ARTICOLO 86
“Le funzioni del
presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 86 della Costituzione Italiana indica quale debba
essere il comportamento delle istituzioni repubblicane nel caso in cui il
Presidente della Repubblica non possa, per motivi di forza maggiore, esercitare
le sue funzioni. Chi ha il gravoso compito di sostituirlo momentaneamente è il
Presidente del Senato. Infatti chi si siede sullo scranno più alto di Palazzo
Madama è la seconda carica dello stato, dopo il Presidente della repubblica. È inevitabile
dunque che sia il sostituto momentaneo del Presidente della Repubblica. Urge
sottolineare che nel nostro ordinamento non esiste la figura del
vicepresidente. Il presidente del senato non è un vicario del presidente della
repubblica. In caso di sua assenza non lo sostituisce nel ruolo e non assume i
suoi titoli istituzionali, come farebbe un vice. Svolge le funzioni del
presidente, adempie alle sue mansioni, pur rimanendo titolare della propria
carica, Presidente del senato, e non acquisendo quella di Presidente della
Repubblica. Cosa diversa avviene ad esempio negli Stati Uniti d’America. In
quello stato la carica di vicepresidente è istituzionalizzata. Questi ha un
ruolo di stretto collaboratore del Presidente degli Stati Uniti, in caso di
morte o di impedimento permanente del “comandante in capo” diviene a tutti gli
effetti Presidente della Repubblica. Ricordiamo il caso di Lyndon Baines Johnson
che, essendo vicepresidente, giurò come presidente degli Stati Uniti il giorno
della morte di John Fitzgerald Kennedy avvenuta a Dallas il 22 Novembre 1963.
In Italia questo non avviene. Il Presidente del Senato in nessun caso assumerà
le vesti di Presidente della Repubblica. Sarà chiamato a firmare leggi e a
promulgarne, ad esempio, se è assente l’inquilino del colle. Rimarrà comunque
chiaro che la sua funzione e il suo ruolo è diverso da quello del Presidente
della Repubblica. I casi di assenza del presidente della Repubblica possono
essere dovuti anche ai suoi viaggi all’estero per motivi diplomatici. È stato
sempre preferito, in questi casi, che il Presidente della Repubblica
continuasse ad esercitare la propria attività anche da luoghi lontani,
utilizzando quella che è la tecnologia. Insomma Il Presidente della Repubblica,
in caso di sua assenza momentanea, ha preferito telefonare o anche utilizzare
messi diplomatici per far sentire la sua presenza in Italia, senza che il
presidente del senato dovesse sostituirlo. Comunque la dottrina è concorde, in
caso di viaggi istituzionali, in caso di assenze promulgate, il presidente del
senato può esercitare, ove è necessario, le funzioni di Presidente della
Repubblica a Roma. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha
chiesto che fosse sostituito al Quirinale dal Presidente del Senato in un paio
d’occasioni legate a suoi viaggi istituzionali, siamo nell’ultima decade del XX
secolo. L’unica volta che l’Italia fu costretta a prendere seriamente in
considerazione la possibilità che il Presidente del Senato sostituisse per un
tempo abbastanza lungo il presidente della Repubblica è stato quando Antonio
Segni, primo cittadino dello Stato, fu colpito da gravissima e debilitante
malattia. Il primo cittadino dello stato era incosciente, le sue speranze di vita
erano minime. I presidenti delle due camere e l’allora presidente del consiglio
si riunirono in una riunione drammatica per decidere cosa fare. Siamo nel 1971.
Era necessario che il presidente del senato sostituisse il presidente della
repubblica permanentemente. Poi il caso, il destino, la Divina Provvidenza,
qualunque sia la forza che determina i destini degli uomini, decise per loro.
Antonio Segni spirò. Il Presidente della Camera convocò il Parlamento in seduta
comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente del
Senato svolse le funzioni del Presidente della Repubblica nel limitatissimo
lasso di tempo necessario per svolgere le operazioni elettorali, senza realmente
assumere le vesti di primo cittadino dello stato.
