ARTICOLO 61
“Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno delle elezioni.
Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 61 della Costituzione pone dei rigidi paletti
alla tempistica elettorale e alla dinamica fra la legislazione conclusa e
quella successiva. La motivazione è lampante. Lo stato teme il vuoto istituzionale.
Non vi deve essere mai un momento storico in cui il Parlamento non riveste il
suo ruolo di controllo politico dell’esecutivo, di indirizzo istituzionale e di
punto di riferimento per la gestione della cosa pubblica italiana. La
repubblica è Parlamentare. Le Assemblee Nazionali svolgono un ruolo centrale
nella gestione della vita sociale del paese. Quando Il Presidente della
Repubblica scioglie le Camere per indire nuove elezioni, lo stato non si ferma.
La vita istituzionale del paese deve continuare. Il parlamento uscente continua
ad avere un ruolo di coordinamento della cosa pubblica, anche se i comizi
elettorali sono in corso può essere al limite convocato per ragioni di estrema
emergenza. I suoi uffici, anche quelli elettivi, rimangono in carica fino alla
prima riunione del nuovo parlamento. In quel caso Camera e Senato rinnoveranno
ed eleggeranno nuovi gabinetti di coordinamento espressione della nuova fase
politico istituzionale. Per fare in modo che la fase di transizione fra le due
legislature duri il meno possibile la Costituzione impone che tassativamente le
nuove Camere si riuniscano non oltre il ventesimo giorno dallo svolgimento
della consultazione elettorale. I cittadini si sono espressi. Hanno definito,
con il loro voto, i nuovi equilibri di Camera e Senato. È tempo che i
rappresentanti parlamentari ,neo eletti, comincino a lavorare. Riassumiamo: le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo settanta giorni dopo lo scioglimento
delle Camere precedenti, la prima riunione delle nuove assemblee popolari deve
tenersi non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. I poteri delle Camere
precedenti rimangono finché non avviene la riunione delle nuove. È d’obbligo
sottolineare che l’elemento fondamentale è nel legame che vi è fra potere delle
assemblee legislative ed elezioni. Le Camere hanno la loro legittimazione dal
consenso dei cittadini. Coloro che fanno parte dei consessi nazionali assumono
tale carica perché è il popolo che li ha voluti. Le elezioni sono l’espressione
della volontà popolare. Chi si fregia di titolo di onorevole è servo dei
cittadini. Deve svolgere il suo compito con il rispetto verso gli elettori che
gli hanno attribuito un compito di estrema delicatezza ed importanza. I
senatori e i deputati devono compiere con disciplina ed onore il loro lavoro.
Il mandato elettorale, che hanno ricevuto, è la manifestazione di un
attestazione di stima, ma anche un indirizzo politico che gli impone di servire
lo stato e di lavorare all’interno delle istituzioni con serietà e con
abnegazione. È d’obbligo sottolineare che, come abbiamo detto in precedenza, la
politica dello stato non ammette pause, l’opera delle Camere deve continuare
senza soluzione di continuità. Ecco il motivo per cui il secondo comma dell’articolo
61 ricorda che finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti. Appare comunque lampante e confermato dalla prassi, che le
camere sciolte non possono e non devono eleggere il presidente della
Repubblica. Se il mandato del primo cittadino dello Stato dello stato dovesse
terminare durante l’apertura dei comizi elettorali, rimarrebbe in carica in
prorogatio fin quando le nuove camere non si riuniscono in seduta comune per
eleggere il nuovo presidente. I poteri delle Camere in fase di elezioni sono in
realtà delicatissimi. È chiaro che se i presidenti dei due rami del parlamento
dovessero essere costretti a indire riunioni collegiali in fase elettorale,
mentre i deputati e senatori sono chiamati alla campagna elettorale, sarebbe
per motivi di gravissimo pericolo e difficoltà per l’intera nazione. Alla luce
di questo appare chiaro che le Camere uscenti potrebbero prendere decisioni
gravissimi e importantissime per i destini dell’intero paese. In nome del
principio della continuità istituzionale, l’Italia non può fermarsi neanche
davanti al rinnovamento politico, ciò non può essere escluso. Sarebbe opportuno,
come sempre è avvenuto, che ciò sia fatto con parsimonia. Tutto ciò che può essere
affidato al nuovo parlamento, senza che ciò comporti la paralisi istituzionale
e lo sfaldamento del tessuto sociale, deve essere rimandato ed affidato alle
nuove Camere elette da popolo sovrano. La Repubblica si fonda sul legame fra
Popolo e Istituzioni. Il Popolo è organo costituzionale chiamato a scegliere e
a decidere la composizione del parlamento. I deputati e senatori devono
inchinarsi al suo volere. Devono rispettare il suo dettato e devono attendere
che si pronunci, attraverso il voto. In conclusione vogliamo ricordare che La
riforma costituzionale del 2016, bocciata dagli italiani con referendum,
intendeva eliminare il rapporto diretto fra una camera, il senato, e il voto
dei cittadini. La sola Camera dei deputati doveva essere eletta a suffragio universale,
mentre il senato doveva essere composto da membri dei consigli regionali appositamente
designati dalle assemblee locali. Il senato così composto non si rinnovava più
con elezioni nazionali, la carica di senatore cessava al momento della decadenza
di quella di consigliere regionale. In questo modo non era prevista una
legislatura, non vi era un momento in cui tutto il senato si rinnovava, la
camera alta subiva, nel disegno del novellatore costituzionale, una continua
rigenerazione anche se parziale. I senatori erano sostanzialmente
rappresentanti delle loro regioni e dei cittadini regionali, seduti in sessione
comune per decidere dei rapporti fra stato e comunità locali. Questo disegno è
stato bocciato. Le due camere hanno pari funzioni e rappresentano entrambe l’intero
elettorato nazionale, il senato designa i suoi membri a base regionale, cioè le
circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni, ma questo non lo rende
diverso dalla Camera nel rappresentare e difendere gli interessi dell’intero
corpo elettorale nazionale.
Testo di Pellecchia Gianfranco
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