ARTICOLO 131
"Sono costituite le seguenti regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino -Alto Adige;
Veneto;
Friuli - Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia - Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna."
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino -Alto Adige;
Veneto;
Friuli - Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia - Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna."
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
Le regioni italiane sono venti. Il loro elenco è inciso nell'articolo 131 della Costituzione. Le Regioni, le loro istituzioni, sono organi costituzionali. La loro esistenza caratterizza e connota il nostro stato, la nostra Repubblica, che è strutturato in enti di decentramento non solo burocratico. Gli organi locali più importanti sono le regioni, che concorrono attivamente a determinare i destini della nazione. Non sono solamente organi amministrativi, sono al pari dei comuni e delle province organi politici attraverso i quali i cittadini concorrono alla vita istituzionale dello stato. Le Regioni oltre ad avere potestà amministrativa, hanno potestà normativa. Possono emanare leggi, al pari dello stato centrale, anche se solo nelle materie che la Costituzione, attraverso l'articolo 117, non indica come di esclusiva competenza dello Stato. L'articolo cinque della nostra carta fondamentale afferma che l'Italia, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. In base a questo assunto è necessario considerare le Regioni lo strumento indispensabile per attuare il più ambio decentramento amministrativo che permetta alla cittadinanza di accostarsi alle istituzioni non vedendole come un monolite lontano, avulso dalla vita reale. Le istituzioni regionali concorrono alla elezione del Presidente della Repubblica, al Parlamento in seduta comune si affiancano tre delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale, quando si tratta di scegliere il primo cittadino dello stato. Insomma le Regioni concorrono attivamente alla vita dell'intera nazione. Possono avanzare proposte di legge nazionale, che saranno vagliate dalle due camere. Interagiscono con il governo attraverso un'apposita istituzione detta "conferenza stato - Regione". Possono coinvolgere i cittadini della propria comunità alla decisioni politiche, ammettendo petizioni popolari e referendum. Insomma il ruolo centrale della Regione nel disegno Costituzionale è evidente. La Regione è il motore per rendere effettiva la nostra democrazia. E' lo strumento per valorizzare la pluralità culturale e sociale della nostra popolazione. E' il modo per favorire lo sviluppo economico territoriale. Partire dalla diversità per trovare un'unità benefica per l'intera comunità nazionale, questo è l'obbiettivo delle istituzioni regionali. Non a caso sono state individuate cinque regioni a statuto speciale, cioè la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia hanno degli statuti che derogano alle norme stabilite dal titolo V della costituzione. Il governo di queste regioni ha poteri ben più ampi rispetto a quello delle altre regioni e ha potestà normative che derogano alle norme nazionali generali a cui invece le altre regioni devono sottostare, le regioni a statuto speciale hanno la competenza assoluta anche nelle materie che invece per le altre è definita "concorrente. Per legislazione concorrente si intende che lo stato centrale emana le direttive generali di legge, la norma regionale, invece, si occupa si legiferare nel dettaglio. Nulla si tutto questo vale per le regioni a statuto speciale, che hanno potestà esclusiva su tutte le materie definite di loro competenza dal loro statuto. Bisogna sottolineare che lo statuto regionale speciale non è atto meramente locale, per entrare in vigore deve essere approvato dal parlamento nazionale. Insomma l'attribuzione di poteri maggiori, implica il dover sottostare a controlli maggiori. Pare opportuno questo. per garantire l'unicità e l'indivisibilità della nazione.
L'articolo 132 della Costituzione prevede la possibilità che vengano istituite nuove regioni. Indica dei paletti nettissimi a questa possibilità, la nascita di una nuova regione deve nascere con legge costituzionale per giunta ulteriormente rafforzata dall'approvazione delle popolazioni interessate attraverso un referendum. L'articolo 132 impone che nessuna regione di nuova formazione possa avere una popolazione inferiore al milione d'abitanti. I costituenti, però, hanno previsto una deroga a questa prescrizione. L'articolo XI delle disposizioni transitorie e finali della costituzione prevedevano che fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della nostra carta fondamentale fosse possibile l'istituzione di una regione con un numero di abitanti inferiore al milione. In forza di questa deroga è stata istituita con legge Costituzionale del 27 dicembre 1963 la regione "Molise" prima accorpata all'Abruzzo, pur avendo tale entità geografica all'epoca una popolazione inferiore al limite indicato dall'articolo 132. E' d'obbligo notare quindi che l'applicazione congiunta dell'articolo XI delle norme transitorie e dell'articolo 132 ha mutato l'articolo 131 che ha visto la modifica del suo contenuto attraverso la comparsa nel suo elenco della regione Molise.
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