ARTICOLO 104
“La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
Cassazione.
Gli altri esponenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio Elegge
un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
Non possono, finché
sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 104 della Costituzione nel suo primo comma
sancisce che la Magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Non è sottomesso né al potere legislativo né a quello esecutivo.
L’autonomia è strettamente collegata all’indipendenza. La giustizia non deve
piegarsi agli interessi di nessuno, nemmeno ai principi della politica, anche
quelli nobili. Deve applicare la legge con imparzialità. Nessuna ideologia, a
prescindere dalla sua natura benevola o mortifera, deve condizionare le scelte
dei singoli giudici. Non solo! Nessun potere, nessun organo istituzionale
esterno alla magistratura, deve condizionare il lavoro dei magistrati. A
garanzia della sua autonomia la nostra Carta Fondamentale ha istituito il
Consiglio Superiore della Magistratura. È un organo di autogoverno dei giudici.
La sua finalità è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei
magistrati. Deve avere come obbiettivo controllare il rispetto delle norme e di
garantire la non ingerenza esterna. A garanzia della sua autorevolezza il
Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica. Il primo cittadino dello stato è sommo garante della unicità e
della democraticità del nostro stato. È il centro di tutti i poteri del nostro
ordinamento statuale, è l’elemento unificante della Repubblica. Per questo
motivo è chiamato a presidiare il Consiglio Superiore della Magistratura
l’organo di autogoverno dei giudici. Bisogna dire che la sua funzione è
meramente simbolica. In nome dell’autonomia della magistratura è il
vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura a presiedere effettivamente
le sedute assembleari. Il ruolo del Presidente della Repubblica è quello di
vigile controllore dell’applicazione dei principi costituzionali. Il suo ruolo
è di persuasione morale, non ha un ruolo attivo nella gestione degli uffici
consiliari, tale funzione è delegata al vicepresidente e ai membri
dell’assemblea. Ricordiamo che il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
ha l’importantissimo ruolo di gestire le assegnazioni, i trasferimenti, le
assunzioni le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati, come dice l’articolo 105 della Costituzione. Questi compito
delicatissimo impone che il CSM sia allo stesso tempo nominato dai giudici e
dal parlamento. Infatti l’articolo 104 quarto comma prevede che i suoi
componenti siano eletti per due terzi, quindi per la larga maggioranza, da
tutti i magistrati ordinari. Per un terzo dal Parlamento in seduta comune. Il CSM
è quindi espressione della volontà del potere legislativo e del potere
giudiziario. Bisogna notare che i membri del CSM eletti dal parlamento in
seduta comune devono essere scelti fra i professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano esercitato la professione forense per
almeno quindici anni. Insomma gli eletti dall’assemblea parlamentare devono
avere la competenza giuridica e la qualifica professionale atta al compito per
cui sono stati disegnati. Nel CSM vi sono solo esperti del diritto, magistrati,
docenti universitari ed avvocati. Riassumendo i membri del CSM sono magistrati,
quelli eletti dai giudici, o professori in materie giuridiche ed avvocati,
quelli eletti dal Parlamento. Il
vicepresidente del CSM, colui che effettivamente gestirà i lavori del plenum,
deve essere uno degli eletti dal Parlamento. Fanno parte di diritto del
Consiglio Superiore della Magistratura il presidente e il procuratore generale
della Corte di Cassazione. La massima assise giudiziaria, quella che è chiamata
ad essere ultimo appello di ogni sentenza, è rappresentata all’interno del CSM
attraverso i suoi esponenti più autorevoli sia della sua parte inquirente, il
procuratore generale, sia nella sua parte giudicante, il presidente della Corte
di Cassazione. Questo ad indicare l’unità della magistratura che trova
compimento nel CSM che lavora in stretta armonia con gli organi preposti a
pronunciare sentenze. Un’armonia che deve rispettare rigorosamente i ruoli.
Deve essere chiaro che il CSM ha un importantissimo ruolo organizzativo e di
potenziamento e indirizzo delle risorse umane, ma non può e non deve
interferire nell’autonomia di giudizio dei singoli magistrati. L’articolo 107
della Costituzione è chiarissimo. I magistrati sono inamovibili, non possono
essere dispensati o sospesi dalle loro funzioni. Il CSM può solo giudicare
gravissime infrazioni disciplinari segnalate dal Ministro della Giustizia. Il
suo ruolo non è quindi quello di controllare i giudici, ma di organizzare in
maniera razionale l’istituzione della Magistratura. Insomma i membri del CSM non
devono controllare i giudici, ma garantirne l’autonomia attraverso la gestione
e il ordinamento degli uffici giudiziari a livello nazionale.
I membri del Consiglio Superiore della Magistratura, sia
quelli eletti dal plenum dei magistrati ordinari sia quelli eletti dal
parlamento in seduta comune, durano in carica quattro anni. Non sono
immediatamente rieleggibili. Questo a garanzia che una carica troppo lunga non produca
un potere ingiustificato che alteri i rapporti di forza e pregiudichi
l’indipendenza dei magistrati. La carica di membro del consiglio superiore
della magistratura è incompatibile con quella di parlamentare e di membro del
Consiglio regionale. Sono eletti al CSM 24 membri, invece tre sono membri di
diritto: il Presidente della Repubblica, il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di Cassazione. Gli avvocati e i professionisti eletti al
CSM non possono essere iscritti ai loro album professionali durante l’esercizio
delle loro funzioni. Insomma i membri del CSM devono avere quella veste di
imparzialità e terziarità che denota coloro che hanno il rilevante compito di
condurre la macchina della magistratura, un potere istituzionale fondamentale
per la Repubblica che ha bisogno di garantire ai cittadini una giustizia che
funzioni, che sia efficiente e che abbia l’unico fine di risolvere
efficacemente ogni tipo di controversia legata all’interpretazione o al non
rispetto delle norme. Il CSM è il punto di riferimento di un potere giudiziario
che ha come fine il giusto processo, cioè un processo finalizzato
all’imparzialità e al servizio del popolo, come dice l’articolo 111 della
Costituzione.
Nessun commento:
Posta un commento