giovedì 19 aprile 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 103



ARTICOLO 103

“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno la giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”.

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

L’articolo 103 della Costituzione Italiana introduce tre giurisdizioni speciali ammesse dal nostro ordinamento. In linea generale, come è giusto che sia, spetta al giudice ordinario trattare e giudicare fatti e circostanze che mettano in discussione i diritti soggettivi di tutti i cittadini. Altro discorso è la tutela degli interessi legittimi, cioè il legittimo pretendere che la pubblica amministrazione compia il suo dovere davanti alla nazione applicando correttamente la legge. Se questi vengono violati il cittadino o la persona giuridica che è danneggiata dal non corretto comportamento della Pubblica Amministrazione, ricorre a un tribunale speciale. Questo tribunale particola è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Il tribunale superiore a cui appellarsi, in caso di sentenza contraria del TAR, è IL Consiglio di Stato. La legge ordinaria può prevedere alcune materie in cui anche per i diritti soggettivi è competente il TAR. Questi sono i casi in cui la lesione di un diritto soggettivo avviene per opera di una Pubblica Amministrazione nello svolgimento del suo ruolo istituzionale. Come principio generale se un ente di stato viola un diritto soggettivo deve rispondere davanti al giudice ordinario, esattamente come il cittadino. Vi sono eccezioni legate alle specifiche materie, ad esempio in materia lavorativa: fino a qualche anno fa le controversie fra Pubblico Impiego e dipendenti di stato erano regolati e disciplinati dai TAR, oggi la riforma della Pubblica Amministrazione assoggetta tali vertenze al giudice del lavoro, sezione specializzata del tribunale ordinario. Vi sono altri esempi di diritti soggettivi giudicati dal tribunale amministrativo. Sono quei diritti legati al rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione. Diritti legati a autorizzazioni governative il cui merito questiona diritti soggettivi legati alla proprietà e alla libera circolazione di beni e persone. Il giudice amministrativo ha il compito di annullare totalmente o parzialmente il provvedimento. Dal giorno della sua sentenza l’atto viziato è espulso dal sistema amministrativo dello stato. Per rendere inefficace e disapplicare il provvedimento invece bisogna che si ricorra al tribunale ordinario, questo per un principio di corretta disciplina dei compiti. Al Tribunale Amministrativo è dato rendere illegittimo l’atto, attraverso il suo annullamento, al tribunale ordinario è il compito di cancellare gli effetti giuridici che quell’atto illegittimo ha causato, condizionando la vita delle persone e degli enti giuridici. Insomma al giudice ordinario spetta di riportare allo status quo ante la situazione giuridica mutata dal provvedimento amministrativo che non doveva essere.

