sabato 26 maggio 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: SECONDA DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE



SECONDA DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

“Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere”

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.

Per comprendere il senso della seconda disposizione transitoria e finale bisogna ricordare cosa prescrive l’articolo 83 della Costituzione. I primi due comma di tale articolo dicono: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. / All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato”. Alla luce di ciò appare chiaro che i rappresentanti dei consigli regionali sono elettori del presidente della repubblica. In realtà fino al 1970, anno di costituzione dell’ordinamento regionale ordinario, le Regioni non avevano una forma di autogoverno. I decreti delegati del 1970, in cui furono trasferiti i poteri amministrativi alle regione in forza di ciò che indicava il titolo V della Costituzione. In base a ciò si istituì il Consiglio Regionale. Solo da allora è stato possibile che si designassero i delegati regionali. Quindi con la nascita delle regioni a statuto ordinario questa norma transitoria ha perso efficacia. Tale norma autorizzava il solo parlamento in seduta comune ad eleggere il presidente della Repubblica. Tale regola ha avuto effetto fin quando le regioni a statuto ordinario non sono entrate nel pieno delle loro funzioni.  È bene sottolineare che la Repubblica ci ha messo più di vent’anni per rendere effettivo un’istituzione, quale quella Regionale, che è una dei capisaldi del nostro ordinamento. Questo ritardo storico ha avuto conseguenze rilevanti, non certo per la mancata designazione dei delegati regionali alla elezione del presidente della Repubblica, visto l’esiguo numero di tali rappresentanti, una quarantina scarsa, poca cosa rispetto ai mille componenti del Parlamento. Ha avuto conseguenze nel mancato avvio delle istituzioni locali che dovevano avere un profondo legame con la cittadinanza. Le Regioni dovevano essere il cuore della rinascita repubblicana, per questo motivo i Costituenti hanno voluto che una loro rappresentanza partecipasse all’elezione del Presidente della Repubblica, per consolidare l’immagine di una Repubblica Italiana fondata sull’autonomia locale, invece ci sono voluti decenni perché ciò avvenisse. Questo ci fa meditare sulla poco lungimiranza di una classe politica che ha visto nel regionalismo un pericolo per il loro potere, più che una speranza per il futuro. Certo la classe dirigente di oggi non è da meno, se ieri non si voleva dare potere alle regioni per non cedere autorità, oggi le regioni sono diventate strumento di arricchimento, vedi i vari scandali giudiziari vertenti sugli sprechi regionali. Ma cambiare è possibile. Costruire una politica basata sulla partecipazione effettiva dei cittadini può essere un modo per migliorare la qualità politica locale e anche nazionale. Se le Regioni hanno in parte fallito al loro mandato storico e istituzionale, lo si deve anche al ritardo, colpevole, della loro costituzione. Bisogna dirlo questa seconda disposizione transitoria è la manifestazione di un fallimento storico di un’intera generazione politica.

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