martedì 8 maggio 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 122



ARTICOLO 122

“Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle azioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.”

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

I primi due comma dell’articolo 122 della Costituzione Italiana indica le norme generali e di indirizzo che stabiliscono i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei membri della Giunta e del Consiglio. Nel primo comma afferma che è prerogativa della potestà legislativa regionale stabilire tali casi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Repubblica. La legge nazionale disciplina la durata della legislatura regionale. Essa è della durata di cinque anni, a meno che un decreto del Presidente della Repubblica non ne stabilisca lo scioglimento anticipato. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale. La legge regionale può decidere ulteriori casi di incompatibilità e di ineleggibilità a membro della giunta e del consiglio regionale, oltre a quelli stabiliti dalla Costituzione. Può farsi il caso che la legge regionale definisca incompatibile con una carica elettiva regionale il far parte di un’azienda che ha contratti con l’ente regione. Oppure un’incompatibilità con un ufficio regionale. Insomma la legge regionale può emanare norme più stringenti rispetto a quella che è la disciplina nazionale, non può in alcun modo prevedere deroghe a questa, prevedendo il superamento di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge.

La Costituzione nell’articolo 122 secondo comma esclude tassativamente che alcuno possa appartenere contemporaneamente a un Consiglio o una Giunta Regionale ed una delle Camere del Parlamento. Se un cittadino è stato eletto in ambedue queste istituzioni, deve scegliere a quale appartenere, dimettendosi da una delle due cariche. Se non si esprime in una qualche preferenza la l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale intenderà che la sua opzione è stata indirizzata verso il parlamento Nazionale, procedendo a ratificare la sua estromissione dal consiglio regionale, la stessa cosa farà il presidente della regione, in veste di capo politico della Giunta, se costaterà che un membro del su gabinetto di governo è stato eletto al Senato o alla camera dei deputati. Stesso atteggiamento bisogna averlo se un membro delle istituzioni elettive regionali è stato eletto al parlamento europeo. Insomma ci sono delle incompatibilità fra membro della regione e appartenente ad altro organo istituzionale tassativi. L’articolo 134 della Costituzione impone l’incompatibilità fra la carica di consigliere regionale  e quella di membro della Corte Costituzionale. Insomma l’attività in regione è nocumento a detenere altre cariche istituzionali in organi della Repubblica.

Il comma tre dell’articolo 122 indica succintamente come debba autorganizzarsi il Consiglio Regionale. Deve avere un presidente e un Consiglio di Presidenza. Il presidente deve essere eletto dall’assemblea. <Il Presidente del Consiglio regionale disciplina i lavori dell’assemblea. Si coordina con l’assemblea dei capigruppo consiliari per definire l’ordine del giorno delle singole sedute. Detta l’agenda del Consiglio. Insomma il suo ruolo è fondamentale per determinare la vita e l’attività dell’organo legislativo regionale. Il Consiglio di presidenza deve essere eletto anch’esso dal Consiglio Regionale, ma deve avere una composizione tale da garantire la presenza attiva delle opposizioni. Il ruolo del consiglio di presidenza è importantissimo. Deve garantire la legalità all’interno dell’assemblea. Deve controllare la regolarità delle elezioni del singolo consigliere in virtù del principio di autodichia, cioè il diritto dell’assemblea regionale di giudicare la legittimità delle elezioni dei propri componenti. Insomma traducendo il termine “autodichia” dal Greco, idioma da cui il termine è stato preso, il Consiglio regionale si auto giudica almeno nelle materie concernenti le proprie elezioni. Mentre, è bene ricordarlo, i Consiglieri sono sottoposti al controllo della magistratura esattamente come qualsiasi cittadino, senza alcuna immunità. Unica eccezione a tale principio è quello previsto dal quarto comma dell’articolo 122. Quando esprimono opinioni e votano in assemblea non possono essere in alcun modo perseguiti per il giudizio politico istituzionale che hanno espresso con tali atti. È una forma di garanzia di libertà. È un modo per permettere ai consiglieri regionali di fare il proprio lavoro al servizio della collettività senza avere il timore che qualcuno possa ostacolarli denunciandoli per diffamazione o per altra fattispecie di reato.

L’ultimo comma dell’articolo 122 indica come modalità di elezione del Presidente della Regione. Questo di norma è eletto a suffragio universale. Lo statuto regionale può predisporre modalità di elezione diversa. Quale l’automatica elezione alla presidenza del  capolista della lista elettorale maggiormente votata, oppure altre forme di designazione comunque improntate al sistema maggioritario, che è stato voluto quale modello di riferimento per la selezione della classe politica regionale. Il Presidente della Regione comunque deve essere scelto dalla volontà dell’elettorato. La legge regionale, che derogasse il principio di elezione diretta, deve inserire strumenti elettorali atti a garantire che chi si siederà sul più alto scranno della Regione sia il candidato della compagine più votata. La maggioranza delle Regioni hanno adottato il principio di elezione diretta del Presidente. I partiti o le formazioni politiche designano un candidato presidente e gli elettori sono chiamati a votare innanzitutto per la sua persona e poi per una delle liste lo che lo appoggiano. Addirittura è previsto il cosiddetto voto disgiunto. L’elettore può scegliere il suo candidato Presidente Regionale e allo stesso tempo può mettere la propria preferenza per un partito che è gli è antagonista o che non appoggia la sua nomina. Questa possibilità da una parte crea delle disfunzioni, perché potrebbe indebolire il Presidente regionale con una scarna maggioranza in consiglio, ma dall’altro è un modo per sottolineare la diversità dei ruoli del governo e dell’assemblea consiliare regionale, tanto diversi, tanto differente il potere legislativo ed esecutivo, da contemplare la possibilità che l’elettore scelga un uomo proveniente da una certa cultura come Presidente della Regione e un partito che ha maturato idee opposte come rappresentante in consiglio. È d’obbligo dire che il sistema di elezione regionale prevede un consistente “premio di maggioranza” per la coalizione del Presidente della Regione. È rarissimo che tale premio non consenta di avere una solida maggioranza in Consiglio da parte del Presidente della Regione. Il voto disgiunto non influisce sulla solidità della maggioranza di governo, solitamente. Però alle ultime elezioni della Regione Lazio è avvenuto che Nicola Zingaretti sia stato eletto come Presidente, ma che la sua coalizione, a causa del voto frazionato degli elettori, non abbia la maggioranza assoluta. Anche il sistema maggioritario regionale ha i suoi problemi..

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