Il comma due dell’articolo 103 della nostra legge fondamentale istituisce, o meglio legittima costituzionalmente, visto che la sua esistenza risaliva al sistema monarchico, la Corte dei Conti.  Tale tribunale ha un prezioso compito. Quello di controllare e di censurare la scorretta gestione dei conti pubblici delle amministrazioni statali locali e nazionali. La Corte dei conti ha una competenza giurisdizionale riservata, come tutti gli uffici giurisdizionali speciali. Le materie di cui si occupa sono di contabilità pubblica. La legge può dargli altre competenze. Ad esempio si occupa di responsabilità civile dei pubblici dipendenti, di pensioni civili e militari. Come si può osservare sono tutte materie che incidono sulla contabilità statale. Ricordiamo infatti che in caso di responsabilità civile e penale di un pubblico dipendente è lo stato che deve risarcire il danneggiato eventuale, al limite utilizzando l’istituto della rivalsa (chiedendo parte del denaro versato per il risarcimento) sull’impiegato che ha infranto la legge, ovviamente se vi sono le motivazioni giuridiche a farlo, se cioè l’impiegato ha commesso l’illecito con colpa grave o dolo. Sia la Corte dei Conti che il Consiglio di Stato hanno il duplice ruolo di tribunale e ufficio ausiliario di altri organi dello stato. Le loro sezioni speciali si occupano di dare consulenza al governo e ad altri organi dello stato in materia di corretta gestione della pubblica amministrazione. In particolare la Corte dei Conti vista i regolamenti e gli atti amministrativi compiuti dall’esecutivo. La Corte dei Conti ha il ruolo di controllare e di vistare il disegno di legge che contiene il bilancio dello stato, che il presidente del consiglio presenterà alle camere per essere approvato. Insomma i due tribunali hanno una funzione rilevantissima. Hanno il compito di garantire il buon funzionamento della Repubblica. È importante ricordare che per il ruolo giurisdizionale che hanno la legge gli garantisce l’indipendenza e l’autonomia rispetto a tutti gli altri enti pubblici. Il loro prezioso apporto rende la pubblica amministrazione stabile e coerente nell’agire. Qualunque ente pubblico che trasgredisce le norme di corretta e coerente gestione è rimbrottato e riportato sulla giusta via dalle due corti, ognuna operante nelle proprie specifiche competenze. È bene ricordare che il Tribunale Regionale Amministrativo è presente in ogni singola regione italiana. Il TAR di Roma ha la rilevantissima funzione di essere il ricevente delle istanze contro gli atti amministrativi degli  organi statali che operano in tutta la nazione. Il Consiglio di Stato funge d’appello ai Tar e da organo di supporto al governo e al parlamento. Insomma la pubblica amministrazione ha  due sentinelle preziose che vegliano sul corretto andamento della Pubblica amministrazione e sui conti economici dello stato.

Il terzo comma dell’articolo 103 istituisce il tribunale militare. Ovviamente anche questo organo giudiziario speciale preesisteva alla Repubblica. Anche durante il regno sabaudo vi erano tribunali militari. Anzi avevano competenze ben più ampie di quelle che la costituzione e la legge gli offre oggi. A questo riguardo è bene ricordare che Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, si batté strenuamente durante i lavori della Costituente e dopo di essi per ridurre il ruolo dei tribunali militari. Ricordiamo che durante il regno e in particolare sotto il regime fascista il tribunale militare anche in tempo di pace poteva giudicare un “borghese”, un non militare, se questi fosse stato ritenuto colpevole di atti contro lo stato. Era un modo per introdurre il reato politico o meglio di opinione, fattispecie non prevista e anzi fortemente censurata dalla nostra Costituzione. Calamandrei, nel suo impegno riformatore, si adoperò affinché i Tribunali Militari avessero il limitato compito di giudicare appartenenti alle forze armate che hanno commesso reati nell’esercizio delle loro funzioni. Questo fu possibile grazie ad un’ampia riforma del codice penale militare, messo in discussione non solo dalla capacità novellatrice del parlamento repubblicano, ma anche dall’autorità della Corte Costituzionale che ha espulso dal nostro ordinamento leggi fasciste incompatibili con il nuovo spirito democratico. È giusto ricordare che la dottrina ritiene, a ragione, che in caso di guerra il Tribunale Militare possa ampliare le sue funzioni solo e unicamente con la legge. Una norma, eccezionale legata allo stato di guerra, potrebbe ampliare la giurisdizione del tribunale militare anche alla popolazione civile. I Bandi di Militari, atti normativi del governo eccezionali che esercitano la loro effettività solo in parti dello stato scenari di fronti guerreschi, potrebbero non solo dare maggiori poteri ai tribunali militari, ma addirittura dare mandato agli ufficiali di esercitare la giustizia, come avvenne, ad esempio, sul fronte del Piave e del Grappa durante la Prima Guerra Mondiale. Sono scenari lontani dal nostro spirito repubblicano, la nostra nazione, sanata dai rancori e dagli odi nati nel XX secolo, ripudia la guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali. Lo ricorda l’articolo 11 della Costituzione. Speriamo che gli scenari di guerra, pur previsti come eventualità dalla nostra carta fondamentale, non si manifestino mai.

Nessun commento:

Posta un commento