mercoledì 18 aprile 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 102



ARTICOLO 102
“La funzione giudiziale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 102 della Costituzione Italiana impone l’unicità della giurisdizione. Non si possono istituire corti speciali o straordinarie. In passato, durante il regime fascista, erano state istituite corti speciali o straordinarie con la finalità di punire coloro che compivano “crimini” politici, cioè non aderivano alla ideologia del fascismo. Questo costume di istituire tribunali speciali era un fenomeno diffuso nella prima metà del XX secolo. Nella Germania Nazista avveniva questo fenomeno. Anche e soprattutto nell’URSS comunista vi erano processi speciali contro i “traditori del popolo”. Nella Spagna franchista i sostenitori della Repubblica erano giudicati da tribunali militari e fucilati. Nel pieno della guerra civile del 1936, nella penisola Iberica, anche gli antifranchisti compivano esecuzioni dopo processi sommari. Per evitare il ripetersi di questi orrori i nostri costituenti hanno voluto che fosse tassativamente escluso che vi fossero giudici istituiti “extra ordinem”, cioè nominati dal governo o da altre istituzioni per combattere fenomeni specifici. Il compito del giudice deve essere quello di far rispettare le norme dello stato, non deve avere come obbiettivo quello di punire e condannare un “nemico dello stato”. Gli unici tribunali speciali ammessi, tassativamente elencati dalla Costituzione, sono quelli che regolano i rapporti fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino (la Corte dei conti, il Tribunale Amministrativo Regionale e il Consiglio di Stato)e i tribunali militari che giudicano i reati commessi da appartenenti alle forze armate nell’esercizio delle loro funzioni. Sono istituzioni eccezionali, frutto di una tradizione storica che affonda nella trazione dello stato monarchico sabaudo. Il Tribunale Amministrativo è un istituzione giuridica che non trova un riscontro in altri ordinamenti. Ad esempio nella tradizione giuridica anglosassone non vi è Tribunale Amministrativo, il giudice ordinario si occupa anche di sentenziare sulla pubblica amministrazione. L’articolo 102 della Costituzione prevede che vi possano essere sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari. Le sezioni specializzate si occupano, ad esempio, di minori. Non sono magistrature separate, ma sono uffici specializzati all’interno dello stesso tribunale volti a trattare materie specifiche e spesso estremamente delicate che hanno risvolti umani spesso tragici, come nel caso del tribunale che si occupa di minorenni. In queste sezioni specializzate possono essere coinvolti esperti e personalità del mondo del volontariato e della società civile. Ad esempio, rimanendo nell’ambito del tribunale minorile, possono affiancare i giudici nel loro lavoro psicologi, educatori, assistenti sociali ed esperti nello studio della devianza infantile.
La giurisdizione ordinaria è composta da il giudice di pace, magistrato onorario, che si occupa di specifiche cause, tassativamente previste dalla legge, che non hanno una grande rilevanza( ad esempio incidenti stradali e piccole lesioni personali). È un organo monocratico. Poi vi è il giudice ordinario, anch’esso organo monocratico, questi ricopre la sua carica perché ha vinto il concorso. Si occupa dei giudizi più importanti ed ha il ruolo di giudice d’appello per le sentenze del giudice di pace. La Corte d’appello che si occupa di analizzare le sentenze del giudice ordinario e di emanare una nuova sentenza, che può essere diversa da quella del giudice ordinario, ribaltando così le sue decisioni. Infine vi è la Corte di cassazione che si occupa delle questioni di legittimità delle sentenze. È un tribunale unico, che si trova a Roma, che ha il compito, altissimo, di uniformare la giurisprudenza alla legge. Si esprime “solo” su questioni procedurali, senza entrare nel merito del processo. Il suo altissimo fine è quello di rendere univoca l’interpretazione e l’esercizio della legge in tutte le corti d’Italia, esprimendo nelle sue sentenze l’esatta portata della legge, tale compito è detto funzione nomofilattica. Se un tribunale si vede rigettata la sua sentenza dalla Corte di Cassazione ed è invitato a tenere un nuovo processo, deve tenere conto della lettura interpretativa delle norme data dal massimo giudice. Altro discorso è il caso di un giudice che deve trattare una stessa materia già studiata e sentenziata dalla corte d’assise, ma su cui non vi è stato un diretto pronunciamento della suprema corte. Nel nostro ordinamento non è previsto il precedente come fonte di diritto. Una sentenza già pronunciata, anche se da un’alta corte, non impone una lettura conforme nelle cause che si succederanno. Le mutate situazioni storiche, le diverse condizioni e situazioni sociali, possono giustificare una sentenza diversa su un caso apparentemente simile. Certo che il giudice è chiamato a tenere conto del precedente giudizio della Corte d’appello. Pur non essendo vincolato a conformarsi ad esso, deve valutarne le motivazioni. Anche perché potrebbe essere richiamato esattamente come il suo collega in caso di pronunciamento della Corte di Cassazione sul suo procedimento. A questo punto bisogna ricordare che perfino la stessa corte di cassazione non è vincolata a un proprio giudizio precedente. Una stessa causa potrebbe avere una sentenza diversa, proprio in base al principio che ogni evento, anche di natura giuridica, è legato al mutare delle condizioni oggettive e soggettive, e quindi situazioni apparentemente simili potrebbero giustificare giudizi diversi.
L’articolo 102 della Costituzione, ultimo comma, prevede l’istituzione di tribunali composti sia da giudici togati che da giudici popolari. Questi ultimi sono comuni cittadini che hanno determinati requisiti. Fra coloro che sono deputati degni di comporre la giuria popolare sono estratti a sorte coloro che effettivamente ne faranno parte. Tali corti composte da “laici” e magistrati sono le Corti d’Assise e le Corti d’assise d’appello. Sono tribunali chiamati a giudicare gravi fatti di sangue. Tali corti hanno estrema rilevanza. Ricordiamo come le corti d’assise abbiano giudicato e condannato atti di terrorismo. Negli anni ’70 furono chiamate a giudicare l’azione delle Brigate Rosse, ad esempio. Notissimi sono gli atti di intimidazione compiuti dai perfidi brigatisti, volti ad intimidire i liberi cittadini chiamati dallo stato a presiedere la Corte d’assise di Torino chiamata a giudicare Renato Curcio, noto capo della banda armata. Questi uomini e donne che hanno compiuto il loro dovere, malgrado la minaccia criminale, pagando anche materialmente con la vita, vanno annoverati fra gli eroi repubblicani.

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