ARTICOLO 103
“Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno la giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari
in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze Armate”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 103 della Costituzione Italiana introduce tre
giurisdizioni speciali ammesse dal nostro ordinamento. In linea generale, come
è giusto che sia, spetta al giudice ordinario trattare e giudicare fatti e
circostanze che mettano in discussione i diritti soggettivi di tutti i
cittadini. Altro discorso è la tutela degli interessi legittimi, cioè il
legittimo pretendere che la pubblica amministrazione compia il suo dovere davanti
alla nazione applicando correttamente la legge. Se questi vengono violati il
cittadino o la persona giuridica che è danneggiata dal non corretto comportamento
della Pubblica Amministrazione, ricorre a un tribunale speciale. Questo
tribunale particola è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Il tribunale
superiore a cui appellarsi, in caso di sentenza contraria del TAR, è IL Consiglio
di Stato. La legge ordinaria può prevedere alcune materie in cui anche per i
diritti soggettivi è competente il TAR. Questi sono i casi in cui la lesione di
un diritto soggettivo avviene per opera di una Pubblica Amministrazione nello
svolgimento del suo ruolo istituzionale. Come principio generale se un ente di
stato viola un diritto soggettivo deve rispondere davanti al giudice ordinario,
esattamente come il cittadino. Vi sono eccezioni legate alle specifiche
materie, ad esempio in materia lavorativa: fino a qualche anno fa le
controversie fra Pubblico Impiego e dipendenti di stato erano regolati e
disciplinati dai TAR, oggi la riforma della Pubblica Amministrazione assoggetta
tali vertenze al giudice del lavoro, sezione specializzata del tribunale
ordinario. Vi sono altri esempi di diritti soggettivi giudicati dal tribunale
amministrativo. Sono quei diritti legati al rapporto fra cittadino e Pubblica
Amministrazione. Diritti legati a autorizzazioni governative il cui merito
questiona diritti soggettivi legati alla proprietà e alla libera circolazione
di beni e persone. Il giudice amministrativo ha il compito di annullare
totalmente o parzialmente il provvedimento. Dal giorno della sua sentenza l’atto
viziato è espulso dal sistema amministrativo dello stato. Per rendere inefficace
e disapplicare il provvedimento invece bisogna che si ricorra al tribunale
ordinario, questo per un principio di corretta disciplina dei compiti. Al
Tribunale Amministrativo è dato rendere illegittimo l’atto, attraverso il suo
annullamento, al tribunale ordinario è il compito di cancellare gli effetti
giuridici che quell’atto illegittimo ha causato, condizionando la vita delle
persone e degli enti giuridici. Insomma al giudice ordinario spetta di
riportare allo status quo ante la situazione giuridica mutata dal provvedimento
amministrativo che non doveva essere.
Il comma due dell’articolo 103 della nostra legge
fondamentale istituisce, o meglio legittima costituzionalmente, visto che la
sua esistenza risaliva al sistema monarchico, la Corte dei Conti. Tale tribunale ha un prezioso compito. Quello
di controllare e di censurare la scorretta gestione dei conti pubblici delle
amministrazioni statali locali e nazionali. La Corte dei conti ha una
competenza giurisdizionale riservata, come tutti gli uffici giurisdizionali
speciali. Le materie di cui si occupa sono di contabilità pubblica. La legge
può dargli altre competenze. Ad esempio si occupa di responsabilità civile dei
pubblici dipendenti, di pensioni civili e militari. Come si può osservare sono
tutte materie che incidono sulla contabilità statale. Ricordiamo infatti che in
caso di responsabilità civile e penale di un pubblico dipendente è lo stato che
deve risarcire il danneggiato eventuale, al limite utilizzando l’istituto della
rivalsa (chiedendo parte del denaro versato per il risarcimento) sull’impiegato
che ha infranto la legge, ovviamente se vi sono le motivazioni giuridiche a
farlo, se cioè l’impiegato ha commesso l’illecito con colpa grave o dolo. Sia
la Corte dei Conti che il Consiglio di Stato hanno il duplice ruolo di
