ARTICOLO 73
“Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna
a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge
è promulgata nel termine da esso stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro promulgazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
Dopo che una proposta o un disegno di legge è stato votato e
approvato dalle due Camere, per
diventare norma vincolante per tutti i cittadini, deve essere promulgata dal
presidente della Repubblica. Il primo cittadino dello stato pone un visto,
mette la sua firma, sull’atto normativo. È un modo per controllare che la legge
nascente sia rispettosa nella forma e nella sostanza ai dettami costituzionali.
L’articolo 73 della Costituzione dà all’inquilino del Quirinale l’arduo compito
di vigilare che la norma nascente non incrini gli equilibri istituzionali e non
sia contrario alla Legge Fondamentale dello Stato. Il Presidente della
Repubblica è vincolato temporalmente. La promulgazione non può attendere oltre
un mese dall’approvazione delle Camere del testo normativo. Ciascuna Camera a
maggioranza assoluta dei propri membri può dichiarare l’urgenza della legge, di
conseguenza la nuova norma è promulgata, quindi entra in vigore, nel termine
perentorio stabilito dalle assemblee deliberanti. L’a formula della
promulgazione è prevista dal’articolo 1 del Decreto del Presidente della
Repubblica 1092 del 1985 (testo unico delle disposizioni sulla pubblicazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana). La promulgazione
delle leggi, secondo il d.p.r. su citato, deve avvenire per decreto del presidente
della repubblica. Con la promulgazione il Capo dello Stato costata e garantisce
che la legge è stata approvata dalle due assemblee parlamentari. Ordina la sua
pubblicazione, dopo che il Guardasigilli(ministro della giustizia) ha posto il
suo visto e iscrive nel decreto di promulgazione la formula perentoria: è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
stato. Il presidente della repubblica può rifiutarsi di promulgare una legge.
Può compiere questo gesto di ripulsa se ritiene che l’atto normativo sia
contrario alla Costituzione e sia un gravissimo nocumento alla stessa esistenza
della Repubblica. Può rimandare la norma alle Camere, con messaggio motivato.
Deve spiegare le ragioni del suo gran rifiuto. Spesse volte il Presidente si è
rifiutato di firmare una legge e di promulgarla, perché ha ritenuto che
violasse l’articolo 81 della Costituzione, cioè ha ritenuto che il parlamento
non avesse rispettato l’obbligo di copertura finanziaria. Ma ci sono stati
rinvii alle Camere che hanno riguardato altre violazioni costituzionali. Il
presidente della Repubblica Francesco Cossiga rinviò, negli anni ’90 del secolo
scorso, una legge sull’obiezione di coscienza. La Legge regolamentava le
modalità di servizio allo stato alternative alla leva militare. Il presidente
censurò la norma ritenendola incongruente ai principi sanciti dall’articolo 52
della Costituzione, che sancisce l’obbligo di ogni cittadino di compiere il
servizio militare. Il rinvio avvenne in concomitanza delle ultimi fasi della
legislatura. Il Parlamento si dovette riunire in maniera eccezionale per
riapprovare la legge respinta dall’inquilino del colle. Questo fu necessario
per evitare che la mancata firma del presidente fosse di fatto equivalente a un
veto. Il nostro capo dello stato non può e non deve impedire che una legge sia
approvata, non può imporre un veto come è d’uopo fare il presidente degli Stati
Uniti. Il rinvio alle camere è una richiesta di un più approfondito dibattito
da parte delle Camere, non è una censura. In caso di riapprovazione delle Camere
della proposta di legge in seconda lettura il Presidente della Repubblica deve
tassativamente promulgare la legge, a meno che questa non leda in maniera
lampante le basi fondamentali del nostro stato, insomma non basta che sia
incostituzionale ma deve essere eversiva, producente di effetti distruttivi per
la Repubblica,in tal caso si può rifiutare anche la seconda volta di
promulgarla ma questo è un caso da ritenersi solo di scuola. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione. È il terzo comma dell’articolo 73 ad
imporlo. La pubblicazione della legge è curata dal ministro della giustizia,
come afferma il Decreto del Presidente della Repubblica 1092 dell’anno 1985. La
Pubblicazione avviene per mezzo della Gazzetta Ufficiale. La Norma viene
inserita anche nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della Repubblica,
un enorme archivio cartaceo che conserva tutti gli atti normativi dello stato.
La legge viene numerata e indicata in base all’anno in cui è stata promulgata
dal presidente della repubblica. Questo è un modo per chiarificare il tempo in
cui è entrata a far parte dell’ordinamento giuridico italiano. Le leggi inserite
con numero superiore saranno dichiarate posteriori alla legge stessa, quelle
inserite con numero inferiore invece sono considerate antecedenti. Questa
scelta è importante. Infatti una legge può modificare una norma di pari grado
anteriore. Se due norme sono in contrasto, ha prevalenza quella entrata a far
parte dell’ordinamento giuridico più tardi. Appare lampante quindi che
stabilire il giorno della pubblicazione di una norma è importantissimo. Altra
cosa è l’entrata in vigore. È norma generale che una legge sia vincolante erga omnes,
per tutti, il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione. È l’articolo 73 ultimo
comma della Costituzione a stabilirlo. È una norma generale che disciplina l’entrata
in vigore della legge. Però il Parlamento può stabilire deroghe a questo
principio. Può anticipare l’entrata in vigore di una norma, fino ad azzerare i
tempi di effettività normativa. Questo avviene ad esempio per gli aumenti delle
accise. La legge per evitare pericolose speculazioni, fa entrare immediatamente
in vigore gli aumenti di benzina, sigarette o di altri prodotti sottoposti a
tassazione immediatamente, al momento della promulgazione del decreto. Vi sono
casi in cui la legge allunga i tempi di entrata in vigore di un testo di legge,
ben al di là dei quindici giorni. Questo avviene soprattutto se la legge
necessita di una serie di adeguamenti amministrativi per essere applicata. Ad esempio
le norme che hanno bisogno di un regolamento attuativo, che hanno bisogno di
testi di attuazione spesso hanno necessità di tempi lunghi per essere
pienamente operanti ed entrare in vigore. Esempio è la norma sul cosiddetto “testamento
biologico”, approvata nella scorsa legislatura. La legge dà la possibilità di
scegliere quali cure seguire, in caso di malattia cronica e irreversibile. Dà
la possibilità al singolo cittadino di scegliere, quando si sta bene, se in
caso di malattia che conduce irrimediabilmente alla morte, i medici devono
continuare a mantenere il soggetto in stato vegetativo, “attaccato a un
respiratore”, od accompagnarlo al sonno senza ulteriori sofferenze. Bene questa
legge necessita di regolamenti attuativi che istituiscano banche dati, che
riescano anche a tutelare la privacy, e un sistema di sportelli pubblici che
facilitino le scelte dei cittadini. Una legge con un iter applicativo così
complesso necessita di tempi più lunghi. Insomma una legge per entrare in
vigore necessita di strumenti tecnico amministrativi che necessitano un
ulteriore tempo di “vacanza”, come si dice in gergo il lasso di tempo fra la
promulgazione della legge e la sua effettiva entrata in vigore. Insomma è
compito del Parlamento stabilire i tempi e i modi di applicazione delle leggi
che lui stesso ha votato. È bene che il testo normativo, come afferma la
costituzione, contenga le modalità e le linee generali volte alla sua
attuazione
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