ARTICOLO 108
“Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite per legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della
giustizia”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
Il primo comma dell’articolo 108 della Costituzione Italiana
stabilisce che le norme che regolamentano la vita e l’organizzazione di ogni
magistratura devono essere stabilite da legge dello stato. Che sia il giudice
ordinario, che sia il magistrato amministrativo o militare il suo operato deve
essere stabilito da una norma. Questo è per garantire l’indipendenza della
magistratura da ogni altro potere dello stato, come si dice nel secondo comma
di questo stesso articolo. Le Leggi hanno anche la capacità di rendere
trasparente l’operato di chi vi è sottoposto. Il magistrato è sottomesso alla
norma. Opera solo in funzione dell’adempimento della legge. Le regole che
presiedono le modalità d’azione e gli uffici del giudice sono dette ordinamento
giudiziario. L’ordinamento giudiziario è l’insieme di norme che regolano la
costituzione e il funzionamento di ogni ufficio giurisdizionale. Sono le leggi
che danno gli strumenti necessari allo stato per applicare il diritto
oggettivo. Insomma l’ordinamento giudiziario permette di applicare quelle norme
che regolano i rapporti all’interno dello stato – comunità di cittadini. Di
rendere viventi quelle regole che vietano alcuni comportamenti, che
incoraggiano altri, che pongono le basi per una convivenza civile. Alla luce di
questo si comprende perché la Costituzione ha a cuore che questo. L’ordinamento
giudiziario, è frutto della volontà del Parlamento, che è la sede del potere
popolare che si esplica attraverso i suoi rappresentanti. La magistratura deve
essere sottoposta solo alla legge. Gli organi giudiziari sono regolati al fine
di garantirne l’indipendenza. Gli organi giudiziari speciali, ad esempio il
Consiglio di Stato o la Corte dei Conti, per le loro funzioni sono spesso in
stretto raccordo con il potere esecutivo. Svolgono anche la funzione di consiglieri
degli organi politici. I loro membri sono nominati con decreto presidenziale,
di fatto sono scelti dal governo. Alla luce di questo appare importantissimo
che sia garantita loro l’indipendenza di giudizio e di azione. Pur operando
nell’ambito del potere amministrativo e legislativo, devono mantenere
l’indipendenza propria di quello giurisdizionale. Devono dimostrasi duri
censori nell’ambito dell’economia e della finanza pubblica, è il caso della
Corte dei Conti, e devono apparire ligi nel giudicare gli atti amministrativi,
il tribunale di stato. Per questo la legge deve garantirne l’indipendenza. Le
giurisdizioni speciali sono anche il tribunale superiore delle acque pubbliche
e i tribunali regionali delle acque pubbliche. La loro competenza è ristretta
alle questioni relative alle acque pubbliche. Il tribunale superiore funge
d’appello a quello regionale. Anche questo importante magistero è sottoposto al
principio di indipendenza e di sottomissione alla legge, proprio di ogni
magistratura. Pari sorte hanno le commissioni tributarie che hanno il duplice e
delicatissimo ruolo di cooperare con il ministero delle finanza in materia di
tassazione e di compiere alcuni accertamenti fiscali al fine di controllare che
i cittadini paghino le tasse. Tutti queste giurisdizioni speciali sono
sottoposte alla legge. Anche chi collabora, in forma di membro laico dei
tribunali o di giuria popolare, ha un ruolo importantissimo. Il giudice di
pace, la giuria popolare nei processi tenute dalle Corti di assise, gli esperti
chiamati ad operare come consulenti all’interno dei tribunali devono agire
scevri da ogni condizionamento esterno che ottenebri il loro giudizio nell’ambito
dell’azione processuale. Ogni soggetto che operi all’interno del tribunale,
quale figura terza e collaboratrice del magistrato giudicante, deve apparire
sottomessa soltanto alle norme di legge e assolutamente indipendente. Questo
principio è basilare per garantire un giusto processo. Insomma l’articolo 108
impone che tutto il funzionamento dei processi e delle strutture organizzative
delle magistrature ordinarie e speciali siano regolamentate per legge. Dispone
che tutti coloro che hanno funzione di organo giudicante o che collaborino con
esso abbiano come fondamento del loro operare il principio di imparzialità. Che
tutti i tribunali speciali siano indipendenti, pensiamo ai tribunali militari
che devono sentenziare senza che il loro operato sia condizionato da ordini
superiori, pur operando all’interno di un’istituzione dello stato in cui la
gerarchia e il rispetto degli ordini dei superiori è fondamentale. La giustizia
prevale su ogni potestà. Il potere gerarchico, economico, politico si deve
fermare davanti al diritto e deve inchinarsi davanti alla sua superiorità
morale. Ciò nel quotidiano, purtroppo, non spesso avviene. È dovere di ogni
cittadino e organo dello stato fare in modo che questo difetto sia superato. La
giustizia deve prevalere su tutto.
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