tribunale e ufficio ausiliario di altri organi dello stato. Le loro sezioni
speciali si occupano di dare consulenza al governo e ad altri organi dello
stato in materia di corretta gestione della pubblica amministrazione. In
particolare la Corte dei Conti vista i regolamenti e gli atti amministrativi
compiuti dall’esecutivo. La Corte dei Conti ha il ruolo di controllare e di
vistare il disegno di legge che contiene il bilancio dello stato, che il
presidente del consiglio presenterà alle camere per essere approvato. Insomma i
due tribunali hanno una funzione rilevantissima. Hanno il compito di garantire il
buon funzionamento della Repubblica. È importante ricordare che per il ruolo
giurisdizionale che hanno la legge gli garantisce l’indipendenza e l’autonomia
rispetto a tutti gli altri enti pubblici. Il loro prezioso apporto rende la
pubblica amministrazione stabile e coerente nell’agire. Qualunque ente pubblico
che trasgredisce le norme di corretta e coerente gestione è rimbrottato e
riportato sulla giusta via dalle due corti, ognuna operante nelle proprie
specifiche competenze. È bene ricordare che il Tribunale Regionale
Amministrativo è presente in ogni singola regione italiana. Il TAR di Roma ha
la rilevantissima funzione di essere il ricevente delle istanze contro gli atti
amministrativi degli organi statali che
operano in tutta la nazione. Il Consiglio di Stato funge d’appello ai Tar e da
organo di supporto al governo e al parlamento. Insomma la pubblica
amministrazione ha due sentinelle
preziose che vegliano sul corretto andamento della Pubblica amministrazione e
sui conti economici dello stato.
Il terzo comma dell’articolo 103 istituisce il tribunale
militare. Ovviamente anche questo organo giudiziario speciale preesisteva alla
Repubblica. Anche durante il regno sabaudo vi erano tribunali militari. Anzi avevano
competenze ben più ampie di quelle che la costituzione e la legge gli offre
oggi. A questo riguardo è bene ricordare che Piero Calamandrei, uno dei padri
costituenti, si batté strenuamente durante i lavori della Costituente e dopo di
essi per ridurre il ruolo dei tribunali militari. Ricordiamo che durante il
regno e in particolare sotto il regime fascista il tribunale militare anche in
tempo di pace poteva giudicare un “borghese”, un non militare, se questi fosse
stato ritenuto colpevole di atti contro lo stato. Era un modo per introdurre il
reato politico o meglio di opinione, fattispecie non prevista e anzi fortemente
censurata dalla nostra Costituzione. Calamandrei, nel suo impegno riformatore,
si adoperò affinché i Tribunali Militari avessero il limitato compito di
giudicare appartenenti alle forze armate che hanno commesso reati nell’esercizio
delle loro funzioni. Questo fu possibile grazie ad un’ampia riforma del codice
penale militare, messo in discussione non solo dalla capacità novellatrice del
parlamento repubblicano, ma anche dall’autorità della Corte Costituzionale che
ha espulso dal nostro ordinamento leggi fasciste incompatibili con il nuovo
spirito democratico. È giusto ricordare che la dottrina ritiene, a ragione, che
in caso di guerra il Tribunale Militare possa ampliare le sue funzioni solo e
unicamente con la legge. Una norma, eccezionale legata allo stato di guerra, potrebbe
ampliare la giurisdizione del tribunale militare anche alla popolazione civile.
I Bandi di Militari, atti normativi del governo eccezionali che esercitano la
loro effettività solo in parti dello stato scenari di fronti guerreschi, potrebbero
non solo dare maggiori poteri ai tribunali militari, ma addirittura dare
mandato agli ufficiali di esercitare la giustizia, come avvenne, ad esempio,
sul fronte del Piave e del Grappa durante la Prima Guerra Mondiale. Sono
scenari lontani dal nostro spirito repubblicano, la nostra nazione, sanata dai
rancori e dagli odi nati nel XX secolo, ripudia la guerra come strumento per risolvere
le controversie internazionali. Lo ricorda l’articolo 11 della Costituzione.
Speriamo che gli scenari di guerra, pur previsti come eventualità dalla nostra
carta fondamentale, non si manifestino mai.
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