ARTICOLO 127
“Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 127 della costituzione, come riformato dalla legge
Costituzionale del 18 ottobre 2001, dà alla Corte Costituzionale il compito insindacabile
di risolvere i conflitti di attribuzione fra leggi regionali e leggi statali.
Se una norma, emanata da una delle due istituzioni citate, viola l’articolo 117
della Costituzione che determina quali siano le materie su cui Regione e Stato
possono legiferare, è la Corte Costituzionale a emettere il verdetto che
censura l’atto incriminato. Questo denota che i due atti normativi sono messi
sullo stesso piano giuridico. Gli atti regionale e quelli statali sono
giudicati da quello che la dottrina chiama “il giudice delle leggi”, cioè l’istituzione
chiamata a vegliare sugli atti normativi e garantire che essi sono conformi ai
dettami costituzionali. Prima della riforma del 2001, la nostra Costituzione
prevedeva un controllo ulteriore sulle leggi regionali. Un controllo da parte
del governo. La legge regionale, approvata dal Consiglio ma non ancora
promulgata, doveva essere inviata al Commissario del governo, figura
istituzionale eliminata dalla riforma del 2001, che poteva, a nome del governo
nazionale, opporsi all’entrata in vigore dell’atto normativo. In tale caso il
consiglio regionale poteva scegliere se riapprovare la norma così come era,
oppure fare proprie le censure dell’esecutivo nazionale e riformare o non
riapprovare l’atto. In caso di pervicace ostinazione del Consiglio, che
riapprova la norma censurata, il governo poteva ricorrere alla corte
costituzionale, che solo allora entrava in campo e sindacava se la legge
regionale fosse da considerare annullabile perché non rispettava le
attribuzioni statali o perché non era conforme ai principi imposti dalla
Costituzione stessa. Questo rendeva la Regione in stato ancellare rispetto al Governo. Mentre una legge Statale
poteva essere impugnata solo e unicamente davanti alla Consulta, una legge
regionale doveva essere sottoposta alla censura dell’esecutivo centrale prima
di essere emanata e pubblicata nel bollettino regionale. Tale distinzione oggi
non vi è più, Il procedimento di impugnazione è parificato. La regione può, con
atto del suo presidente, impugnare una legge nazionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione. La stessa cosa può fare lo stato, che può, sempre
entro sessanta giorni. Bisogna notare che una legge, regionale o nazionale che
sia, rimane comunque sotto il controllo della Consulta. Anche dopo i fatidici
sessanta giorni può essere impugnata. Chi cambia sono i soggetti che possono
ricorrere. Il Governo e la Regione non lo possono fare più. Sono i Giudici,
coloro che la costituzione chiama a vegliare sulla conformità delle norme ai
suoi dettami, a dover far ricorso alla Corte Costituzionale se nel loro operare
quotidiano costatano che l’applicazione di una data norma non è conforme alla
Costituzione. Questo modo di promuovere il giudizio della corte è detto “incidentale”.
Vuol dire che avviene nel momento in cui un magistrato deve utilizzare una
norma per emettere sentenza e si rende conto che tale legge non è conforme ai
valori e alle regole costituzionali per vizi di forma o di merito.
Bisogna notare che una Regione può e deve ricorrere alla
Consulta anche in caso denoti che una norma di un’altra regione violi le
proprie prerogative. Questo può avvenire per motivi di territorialità, ad
esempio quando una legge di una regione imponga l’applicazione in altro
territorio regionale. Bisogna che si vegli affinché ogni atto regionale non
travalichi gli ambiti e le competenze proprie dell’ente che lo ha emanato. Il
rispetto delle funzioni e la sana compartecipazione fra istituzioni sono i
principi fondanti della nostra Repubblica. È bene che le Regioni si confrontino
fra loro, si industrino per cooperare al fine del benessere generale, sempre
nel rispetto degli ambiti istituzionali di ciascuno. La Corte Costituzionale è
chiamata a vegliare su questo. è chiamata a pronunciarsi quando un ente
regionale invade le competenze di una altro ente parigrado.
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