ARTICOLO 95
“Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione
dei ministeri”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 95 della Costituzione, nel suo primo comma, dà un
ruolo fondamentale al Presidente del Consiglio nella conduzione della politica
generale del governo. È lui che la dirige. È lui che mette i paletti che i
membri dell’esecutivo, i singoli ministri e sottosegretari, devono seguire per
compiere il loro lavoro. È d’obbligo notare che la politica generale del
governo non è determinata dal solo Presidente del Consiglio. Questa è voluta
dal Parlamento, che dà la fiducia all’esecutivo e dalle forze politiche che lo
sostengono e che hanno dato l’assenso al programma governativo, esprimendo il
loro pensiero sulle finalità governative attraverso le “mozioni di fiducia”,
che sono le dichiarazioni di voto espresse al momento della nascita dell’esecutivo.
Il Presidente del consiglio ha l’alto compito di assicurare che gli obbiettivi
che si erano prefissati al momento della nascita dell’esecutivo, vengano perseguiti.
Il Presidente del Consiglio è colui che fa in modo che le finalità del governo
vengano raggiunti. Per questo motivo risponde al Parlamento e all’intera
nazione dei risultati conseguiti e dei fallimenti dell’intero organo esecutivo.
Il ruolo del Presidente del Consiglio non è solo politico. Il suo compito è
quello di dirigere tutta la Pubblica Amministrazione, questa è un mastodontico
sistema organizzativo su cui si regge l’intero funzionamento dello stato.
Milioni di dipendenti, funzionari e collaboratori dello stato hanno come punto
di riferimento e capo il Presidente del Consiglio. Compito del capo del governo
è garantire che questa enorme macchina burocratica funzioni. Ovviamente non può
e non deve farlo da solo. I singoli ministri sono responsabili del ramo della
pubblica amministrazione loro assegnato. Devono dirigere con assennatezza e
senso dello stato il loro dicastero. I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del consiglio dei ministri, che hanno votato. Sono responsabili
individualmente degli atti compiuti dai loro dicasteri. È un principio
importante. I componenti possono e devono rispondere dei propri atti alla
nazione e al parlamento. Possono essere oggetto di mozione di sfiducia sia
collettiva, dell’intero governo, sia personale. Un singolo ministro può essere
chiamato a rispondere del proprio agire davanti al parlamento. La mozione di
sfiducia del singolo ministro è un istituto molto discusso. Alcuni giuristi
hanno interpretato il secondo comma dell’articolo 95 non come la possibilità
del parlamento di far decadere il singolo ministro, ma come una responsabilità
giuridica e amministrativa del singolo titolare di un dicastero. Secondo questi
l’istituto della “sfiducia” deve valere solo per tutto il governo. La
quotidianità costituzionale, in cui sono stati registrati nella storia
repubblicana diversi casi di sfiducia individuale, e diverse sentenze della
Corte Costituzionale hanno chiarito che la mozione di sfiducia individuale è
contemplata dal nostro ordinamento. È giusto che il parlamento possa
controllare e, se lo ritiene opportuno, censurare il lavoro di un singolo
ministro, imponendogli le dimissioni. I regolamenti parlamentari prevedono e
normano le modalità con cui si può chiedere la sfiducia non solo dell’intero
governo, ma anche del singolo ministro. Quindi è da reputare superata la
disputa su tale tema nell’ottica di considerare possibile la decadenza di un
singolo membro del governo su richiesta di un ramo del parlamento. Ricordiamo
che sia in caso di sfiducia all’intero governo sia in caso di sfiducia a un
singolo ministro basta che questa sia votata da un solo ramo del parlamento per
diventare effettiva. Insomma la squadra dell’esecutivo è composta da un
capitano, il presidente del consiglio, e da un numero significativo di
collaboratori. I componenti del governo non sono solo i ministri. La legge, a
cui l’ultimo comma dell’articolo 95 affida l’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e il numero dei ministeri, determina la composizione del governo.
Questa non è solo fatta di ministri, comprende la presenza di viceministri
segretari e sottosegretari che hanno il compito di coadiuvare e di supportare i
singoli ministri e di gestire la Presidenza del Consiglio, ufficio proprio del
premier. La legge che disegna il funzionamento e i ruoli all’interno dell’esecutivo
è la legge del 23 agosto 1988, successivamente novellata da altre norme dello
stato che hanno mutato solo in piccola parte l’assetto normativo della stessa.
Questa norma prevede la possibilità che siano nominati vice presidenti del
consiglio. Che vi siano “ministri senza portafoglio” cioè ministri a cui
vengono delegate specifiche funzione, pur non essendo titolari di uno specifico
ministero. Insomma hanno il compito di gestire particolari attività
amministrative e di raggiungere determinati scopi, ma non sono a capo di uno
specifico ufficio ministeriale. I sottosegretari di stato sono coloro che
aiutano i singoli ministri nel loro compito, si distinguono dai semplici
impiegati del ministero perché la loro carica è politica ed è legata alla vita
del governo in carica, fra questi si può individuare un viceministro, nominato
dal consiglio dei ministri, la differenza, importantissima, fra lui e i
sottosegretari è che può partecipare a pieno titolo al consiglio dei ministri,
così contribuendo alla costruzione e alla realizzazione dell’indirizzo politico
dell’esecutivo. Vi possono essere dei commissari straordinari del governo,
personalità nominate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio, che hanno il compito di realizzare specifici
obbiettivi in relazione a programmi e obbiettivi. Pensiamo al Commissario Straordinario
per la ricostruzione designato dal governo per gestire la delicata vicenda del post
terremoto nelle regioni del Centro Italia. Questi partecipano al consiglio dei
ministri quando si tiene l’assemblea sulla materia e sull’emergenza per cui è
stato nominato. Tutte le figure istituzionali che fanno parte del governo
devono essere istituite e regolamentate per legge. Non potrebbe essere
altrimenti. La norma è lo strumento principale per dar vita e sostanza ad ogni
organizzazione statuale. Il governo deve sottostare alla legge. È un principio
fondamentale che serve a espellere ogni forma di arbitrarietà e di privilegio
che potrebbe albergare in un istituto, quello governativo, che potrebbe
esercitare il proprio potere per favorire l’uno o l’altro. La legge invece
dovrebbe garantire che l’arbitrarietà amministrativa, la libertà di compiere
azioni di carattere politico, propria dell’esecutivo non ecceda in atti di
favore o di ingiustizia che non tutelano il principio di uguaglianza di ogni
cittadino davanti allo stato.
scritto da Gianfranco Pellecchia
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