ARTICOLO 122
“Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I Consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle azioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
I primi due comma dell’articolo 122 della Costituzione
Italiana indica le norme generali e di indirizzo che stabiliscono i casi di
ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei membri della
Giunta e del Consiglio. Nel primo comma afferma che è prerogativa della potestà
legislativa regionale stabilire tali casi, nel rispetto dei principi generali
stabiliti dalla Repubblica. La legge nazionale disciplina la durata della
legislatura regionale. Essa è della durata di cinque anni, a meno che un
decreto del Presidente della Repubblica non ne stabilisca lo scioglimento
anticipato. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale. La
legge regionale può decidere ulteriori casi di incompatibilità e di ineleggibilità
a membro della giunta e del consiglio regionale, oltre a quelli stabiliti dalla
Costituzione. Può farsi il caso che la legge regionale definisca incompatibile con
una carica elettiva regionale il far parte di un’azienda che ha contratti con l’ente
regione. Oppure un’incompatibilità con un ufficio regionale. Insomma la legge
regionale può emanare norme più stringenti rispetto a quella che è la
disciplina nazionale, non può in alcun modo prevedere deroghe a questa, prevedendo
il superamento di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge.
La Costituzione nell’articolo 122 secondo comma esclude
tassativamente che alcuno possa appartenere contemporaneamente a un Consiglio o
una Giunta Regionale ed una delle Camere del Parlamento. Se un cittadino è
stato eletto in ambedue queste istituzioni, deve scegliere a quale appartenere,
dimettendosi da una delle due cariche. Se non si esprime in una qualche
preferenza la l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale intenderà che la
sua opzione è stata indirizzata verso il parlamento Nazionale, procedendo a
ratificare la sua estromissione dal consiglio regionale, la stessa cosa farà il
presidente della regione, in veste di capo politico della Giunta, se costaterà
che un membro del su gabinetto di governo è stato eletto al Senato o alla
camera dei deputati. Stesso atteggiamento bisogna averlo se un membro delle
istituzioni elettive regionali è stato eletto al parlamento europeo. Insomma ci
sono delle incompatibilità fra membro della regione e appartenente ad altro
organo istituzionale tassativi. L’articolo 134 della Costituzione impone l’incompatibilità
fra la carica di consigliere regionale e
quella di membro della Corte Costituzionale. Insomma l’attività in regione è
nocumento a detenere altre cariche istituzionali in organi della Repubblica.
Il comma tre dell’articolo 122 indica succintamente come
debba autorganizzarsi il Consiglio Regionale. Deve avere un presidente e un
Consiglio di Presidenza. Il presidente deve essere eletto dall’assemblea. <Il
Presidente del Consiglio regionale disciplina i lavori dell’assemblea. Si coordina
con l’assemblea dei capigruppo consiliari per definire l’ordine del giorno
delle singole sedute. Detta l’agenda del Consiglio. Insomma il suo ruolo è
fondamentale per determinare la vita e l’attività dell’organo legislativo
regionale. Il Consiglio di presidenza deve essere eletto anch’esso dal
Consiglio Regionale, ma deve avere una composizione tale da garantire la
presenza attiva delle opposizioni. Il ruolo del consiglio di presidenza è
importantissimo. Deve garantire la legalità all’interno dell’assemblea. Deve
controllare la regolarità delle elezioni del singolo consigliere in virtù del
principio di autodichia, cioè il diritto dell’assemblea regionale di giudicare
la legittimità delle elezioni dei propri componenti. Insomma traducendo il
termine “autodichia” dal Greco, idioma da cui il termine è stato preso, il
Consiglio regionale si auto giudica almeno nelle materie concernenti le proprie
elezioni. Mentre, è bene ricordarlo, i Consiglieri sono sottoposti al controllo
della magistratura esattamente come qualsiasi cittadino, senza alcuna immunità.
Unica eccezione a tale principio è quello previsto dal quarto comma dell’articolo
122. Quando esprimono opinioni e votano in assemblea non possono essere in
alcun modo perseguiti per il giudizio politico istituzionale che hanno espresso
con tali atti. È una forma di garanzia di libertà. È un modo per permettere ai
consiglieri regionali di fare il proprio lavoro al servizio della collettività
senza avere il timore che qualcuno possa ostacolarli denunciandoli per
diffamazione o per altra fattispecie di reato.
L’ultimo comma dell’articolo 122 indica come modalità di
elezione del Presidente della Regione. Questo di norma è eletto a suffragio
universale. Lo statuto regionale può predisporre modalità di elezione diversa.
Quale l’automatica elezione alla presidenza del capolista della lista elettorale maggiormente
votata, oppure altre forme di designazione comunque improntate al sistema
maggioritario, che è stato voluto quale modello di riferimento per la selezione
della classe politica regionale. Il Presidente della Regione comunque deve
essere scelto dalla volontà dell’elettorato. La legge regionale, che derogasse
il principio di elezione diretta, deve inserire strumenti elettorali atti a
garantire che chi si siederà sul più alto scranno della Regione sia il
candidato della compagine più votata. La maggioranza delle Regioni hanno
adottato il principio di elezione diretta del Presidente. I partiti o le
formazioni politiche designano un candidato presidente e gli elettori sono
chiamati a votare innanzitutto per la sua persona e poi per una delle liste lo che
lo appoggiano. Addirittura è previsto il cosiddetto voto disgiunto. L’elettore
può scegliere il suo candidato Presidente Regionale e allo stesso tempo può
mettere la propria preferenza per un partito che è gli è antagonista o che non
appoggia la sua nomina. Questa possibilità da una parte crea delle disfunzioni,
perché potrebbe indebolire il Presidente regionale con una scarna maggioranza
in consiglio, ma dall’altro è un modo per sottolineare la diversità dei ruoli
del governo e dell’assemblea consiliare regionale, tanto diversi, tanto
differente il potere legislativo ed esecutivo, da contemplare la possibilità
che l’elettore scelga un uomo proveniente da una certa cultura come Presidente
della Regione e un partito che ha maturato idee opposte come rappresentante in
consiglio. È d’obbligo dire che il sistema di elezione regionale prevede un
consistente “premio di maggioranza” per la coalizione del Presidente della
Regione. È rarissimo che tale premio non consenta di avere una solida
maggioranza in Consiglio da parte del Presidente della Regione. Il voto
disgiunto non influisce sulla solidità della maggioranza di governo,
solitamente. Però alle ultime elezioni della Regione Lazio è avvenuto che Nicola
Zingaretti sia stato eletto come Presidente, ma che la sua coalizione, a causa
del voto frazionato degli elettori, non abbia la maggioranza assoluta. Anche il
sistema maggioritario regionale ha i suoi problemi..
Nessun commento:
Posta un commento