ARTICOLO 118
“Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La Legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alla
lettera b) e H) secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio della sussidiarietà”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 118 è stato modificato nella sostanza con la
riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione avvenuta con legge
costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001. Questa riforma, ricordiamolo,
modificò profondamente tutti gli articoli della nostra legge fondamentale
dedicata alle Regioni, Province e Comuni. L’articolo 118 dice che le funzioni
amministrative sono normalmente affidate ai comuni, gli enti più vicini alla
cittadinanza. Nella stesura precedente alla riforma dell’articolo, invece, si
attribuiva le principali funzioni amministrative alla Regione. Questo è un
cambiamento importantissimo. Si stabilisce il principio di sussidiarietà. Tale
principio consiste nell’attribuire all’istituzione più prossima ai cittadini il
compito di gestire la loro vita. Mi spiego. Per evitare che lo Stato e la sua
burocrazia appaia un castello inaccessibile, ove burocrati prezzolati operano
alle spalle del cittadino, si è voluto dare ai comuni il compito di essere i
principali interlocutori della popolazione. Il principio della sussidiarietà verticale,
cioè istituzionale, consiste nel dare le funzioni burocratiche agli enti più
prossimi alla cittadinanza, salvo che ragioni superiori di tutela delle persone
e di necessità di garantire il servizio al cittadino impongano che sia un ente
superiore a compierle. Insomma il principio di sussidiarietà si deve conciliare
con quello di adeguatezza, anche’esso citato nell’articolo 118. Il principio di
adeguatezza impone che debba occuparsi della branca amministrativa l’ente che
sia più attrezzato ad affrontare i problemi e le necessità messe in gioco. La
costituzione impone anche le la pubblica amministrazione debba rispettare anche
il principio di differenziazione. Questo consiste nella capacità dello stato di
distribuire adeguatamente le funzioni fra i vari organi dello stato tenendo
conto delle caratteristiche demografiche, territoriali, associative e
strutturali. Provo a spiegarmi, una piccola comunità montana non può avere le
stesse attribuzioni amministrative di una metropoli. È intuibile che la prima
non avrà risorse adeguate a gestire le strade e i percorsi viari per
raggiungerla, mentre una metropoli, avendo maggiori entrate fiscali e in
generale maggiori risorse, può gestire i viadotti che la percorrono. Insomma i
tre principi esposti nel primo comma dell’articolo 118, sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, sono finalizzati a creare un armonico equilibrio
fra istituzioni pubbliche secondo il principio che lo Stato e gli enti locali
devono essere funzionali a servire i bisogni dei cittadini, il fine
fondamentale è dare servizi, bisogna che le energie pubbliche debbano essere
coordinate a raggiungere tale fine, superando il concetto di rigida divisione
delle funzioni, avendo una visione teleologica dell’attività pubblica, cioè
operare per raggiungere un fine, quello di dare servizi con il massimo
risparmio possibile per le casse dello stato, a tal scopo è necessario che gli
enti si coordino e operino in maniera sinergica.
Il secondo comma dell’articolo 118 stabilisce che i comuni,
le Province e Città metropolitane sono depositarie di funzioni amministrative
proprie, cioè attribuite loro dalla Costituzione e dalle leggi dello stato, e
di quelle delegate loro dallo stato e dalle Regioni con legge. Il principio è fondamentale.
Le funzioni amministrative possono essere delegate. La Regione, ad esempio, con
legge può delegare al comune alcune delle sue principali funzioni
amministrative, lo stesso fa lo stato. Ad esempio l’anagrafe, servizio dello
stato, è delegato al comune, che gestisce tale ufficio.
Il comma tre dell’articolo 118 impone il coordinamento stato
e regioni nella gestione dell’immigrazione
e della sicurezza pubblica. Stato e Regione devono operare per coordinarsi e
garantire servizi di assistenza per le persone che giungono in Italia da altri
paesi. I centri d’accoglienza per i profughi, i centri di primo aiuto per tutti
i migranti, sono il frutto della sinergia fra autorità nazionale e regionale.
Questo compito non era previsto nel testo dell’articolo 118 prima della
riforma. Non era contemplato dai costituenti del 1946 il gestire l’emergenza
umanitaria creata dalla crescente immigrazione. L’Italia allora era un paese di
emigranti non aveva immigrati. La riforma inserisce in costituzione questa
tematica. Si pone il tema dell’accoglienza quale dovere dello stato verso chi
emigra, in nome dei diritti fondamentali dell’uomo di cui la nostra Carta Costituzionale
è pregna. Lo stesso comma impone il coordinamento fra gli enti locali,
soprattutto la regione, e il governo per garantire la sicurezza dei cittadini.
