mercoledì 9 maggio 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 124 ABROGATO DALLA L.COST. 2001



ARTICOLO 124

“Un commissario del Governo, residente nel capoluogo di regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione”

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

L’articolo 124 è stato interamente abrogato dalla riforma costituzionale del 10 ottobre 2001, che ha cambiato radicalmente l’intero titolo V, dedicato alle autonomie locali. La figura del Commissario di Governo non è più prevista dal nostro ordinamento. Un soggetto istituzionale che abbia il compito di controllare gli atti amministrativi regionali è stato reputato incompatibile con la nuova visione regionalista che è stata improntata all’autonomia e all’autocontrollo dei propri atti da parte degli enti locali. Era stato voluto dai nostri padri costituenti nel 1948 per garantire il coordinamento fra l’attività amministrativa statale e quella regionale. Prima della riforma vi era un commissario di governo per ogni capoluogo di provincia. Doveva fare da raccordo fra l’attività governativa e l’attività regionale. Doveva coordinare l’azione della amministrazione nazionale e dell’amministrazione locale. Il suo ruolo era dirigenziale. Aveva di fatto una primazia rispetto agli organi amministrativi locali. Era un organo periferico del Governo nazionale, che lo nominava. Il Commissario del Governo aveva il ruolo di vegliare sulle attività degli enti locali che erano volte alla tutela del benessere dei cittadini. Vegliava affinché l’ordine pubblico, il decoro urbano fosse rispettato. Le attività volte al benessere della cittadinanza dovevano essere garantite. Parte delle attività del Commissario di Governo, quelle volte alla tutela del benessere pubblico, sono state assorbite dall’autorità prefettizia. Oggi è tale istituzione che veglia affinché l’attività amministrativa locale sia improntata al benessere collettivo. È il prefetto l’occhio del governo. Ma la maggior parte dei compiti del Commissario del Governo semplicemente non ci sono più. Roma, il potere centrale, non ha più l’onere e l’onore di controllare le attività amministrative regionali. Se l’attività amministrativa regionale è viziata si dovrà ricorrere ai giudici amministrativi per correggere eventuali storture. È stata vista come incompatibile con una visione plurale dello stato, l’esistenza di un organo del governo che avesse il potere di annullare gli atti amministrativi locali e di imporre una politica della pubblica amministrazione ad organi costituzionali quali le Regioni. L’abolizione del Commissario di governo è in sintonia con l’articolo 114 della Costituzione riformato nel 2001. Ricordiamo che esso considera parti costitutive della Repubblica in pari grado Comuni, Province, città metropolitane, regioni e stato. Insomma lo Stato non è ente superiore agli alti, è pari ordinato, in tale ottica non gli è concesso agire d’autorità sugli atti delle istituzioni locali. Non può e non deve imporgli una politica amministrativa propria, come faceva prima attraverso la figura del Commissario di governo. Ovviamente può e deve reagire ad atti amministrativi locali che considera illeciti, invalidi o viziati, lesivi degli interessi generali, attraverso il ricorso ai Tribunali Amministrativi, alla Corte dei Conti, al Consiglio di stato o al limite al giudice ordinario. Ma deve essere chiaro che lo stato non può e non deve agire con piglio gerarchico. Non può imporre la sua politica amministrativa con autorità dirigenziale agli enti locali. Il principio dell’autonomia degli enti locali lo vieta. L’azione contro gli atti amministrativi locali può essere fatta solo per violazione di legge e di prerogative proprie dell’amministrazione statale,vizi di legittimità, incompetenza,  eccesso di potere e vizi di forma. Bisogna sottolineare che gli enti locali possono esercitare parimenti queste azioni contro l’autorità statuale, secondo un modello di assoluta pari ordinazione fra enti della pubblica amministrazione. Insomma l’articolo 124 della Costituzione non c’è più. Il controllo del governo degli atti amministrativi regionali è stato abrogato. Non c’è più un controllo preventivo sull’attività amministrativa locale. Sarà il giudice, autorità terza sia al governo centrale sia a quello locale, a giudicare la legittimità degli atti. In più, è bene ricordarlo, il giudizio non potrà mai essere politico, l’attività di indirizzo delle autorità locali non potrà mai essere  sindacata, a meno che non contrasti con la Costituzione e i principi generali della Repubblica.

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