In caso di inadempimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, come abbiamo ricordato pocanzi, il
Presidente della camera dei deputati deve indire nuove elezioni. Deve convocare
il Parlamento in seduta comune, secondo le modalità indicate dall’articolo 83
della Costituzione e dai regolamenti della Camera dei Deputati. Deve convocare
i rappresentati dei consigli regionali delegati ad eleggere il Presidente della
Repubblica. In caso di impossibilità di esercizio delle funzioni, il presidente
della repubblica deve essere sostituito. Presidenti che si sono dimessi sono
molti. Si è dimesso Giovanni Leone, nel 1975, perché coinvolto nello scandalo
legato a tangenti per la fornitura di aerei militari. Si è dimesso, Francesco
Cossiga, negli anni ’90, per ragioni di politica costituzionale dell’allora maggioranza
parlamentare, da lui non condivisa. Si è dimesso Giorgio Napolitano nel 2015,
per valutazioni di opportunità istituzionale, essendo l’unico Presidente della storia
Repubblicana ad essere stato eletto per un secondo mandato e non ritenendo
giusto che ciò fosse avvenuto. In tutti questi casi è stata necessaria l’applicazione
del secondo comma dell’articolo 86. È d’obbligo ricordare che in caso di
scioglimento delle Camere, si preferisce posticipare l’elezione e la nomina del
Presidente della Repubblica. Questo è chiaramente ricordato dal secondo comma
dell’articolo 86. In casi del genere. In casi di vacanza al Quirinale e di
impossibilità di convocare il Parlamento in seduta comune, perché sono in corso
i comizi elettorali, è d’uopo che sia il Presidente del Senato, ovviamente
uscente, ad adempiere le funzioni di Presidente della Repubblica. È d’obbligo
dire che questa situazione non si è mai verificata. Non è mai capitato che il
presidente della repubblica si fosse dimesso in concomitanza con le elezioni. Bisogna
ritenere che nulla ostacola il presidente del senato a svolgere ed esercitare
le funzioni del Presidente della Repubblica in questo caso, anche se la sua
carica di presidente del senato è prossima al termine visto l’incombere delle elezioni.
Una curiosità. L’attuale Presidente del Senato, Maria
Alberti Casellati è una valente giurista e noto avvocato. È stata appena eletta
alla seconda carica dello stato grazie all’accordo fra centro-destra e
Movimento Cinque Stelle, le due formazioni che hanno vinto le elezioni.
Dovrebbe essere colei che svolgerebbe le funzioni di presidente della
repubblica in caso di malaugurata impossibilità di Sergio Mattarella. I due si
sono scontrati, sia pur soltanto dialetticamente, diverse volte. Mattarella
nelle vesti di membro della Corte Costituzionale ha censurato spesse volte le
cosiddette “leggi ad personam”, cioè le leggi scritte e pensate per aiutare
Silvio Berlusconi ad uscire dalle sue difficoltà giudiziarie. La dottoressa Casellati,
nelle vesti di vice guardasigilli dei governi Berlusconi, è stata l’ideatrice e
il difensore delle leggi per il cavaliere. Oggi sarebbe chiamata a sostituire
Mattarella. È un modo per chiudere un epoca. Per chiudere la “guerra di Arcore”.
Le elezioni di quest’anno hanno visto sconfitti coloro che vedevano nel
conflitto d’interesse un problema per il paese. L’elezione della dottoressa
Casellati al Senato sono un segno di cambiamento. La nuova classe politica che
vede con affetto e stima Silvio Berlusconi. Sergio Mattarella è l’esplicitazione
di una politica di trasparenza e integrità ormai relegata al passato.
Una nota. La riforma Costituzionale voluta dall’ex Ministro
Maria Elena Boschi, votata in parlamento e bocciata dai cittadini al
referendum, prevedeva che le funzioni di vicario del Presidente della
Repubblica fossero esercitate non dal Presidente del Senato, ma dal Presidente
della Camera dei Deputati. La riforma prevedeva che questo ultimo ruolo
istituzionale fosse da considerare seconda carica dello stato e quindi
assumesse le funzioni di Presidente della Repubblica in caso di vacanza.
Spettava al presidente del senato indire le elezioni del nuovo presidente. La
riforma, come sappiamo, non ha avuto corso. La Costituzione non è stata
modificata.
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