Anche qui si vuole avere uno stato che favorisca l’interazione fra i suoi enti
per favorire la tutela del cittadino. Una polizia vicina alla cittadinanza
aumenta la sensazione di sicurezza. È sotto gli occhi di tutti l’effetto
benefico dell’agire contemporaneo delle forze di polizia municipale e di quelle
della polizia di stato per evitare tensioni nelle strade cittadine e rurali del
paese. È bene che sia ancor di più lo sforzo.
L’ultimo comma dell’articolo 118 è dedicata alla
sussidiarietà orizzontale. Mentre la sussidiarietà verticale è fra istituzioni
statuali, l’ente statale più vicino alla popolazione gestisce una materia
propria della pubblica amministrazione, interviene l’ente superiore, solo in
caso di necessità. La sussidiarietà orizzontale impone che lo stato sia al
servizio dei cittadini. Cioè favorisca, con azioni efficaci, la libera
iniziativa di associazioni e singoli cittadini nell’attività di volontariato. È
il popolo che deve far fronte alle sue esigenze. È l’uomo o la donna che si
devono prendere cura del proprio prossimo o dell’ambiente Lo stato ha il
compito di accompagnare il cittadino nel suo impegno civile e sociale,
attraverso forme di ausilio e di assistenza, prestando ad esempio luoghi
pubblici per manifestazioni o finanziando eventi di beneficenza e quant’altro.
Insomma in costituzione è scritto a chiare lettere che chiunque deve essere un
cittadino attivo, chiunque, tenendo conto delle proprie capacità, deve aiutare
il prossimo. Può sembrare un concetto meramente cattolico. È il papa che ha
detto recentemente che il Cristiano è colui che aiuta i più deboli: pensa al
disabile, al migrante e a chi ha bisogno. Tante volte si è sentito dire: io non
sono cattolico, a me del meno fortunato non importa nulla. Invece non è così.
Non è solo al cattolico che si impone la solidarietà, ma a tutti i cittadini
italiani. Pensiamo alle tanti mutui soccorsi di matrice comunista, nati ed
evoluti in secoli di storia. Tutti dobbiamo impegnarci verso l’atro. Non
dobbiamo considerare un disabile un nemico, ma una persona da accompagnare a
una vita piena. Prendiamo ad esempio i paesi del Nord Europa, anche loro non
sono cattolici come non lo è il sud d’Italia, eppure rispettano i diritti dei
più deboli. Cambiare è necessario, non solo perché lo dice la costituzione, ma
perché una società pronta ad accogliere e non ad escludere è migliore per
tutti. Il sud d’Italia deve avere come riferimento le associazioni di volontariato
del suo territorio che realmente praticano la sussidiarietà orizzontale ogni
giorno, dando una mano ai disabili che sono espulsi o non entrano proprio nel
mondo del lavoro, dando una mano ai malati ai quali sono negati i diritti,
dando una mano alle famiglie bisognose, agli anziani. Bisogna cambiare, bisogna
attuarlo quest’articolo 118 ultimo comma. Basta con i disabili senza lavoro,
quando potrebbero lavorare. Basta con i disabili senza reddito, se
impossibilitati a lavorare. Basta con le chiusure. Basta con i licenziamenti ad
personam alle persone più deboli. Magari ci vorranno secoli, ma anche al sud ci
potrà arrivare all’idea che il disabile ha diritto a una sua dignità, anche
lavorativa. Cambiare il paese, cambiare la nostra realtà cambiare noi stessi è
possibile. Ribadisco non per diventare Cattolici, chi dice “sono ateo, le
parole di Francesco (il papa) non mi tangono”, ha tutte le ragione a
presentarsi come non-cattolico, ma deve comunque ascoltare il sommo pontefice
quando invita a tutelare i più deboli. Questo è un invito fatto non solo ai
cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ce l’ho con il Sud, perché è
il luogo del paese ove in maggior numero sono presenti disabili e figure
sociali emarginate. Bisogna intervenire, cambiare lo stato di cose, dando
maggiore forza alle società di volontariato che operano in questo settore.
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