martedì 24 aprile 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 108



ARTICOLO 108

“Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite per legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia”.

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

Il primo comma dell’articolo 108 della Costituzione Italiana stabilisce che le norme che regolamentano la vita e l’organizzazione di ogni magistratura devono essere stabilite da legge dello stato. Che sia il giudice ordinario, che sia il magistrato amministrativo o militare il suo operato deve essere stabilito da una norma. Questo è per garantire l’indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello stato, come si dice nel secondo comma di questo stesso articolo. Le Leggi hanno anche la capacità di rendere trasparente l’operato di chi vi è sottoposto. Il magistrato è sottomesso alla norma. Opera solo in funzione dell’adempimento della legge. Le regole che presiedono le modalità d’azione e gli uffici del giudice sono dette ordinamento giudiziario. L’ordinamento giudiziario è l’insieme di norme che regolano la costituzione e il funzionamento di ogni ufficio giurisdizionale. Sono le leggi che danno gli strumenti necessari allo stato per applicare il diritto oggettivo. Insomma l’ordinamento giudiziario permette di applicare quelle norme che regolano i rapporti all’interno dello stato – comunità di cittadini. Di rendere viventi quelle regole che vietano alcuni comportamenti, che incoraggiano altri, che pongono le basi per una convivenza civile. Alla luce di questo si comprende perché la Costituzione ha a cuore che questo. L’ordinamento giudiziario, è frutto della volontà del Parlamento, che è la sede del potere popolare che si esplica attraverso i suoi rappresentanti. La magistratura deve essere sottoposta solo alla legge. Gli organi giudiziari sono regolati al fine di garantirne l’indipendenza. Gli organi giudiziari speciali, ad esempio il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti, per le loro funzioni sono spesso in stretto raccordo con il potere esecutivo. Svolgono anche la funzione di consiglieri degli organi politici. I loro membri sono nominati con decreto presidenziale, di fatto sono scelti dal governo. Alla luce di questo appare importantissimo che sia garantita loro l’indipendenza di giudizio e di azione. Pur operando nell’ambito del potere amministrativo e legislativo, devono mantenere l’indipendenza propria di quello giurisdizionale. Devono dimostrasi duri censori nell’ambito dell’economia e della finanza pubblica, è il caso della Corte dei Conti, e devono apparire ligi nel giudicare gli atti amministrativi, il tribunale di stato. Per questo la legge deve garantirne l’indipendenza. Le giurisdizioni speciali sono anche il tribunale superiore delle acque pubbliche e i tribunali regionali delle acque pubbliche. La loro competenza è ristretta alle questioni relative alle acque pubbliche. Il tribunale superiore funge d’appello a quello regionale. Anche questo importante magistero è sottoposto al principio di indipendenza e di sottomissione alla legge, proprio di ogni magistratura. Pari sorte hanno le commissioni tributarie che hanno il duplice e delicatissimo ruolo di cooperare con il ministero delle finanza in materia di tassazione e di compiere alcuni accertamenti fiscali al fine di controllare che i cittadini paghino le tasse. Tutti queste giurisdizioni speciali sono sottoposte alla legge. Anche chi collabora, in forma di membro laico dei tribunali o di giuria popolare, ha un ruolo importantissimo. Il giudice di pace, la giuria popolare nei processi tenute dalle Corti di assise, gli esperti chiamati ad operare come consulenti all’interno dei tribunali devono agire scevri da ogni condizionamento esterno che ottenebri il loro giudizio nell’ambito dell’azione processuale. Ogni soggetto che operi all’interno del tribunale, quale figura terza e collaboratrice del magistrato giudicante, deve apparire sottomessa soltanto alle norme di legge e assolutamente indipendente. Questo principio è basilare per garantire un giusto processo. Insomma l’articolo 108 impone che tutto il funzionamento dei processi e delle strutture organizzative delle magistrature ordinarie e speciali siano regolamentate per legge. Dispone che tutti coloro che hanno funzione di organo giudicante o che collaborino con esso abbiano come fondamento del loro operare il principio di imparzialità. Che tutti i tribunali speciali siano indipendenti, pensiamo ai tribunali militari che devono sentenziare senza che il loro operato sia condizionato da ordini superiori, pur operando all’interno di un’istituzione dello stato in cui la gerarchia e il rispetto degli ordini dei superiori è fondamentale. La giustizia prevale su ogni potestà. Il potere gerarchico, economico, politico si deve fermare davanti al diritto e deve inchinarsi davanti alla sua superiorità morale. Ciò nel quotidiano, purtroppo, non spesso avviene. È dovere di ogni cittadino e organo dello stato fare in modo che questo difetto sia superato. La giustizia deve prevalere su tutto.

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