mercoledì 16 maggio 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 130



ARTICOLO 130

“Un organo della Regione costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comini e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. ( abrogato dall’articolo 9, comma 2, della Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3)

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

Questo articolo è stato abrogato con la riforma Costituzionale del 18 ottobre 2001. Quando era in vigore prevedeva l’esistenza di un organo regionale che avesse il compito di controllare gli atti amministrativi di comuni, province e degli altri enti locali se riguardavano materie di cui la regione avesse potestà legislativa. La legge Scelba del 10 febbraio 1953, n 62, ne prevedeva l’esistenza, di fatto entrò in vigore con la nascita istituzionale delle Regioni, con i cosiddetti decreti delegati del 1971, atti legislativi che diedero vita all’istituzione regionale. Tale organo era denominato Comitato Regionale di Controllo (era anche identificato con l’acronimo Co. Re. Co.). Aveva la potestà di controllo preventivo anche sugli atti amministrativi delle Unità sanitarie Locali. Di conseguenza, come è facile intuire, aveva il delicato compito di controllare l’attività della sanità locale, un ambito delicatissimo perché tocca il diritto alla salute di ogni cittadino. La Legge numero 62 del 1955 prevedeva che i membri del Co. Re. Co erano nominati dal Presidente della Giunta Regionale. Doveva essere composto da nove membri. Tre di effettiva nomina del Presidente della Giunta Regionale, tre designati dal Commissario di Governo e tre nominati dal presidente del tribunale regionale amministrativo, questi ultimi dovevano essere giudici amministrativi in servizio presso il T.A.R. Tale organo aveva il compito di annullare gli atti amministrativi che fossero illegittimi, lo doveva fare con un ordinanza motivata. L’ente che aveva commesso l’irregolarità aveva tassativamente venti giorni per sanare l’atto ed evitare che quest’ultimo fosse espulso definitivamente dagli atti amministrativi dello stato. Il Co. Re. Co. fungeva da controllo preventivo degli atti amministrativi. Ancor prima che questi fossero nel pieno della loro effettività, dovevano essere vagliati e, se necessario, censurati. Le amministrazioni avevano un termine perentorio di pochi giorni per inviare gli atti al CORECO. Era per garantire l’imparzialità della funzione amministrativa. Si voleva garantire la vigilanza su tutti gli uffici pubblici locali. Come afferma il secondo comma dell’articolo 130 vi doveva essere un controllo di merito, cioè bisognava appurare se l’atto amministrativo era congruo per le finalità che l’ente pubblico si prefiggeva. Quindi il Co. Re. Co. svolgeva un’opera di vigilanza anche sulla forma dell’atto, cioè controllava se l’atto fosse stato emanato e avesse seguito le procedure di attuazione e istituzionali previste dalla legge. Oggi questo compito di controllo è svolto esclusivamente dai Tribunali Amministrativi Regionali. È un atto  successivo alla nascita dell’atto ed eventuale, cioè il controllo avviene dopo l’entrata in vigore dell’atto e solo se viene impugnato da una persona fisica o giuridica davanti al tribunale. Il Co. Re. Co. non aveva un’unica sede regionale. Nato come espressione della potestà di controllo dell’ente regione sugli enti locali autonomi, aveva una sede centrale presso il capoluogo di provincia e una sede decentrata per ogni capoluogo di provincia. Insomma questo organo, ormai non più operante, svolgeva il compito di controllo preventivo degli atti dell’amministrazione locale. Aveva il compito di non rendere effettivi ed efficaci gli atti che non seguivano le norme di buon andamento amministrativo. Era di fatto un controllo politico della Regione su Comuni, enti provinciali e unità sanitarie locali, visto il ruolo preponderante del Presidente della Regione nella designazione dei suoi componenti. Oggi, in forza del principio dell’autonomia e dell’indipendenza amministrativa di tutti gli organi dello stato, è stato abrogato, lo si è fatto con una scelta radicale, cioè abrogando interamente l’articolo 130 della Costituzione, quindi allo stato delle cose appare da considerare incostituzionale ogni atto di controllo preventivo di un atto amministrativo da parte di un organo estraneo all’istituzione che lo emana, a parte il giudice ordinario e amministrativo, che hanno il compito di tutelare la legalità. Bisogna dire che non sembra che la scomparsa del Co. Re. Co. abbia mutato radicalmente la situazione amministrativa. Non si registrano particolari cambiamenti radicali nella gestione amministrativa. Al contrario l’abolizione del Commissario Governativo addetto al controllo degli atti amministrativi regionali ha portato un incremento dell’uso personale dei fondi della Pubblica Amministrazione. Ricordiamo i casi in Piemonte, Veneto e Lombardia in cui la maggioranza di destra ha utilizzato le risorse regionali per fini non consoni ai bisogni dello stato. Ricordiamo la questione delle “mutande padane”, cioè la scelta da parte del Presidente del Piemonte Cota di comprare a spese della regione gadget del partito Lega Nord, per finanziarlo. Se è stato possibile fare ciò è perché non vi è più un controllo amministrativo degli atti regionali, gli amministratori leghisti hanno potuto fare ciò che volevano delle risorse piovute da Roma,come dicono loro, in realtà pagate con le tasse dei cittadini che li hanno votati. È tempo di cambiare, forse, di tornare a un controllo più stringente dell’attività amministrativa Regionale, Provinciale e comunale.

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