ARTICOLO 124
“Un commissario del
Governo, residente nel capoluogo di regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 124 è stato interamente abrogato dalla riforma
costituzionale del 10 ottobre 2001, che ha cambiato radicalmente l’intero
titolo V, dedicato alle autonomie locali. La figura del Commissario di Governo
non è più prevista dal nostro ordinamento. Un soggetto istituzionale che abbia
il compito di controllare gli atti amministrativi regionali è stato reputato
incompatibile con la nuova visione regionalista che è stata improntata all’autonomia
e all’autocontrollo dei propri atti da parte degli enti locali. Era stato
voluto dai nostri padri costituenti nel 1948 per garantire il coordinamento fra
l’attività amministrativa statale e quella regionale. Prima della riforma vi
era un commissario di governo per ogni capoluogo di provincia. Doveva fare da
raccordo fra l’attività governativa e l’attività regionale. Doveva coordinare l’azione
della amministrazione nazionale e dell’amministrazione locale. Il suo ruolo era
dirigenziale. Aveva di fatto una primazia rispetto agli organi amministrativi
locali. Era un organo periferico del Governo nazionale, che lo nominava. Il
Commissario del Governo aveva il ruolo di vegliare sulle attività degli enti
locali che erano volte alla tutela del benessere dei cittadini. Vegliava
affinché l’ordine pubblico, il decoro urbano fosse rispettato. Le attività
volte al benessere della cittadinanza dovevano essere garantite. Parte delle
attività del Commissario di Governo, quelle volte alla tutela del benessere
pubblico, sono state assorbite dall’autorità prefettizia. Oggi è tale
istituzione che veglia affinché l’attività amministrativa locale sia improntata
al benessere collettivo. È il prefetto l’occhio del governo. Ma la maggior
parte dei compiti del Commissario del Governo semplicemente non ci sono più.
Roma, il potere centrale, non ha più l’onere e l’onore di controllare le
attività amministrative regionali. Se l’attività amministrativa regionale è
viziata si dovrà ricorrere ai giudici amministrativi per correggere eventuali
storture. È stata vista come incompatibile con una visione plurale dello stato,
l’esistenza di un organo del governo che avesse il potere di annullare gli atti
amministrativi locali e di imporre una politica della pubblica amministrazione
ad organi costituzionali quali le Regioni. L’abolizione del Commissario di
governo è in sintonia con l’articolo 114 della Costituzione riformato nel 2001.
Ricordiamo che esso considera parti costitutive della Repubblica in pari grado
Comuni, Province, città metropolitane, regioni e stato. Insomma lo Stato non è
ente superiore agli alti, è pari ordinato, in tale ottica non gli è concesso
agire d’autorità sugli atti delle istituzioni locali. Non può e non deve
imporgli una politica amministrativa propria, come faceva prima attraverso la
figura del Commissario di governo. Ovviamente può e deve reagire ad atti
amministrativi locali che considera illeciti, invalidi o viziati, lesivi degli
interessi generali, attraverso il ricorso ai Tribunali Amministrativi, alla
Corte dei Conti, al Consiglio di stato o al limite al giudice ordinario. Ma
deve essere chiaro che lo stato non può e non deve agire con piglio gerarchico.
Non può imporre la sua politica amministrativa con autorità dirigenziale agli
enti locali. Il principio dell’autonomia degli enti locali lo vieta. L’azione
contro gli atti amministrativi locali può essere fatta solo per violazione di
legge e di prerogative proprie dell’amministrazione statale,vizi di
legittimità, incompetenza, eccesso di
potere e vizi di forma. Bisogna sottolineare che gli enti locali possono
esercitare parimenti queste azioni contro l’autorità statuale, secondo un
modello di assoluta pari ordinazione fra enti della pubblica amministrazione. Insomma
l’articolo 124 della Costituzione non c’è più. Il controllo del governo degli
atti amministrativi regionali è stato abrogato. Non c’è più un controllo
preventivo sull’attività amministrativa locale. Sarà il giudice, autorità terza
sia al governo centrale sia a quello locale, a giudicare la legittimità degli
atti. In più, è bene ricordarlo, il giudizio non potrà mai essere politico, l’attività
di indirizzo delle autorità locali non potrà mai essere sindacata, a meno che non contrasti con la
Costituzione e i principi generali della Repubblica.
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