giovedì 19 aprile 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 104



ARTICOLO 104

“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli altri esponenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio Elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.”

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

L’articolo 104 della Costituzione nel suo primo comma sancisce che la Magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Non è sottomesso né al potere legislativo né a quello esecutivo. L’autonomia è strettamente collegata all’indipendenza. La giustizia non deve piegarsi agli interessi di nessuno, nemmeno ai principi della politica, anche quelli nobili. Deve applicare la legge con imparzialità. Nessuna ideologia, a prescindere dalla sua natura benevola o mortifera, deve condizionare le scelte dei singoli giudici. Non solo! Nessun potere, nessun organo istituzionale esterno alla magistratura, deve condizionare il lavoro dei magistrati. A garanzia della sua autonomia la nostra Carta Fondamentale ha istituito il Consiglio Superiore della Magistratura. È un organo di autogoverno dei giudici. La sua finalità è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati. Deve avere come obbiettivo controllare il rispetto delle norme e di garantire la non ingerenza esterna. A garanzia della sua autorevolezza il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il primo cittadino dello stato è sommo garante della unicità e della democraticità del nostro stato. È il centro di tutti i poteri del nostro ordinamento statuale, è l’elemento unificante della Repubblica. Per questo motivo è chiamato a presidiare il Consiglio Superiore della Magistratura l’organo di autogoverno dei giudici. Bisogna dire che la sua funzione è meramente simbolica. In nome dell’autonomia della magistratura è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura a presiedere effettivamente le sedute assembleari. Il ruolo del Presidente della Repubblica è quello di vigile controllore dell’applicazione dei principi costituzionali. Il suo ruolo è di persuasione morale, non ha un ruolo attivo nella gestione degli uffici consiliari, tale funzione è delegata al vicepresidente e ai membri dell’assemblea. Ricordiamo che il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha l’importantissimo ruolo di gestire le assegnazioni, i trasferimenti, le assunzioni le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, come dice l’articolo 105 della Costituzione. Questi compito delicatissimo impone che il CSM sia allo stesso tempo nominato dai giudici e dal parlamento. Infatti l’articolo 104 quarto comma prevede che i suoi componenti siano eletti per due terzi, quindi per la larga maggioranza, da tutti i magistrati ordinari. Per un terzo dal Parlamento in seduta comune. Il CSM è quindi espressione della volontà del potere legislativo e del potere giudiziario. Bisogna notare che i membri del CSM eletti dal parlamento in seduta comune devono essere scelti fra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano esercitato la professione forense per almeno quindici anni. Insomma gli eletti dall’assemblea parlamentare devono avere la competenza giuridica e la qualifica professionale atta al compito per cui sono stati disegnati. Nel CSM vi sono solo esperti del diritto, magistrati, docenti universitari ed avvocati. Riassumendo i membri del CSM sono magistrati, quelli eletti dai giudici, o professori in materie giuridiche ed avvocati, quelli eletti dal Parlamento.  Il vicepresidente del CSM, colui che effettivamente gestirà i lavori del plenum, deve essere uno degli eletti dal Parlamento. Fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura il presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. La massima assise giudiziaria, quella che è chiamata ad essere ultimo appello di ogni sentenza, è rappresentata all’interno del CSM attraverso i suoi esponenti più autorevoli sia della sua parte inquirente, il procuratore generale, sia nella sua parte giudicante, il presidente della Corte di Cassazione. Questo ad indicare l’unità della magistratura che trova compimento nel CSM che lavora in stretta armonia con gli organi preposti a pronunciare sentenze. Un’armonia che deve rispettare rigorosamente i ruoli. Deve essere chiaro che il CSM ha un importantissimo ruolo organizzativo e di potenziamento e indirizzo delle risorse umane, ma non può e non deve interferire nell’autonomia di giudizio dei singoli magistrati. L’articolo 107 della Costituzione è chiarissimo. I magistrati sono inamovibili, non possono essere dispensati o sospesi dalle loro funzioni. Il CSM può solo giudicare gravissime infrazioni disciplinari segnalate dal Ministro della Giustizia. Il suo ruolo non è quindi quello di controllare i giudici, ma di organizzare in maniera razionale l’istituzione della Magistratura. Insomma i membri del CSM non devono controllare i giudici, ma garantirne l’autonomia attraverso la gestione e il ordinamento degli uffici giudiziari a livello nazionale.

I membri del Consiglio Superiore della Magistratura, sia quelli eletti dal plenum dei magistrati ordinari sia quelli eletti dal parlamento in seduta comune, durano in carica quattro anni. Non sono immediatamente rieleggibili. Questo a garanzia che una carica troppo lunga non produca un potere ingiustificato che alteri i rapporti di forza e pregiudichi l’indipendenza dei magistrati. La carica di membro del consiglio superiore della magistratura è incompatibile con quella di parlamentare e di membro del Consiglio regionale. Sono eletti al CSM 24 membri, invece tre sono membri di diritto: il Presidente della Repubblica, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli avvocati e i professionisti eletti al CSM non possono essere iscritti ai loro album professionali durante l’esercizio delle loro funzioni. Insomma i membri del CSM devono avere quella veste di imparzialità e terziarità che denota coloro che hanno il rilevante compito di condurre la macchina della magistratura, un potere istituzionale fondamentale per la Repubblica che ha bisogno di garantire ai cittadini una giustizia che funzioni, che sia efficiente e che abbia l’unico fine di risolvere efficacemente ogni tipo di controversia legata all’interpretazione o al non rispetto delle norme. Il CSM è il punto di riferimento di un potere giudiziario che ha come fine il giusto processo, cioè un processo finalizzato all’imparzialità e al servizio del popolo, come dice l’articolo 111 della Costituzione.

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