ARTICOLO 89
“Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono
controfirmati dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità
politica. L’articolo 89 della Costituzione sancisce la irresponsabilità
politica del Presidente della Repubblica. Il Primo cittadino dello stato è
arbitro imparziale della vita Repubblicana. Non può assumere un ruolo che lo
faccia scendere dallo scranno del saggio arbitro. Per questo motivo tutti gli
atti che compie devono avere l’avvallo del governo, o meglio, del Ministro
proponente e competente per materia. Bisogna ricordare che molti atti che sono
sostanzialmente governativi portano la firma del presidente. Sono i regolamenti
governativi e ministeriali, i disegni di legge da presentare alle Camere, i
decreti legge e i decreti legislativi, tutti gli atti che assumono la forma di
Decreti del Presidente della Repubblica, quando vengono emanati, ma che sono
atti decisi e prodotti dall’esecutivo o dai uno dei suoi componenti. In questi
casi la firma del Presidente della Repubblica assume il valore di sigillo di
regolarità costituzionale. Il Primo Cittadino dello stato non è responsabile
dell’atto che il testo contiene, non l’ha voluto lui, ma ne attesta la
conformità alle regole dello stato. Il Presidente della Repubblica non
partecipa alla definizione dell’indirizzo politico del governo. Di conseguenza
non ha alcuna responsabilità politica istituzionale. Egli non è chiamato a
rispondere del proprio operato nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, se
non per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Eventuali responsabilità
giuridiche e politiche scaturenti da atti firmati dal presidente sono a carico
del ministro cofirmante. Gli atti aventi forza di legge, quali decreti legge e
decreti legislativi, che formalmente sono atti presidenziali, ma
sostanzialmente sono atti dell’esecutivo, devono tassativamente essere controfirmati
dal Presidente del Consiglio. Una curiosità. I costituzionalisti si sono
chiesti chi debba controfirmare l’atto di nomina del Presidente del Consiglio?
Che l’atto di nomina, compiuto dal Presidente della Repubblica in forza dell’articolo
92 secondo comma della Costituzione, debba essere controfirmato dal Presidente
del Consiglio non ci sono dubbi. Ma lo deve fare il presidente uscente o quello
subentrante? Da un punto di vista formale il presidente del consiglio nominato
non avrebbe titolo per firmare. La sua carica istituzionale è conseguita
proprio a seguito della nomina. Prima che questa è il suo predecessore a
governare il paese. In teoria dovrebbe essere lui a firmare il decreto
presidenziale che nomina il suo successore. Ma la prassi e la logica hanno
indotto a considerare più opportuno che sia il nuovo presidente del consiglio a
controfirmare la sua stessa nomina, anche contravvenendo ai canoni di formalità
giuridico amministrativi. Perché? Il vecchio presidente del consiglio potrebbe
essere impossibilitato a firmare, perché morto o malato. Oppure, potrebbe non
essere disposto a rendere legittimo costituzionalmente un atto che lo
defenestra dalla carica di capo del governo. Per evitare delicate frizioni
politiche si è preferito che fosse evitato che questo atto di nomina vedesse
coinvolto in qualche modo il capo del governo uscente. Ricordiamo il famoso
passaggio della campanellina fra Enrico Letta, presidente del Consiglio
uscente, e Matteo Renzi, Presidente del Consiglio entrante. Lo “scambio della
campanellina” è un atto rituale e simbolico, il vecchio capo del governo affida
la campanella che tintinna durante le riunioni del Consiglio dei Ministri al
nuovo. È un rito di folclore. In quel frangente, però, apparve chiara l’irritazione
e l’astio di Letta verso Renzi, che l’aveva defenestrato. Figuriamoci: se
Enrico Letta fosse stato costretto a firmare il decreto di nomina di Renzi, cosa
sarebbe successo? Insomma la controfirma è importantissima. Negli atti che sono
sostanzialmente presidenziale, nomina del presidente del consiglio nomina dei
senatori a vita etc, serve come atto di controllo da parte del governo, è un’ulteriore
garanzia e di controllo sulle iniziative del primo cittadino dello stato, se
invece la firma è posta su atti sostanzialmente governativi è un atto di presa
di responsabilità politica, il presidente del consiglio, se è lui che firma,
oppure il ministro risponderà davanti alle camere e al paese del contenuto dell’atto.
È avvenuto sotto la presidenza di Francesco Cossiga, che atti sostanzialmente
presidenziali, quali la nomina di senatori o il conferimento di cariche o testi
scritti al Consiglio della Magistratura, trovassero forti perplessità all’interno
del governo allora in carica. Allora ci fu un ampio ed aspro dibattito sulla
possibilità, reale e concreta, che il ministro competente si rifiutasse di
controfirmare un atto presidenziale. Si trattava di un decreto del presidente
rivolto al Consiglio Superiore della Magistratura che doveva essere
controfirmato dal guardasigilli, ministro competente. Lo scontro dialettico fra
ministro e capo dello stato fu risolto dalla scelta del Presidente del
Consiglio, di controfirmare lui l’atto del presidente. Insomma la controfirma è
un istituto giuridico di estrema delicatezza. Gli atti Presidenziali assumono
validità solo e unicamente se sono messe in calce le firme sia dell’inquilino
del Quirinale sia di un componente dell’esecutivo in carica.
Nessun commento:
Posta un commento