ARTICOLO 92
“Il Governo della
Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dei ministri che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i ministri”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 92 della Costituzione è il primo del Titolo III.
Il titolo III è composto da tre sezioni e da undici articoli. Sono tutti
dedicati alla funzione amministrativa dello stato. Insomma sono tutti dedicati
agli organi esecutivi, cioè quegli uffici volti a rendere concreta la politica
della nazione attraverso la pubblica amministrazione. Questi alti compiti si
possono succintamente elencare: la cura dei rapporti internazionali, la difesa
del territorio, la tutela dell’ordine pubblico e della salute, l’elevazione
culturale dei cittadini, lo sviluppo economico e tante altre incombenze. Il
potere esecutivo è costituito da un complesso di organi, periferici e centrali.
Al vertice di questo sistema c’è il Governo Italiano. Questo è un organo collegiale
composto da ministri che sono coordinati dal Presidente del Consiglio, che è
primus inter pares, cioè è allo stesso tempo parte integrante della
collegialità governativa, ma ha anche il ruolo di coordinare l’intero governo e
presiede il Consiglio dei ministri, l’assemblea governativa ove l’esecutivo si
incontra, discute e vota tutte le proprie attività. Il ruolo del presidente del
consiglio è quindi importantissimo. È lui che definisce le linee programmatiche
dell’esecutivo. È lui che ha l’incarico di formare il governo da parte del
Presidente della Repubblica. È lui che sceglie i ministri e tutti i componenti
dell’esecutivo che solo formalmente nomina il presidente della repubblica. È
lui che sarà chiamato a controfirmare tutti gli atti presidenziali di rilevanza
politica, quali decreti e disegni di legge. Il Governo insomma ruota intorno
alla sua figura. Il Governo è, quindi, composto da più organi individuali: Il
Presidente del Consiglio ed i singoli ministri. È anche un organo collegiale:
le sue decisioni sono prese all’interno del Consiglio dei ministri. Si può
definire, in ultima analisi, un organo complesso, cioè composto da più organi
dello stato. L’esecutivo ha un ruolo fondamentale per la nazione. È il pivot di
tutta la vita sociale. Gli organi periferici dello stato dipendono da lui. È
lui che coordina tutto l’apparato organizzativo nazionale. La vita della
nazione è posta nelle sue mani. Alla luce di questo sono stati negli anni molti
i tentativi di cambiare il sistema del governo. La finalità sarebbe quella
facilitare e accelerare le decisioni e
gli atti esecutivi del governo, farlo meno soggetto alle fibrillazioni
politiche, caratteristica della classe dirigente italiana. La volontà di
rendere il presidente del consiglio non un semplice coordinatore, ma un vero e proprio
primo ministro in grado di nominare e revocare liberamente i propri ministri
senza che ne debba rispondere al parlamento, come avviene oggi. Ricordiamo che
oggi, secondo il nostro ordinamento, il Presidente del Consiglio è libero di
nominare i ministri, ma la sua scelta deve essere avallata dal foto di fiducia
del parlamento. I ministri non possono essere defenestrati dal Presidente del
Consiglio, possono decadere se subiscono una sfiducia individuale da parte del
parlamento. Questa consiste in un voto di una delle due assemblee che invita
alle dimissioni del titolare del dicastero. Questa pratica è stata oggetto di
grandi discussioni. La fiducia parlamentare, il voto che esprime l’assenso
della maggioranza delle Camere alla nascita del governo, è rivolto all’intero
organo collegiale esecutivo. Ad alcuni giuristi non è sembrato ammissibile l’istituto
della sfiducia possa valere solo per un ministro. La Corte Costituzionale,
però, con una sentenza ha chiarito che la fiducia che le camere pongono verso
gli organi collegiali e individuali del Governo può essere scissa. Il
Parlamento può esprimere al contempo il suo atto censorio verso il singolo
ministro e continuare ad avallare l’operato dell’esecutivo. È bene comunque che
a seguito di una sfiducia individuale, sia dato un voto che confermi l’operato
del gabinetto governativo. L’esecutivo deve essere formalmente reinvestito dell’avvallo
del parlamento, una nuova fiducia che ratifichi l’eventuale la nomina di un nuovo ministro fatta per
sostituire quello sfiduciato. Una nomina fra l’altro non necessaria, in quanto
il Presidente del Consiglio potrebbe assumere ad interim, come è avvenuto in
passato, le funzioni del ministro uscente. Quello che invece appare necessario
è il pronunciamento del Parlamento verso l’esecutivo.
Insomma la nomina dei
ministri è un atto complesso. Li sceglie il Presidente del Consiglio incaricato
di fare il governo. Li nomina il Presidente della Repubblica, il cui atto è
meramente formale. Ad avallare la scelta del capo del governo c’è il Parlamento
che dà la fiducia all’intero organo collegiale. Si darà così vita ad un organo
complesso. I ministri sono coloro che reggeranno e condurranno uno specifico
ramo della pubblica amministrazione, Il Consiglio dei Ministri, un organo di
cui fanno parte, discuterà collegialmente della politica del governo e gli atti
necessari per compierla. Il Presidente del Consiglio è colui che coordina tutte
le attività dell’esecutivo e ne risponde personalmente al Paese e al
Parlamento. In più ha il delicato compito di scegliere i componenti del suo
gabinetto.
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