicanti una spesa. Controlla la gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria, ad esempio le fondazioni di carattere pubblico. Il suo ruolo è quello di essere sommo giudice in materia di finanza pubblica. Ad esempio esercita la funzione giurisdizionale in materia pensionistica. Giudica sulle pendenze che lo stato ha nei confronti del cittadino in materia di mutualità. Il suo ruolo è importantissimo per la sana gestione della spesa pubblica. Il suo compito di censore si è fatto notare quando si è trattato di bacchettare i vari esecutivi che non hanno rispettato il giusto e corretto rigore finanziario. Il suo monito si è fatto sentire anche verso gli enti locali, soprattutto le Regioni, che non hanno saputo gestire con la giusta saggezza e parsimonia la loro autonomia finanziaria. La Corte dei Conti ha censurato anche la gestione allegra di alcune banche che, per la loro conformazione azionaria e proprietaria, sono in parte o in tutto pubbliche o che comunque hanno fra i loro soci enti e pubbliche amministrazioni. Insomma il ruolo della Corte dei Conti è prezioso nella duplice veste di consigliere delle scelte delle pubbliche amministrazioni e di giudice e censore dei loro atti, compiuti in palese infrazione dei principi di sana e corretta gestione economica. La corte dei conti esprime un proprio giudizio sul bilancio dello stato. Lo fa ancor prima che il governo lo presenti al parlamento per essere votato e approvato. La sua azione è volta a garanti che il massimo atto di politica finanziaria della Repubblica garantisca una giusta e corretta gestione delle risorse. Il Bilancio deve essere trasparente e veritiero. Deve far mettere in evidenza le reali e multiformi spese ed entrate dello Stato, che questo avvenga è uno dei compiti fondamentali della Corte dei Conti.

L’ultimo comma dell’articolo 100 impone che sia la Corte dei Conti sia il Consiglio di Stato siano indipendenti davanti al governo. Ricordiamo che entrambi gli organi pur essendo “speciali”, cioè non facenti parte della magistratura ordinaria, sono comunque organi giudiziari. In queste veste devono essere assolutamente liberi da ogni condizionamento politico o di altro genere. La loro indipendenza è garantita dalla inamovibilità, non possono essere rimossi dall’esecutivo. La loro decadenza può essere legata solo e unicamente alla naturale fine del loro mandato o a motivi strettamente giuridici e tassativamente menzionati dalla legge. Il Governo, che pur nomina tali giudici attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, non può e non deve rimuoverli. Questo fatto è fonte di indipendenza. I magistrati amministrativi e contabili si devono sentire liberi di censurare l’esecutivo se lo ritengono opportuno. L’indipendenza degli organi giudiziari è un tassello fondamentale per garantire l’effettivo esercizio della legalità che sia penale, civile oppure amministrativa e contabile, come nel caso del Consiglio di Stato e Corte dei Conti.

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