sabato 12 maggio 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 127



ARTICOLO 127

“Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge”.

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

L’articolo 127 della costituzione, come riformato dalla legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, dà alla Corte Costituzionale il compito insindacabile di risolvere i conflitti di attribuzione fra leggi regionali e leggi statali. Se una norma, emanata da una delle due istituzioni citate, viola l’articolo 117 della Costituzione che determina quali siano le materie su cui Regione e Stato possono legiferare, è la Corte Costituzionale a emettere il verdetto che censura l’atto incriminato. Questo denota che i due atti normativi sono messi sullo stesso piano giuridico. Gli atti regionale e quelli statali sono giudicati da quello che la dottrina chiama “il giudice delle leggi”, cioè l’istituzione chiamata a vegliare sugli atti normativi e garantire che essi sono conformi ai dettami costituzionali. Prima della riforma del 2001, la nostra Costituzione prevedeva un controllo ulteriore sulle leggi regionali. Un controllo da parte del governo. La legge regionale, approvata dal Consiglio ma non ancora promulgata, doveva essere inviata al Commissario del governo, figura istituzionale eliminata dalla riforma del 2001, che poteva, a nome del governo nazionale, opporsi all’entrata in vigore dell’atto normativo. In tale caso il consiglio regionale poteva scegliere se riapprovare la norma così come era, oppure fare proprie le censure dell’esecutivo nazionale e riformare o non riapprovare l’atto. In caso di pervicace ostinazione del Consiglio, che riapprova la norma censurata, il governo poteva ricorrere alla corte costituzionale, che solo allora entrava in campo e sindacava se la legge regionale fosse da considerare annullabile perché non rispettava le attribuzioni statali o perché non era conforme ai principi imposti dalla Costituzione stessa. Questo rendeva la Regione in stato ancellare  rispetto al Governo. Mentre una legge Statale poteva essere impugnata solo e unicamente davanti alla Consulta, una legge regionale doveva essere sottoposta alla censura dell’esecutivo centrale prima di essere emanata e pubblicata nel bollettino regionale. Tale distinzione oggi non vi è più, Il procedimento di impugnazione è parificato. La regione può, con atto del suo presidente, impugnare una legge nazionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La stessa cosa può fare lo stato, che può, sempre entro sessanta giorni. Bisogna notare che una legge, regionale o nazionale che sia, rimane comunque sotto il controllo della Consulta. Anche dopo i fatidici sessanta giorni può essere impugnata. Chi cambia sono i soggetti che possono ricorrere. Il Governo e la Regione non lo possono fare più. Sono i Giudici, coloro che la costituzione chiama a vegliare sulla conformità delle norme ai suoi dettami, a dover far ricorso alla Corte Costituzionale se nel loro operare quotidiano costatano che l’applicazione di una data norma non è conforme alla Costituzione. Questo modo di promuovere il giudizio della corte è detto “incidentale”. Vuol dire che avviene nel momento in cui un magistrato deve utilizzare una norma per emettere sentenza e si rende conto che tale legge non è conforme ai valori e alle regole costituzionali per vizi di forma o di merito.
Bisogna notare che una Regione può e deve ricorrere alla Consulta anche in caso denoti che una norma di un’altra regione violi le proprie prerogative. Questo può avvenire per motivi di territorialità, ad esempio quando una legge di una regione imponga l’applicazione in altro territorio regionale. Bisogna che si vegli affinché ogni atto regionale non travalichi gli ambiti e le competenze proprie dell’ente che lo ha emanato. Il rispetto delle funzioni e la sana compartecipazione fra istituzioni sono i principi fondanti della nostra Repubblica. È bene che le Regioni si confrontino fra loro, si industrino per cooperare al fine del benessere generale, sempre nel rispetto degli ambiti istituzionali di ciascuno. La Corte Costituzionale è chiamata a vegliare su questo. è chiamata a pronunciarsi quando un ente regionale invade le competenze di una altro ente parigrado.

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