sabato 3 marzo 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 55



ARTICOLO 55
“Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 55 della costituzione è il primo della seconda parte della nostra legge fondamentale. Da qui in poi la Costituzione è dedicata alla regolamentazione e all’istituzione dell’ordinamento della Repubblica. Nella nostra carta costituzionale vi sono le fonti giuridiche di tutto l’ordinamento repubblicano. Tutto l’ordinamento del nostro stato ha le sue fondamenta nella Costituzione. Se un’istituzione, un organo dello stato esiste è perché trova nella carta fondante dello stato una sua giustificazione. La Costituzione istituisce e regola i principali organi dello stato: il parlamento, il governo, la magistratura e gli ordinamenti locali. È nella costituzione che lo stato trova il suo fondamento giuridico. Il parlamento è l’assemblea che rappresenta il popolo intero. È eletto dall’intero corpo elettorale. È un organo complesso, cioè composto da due organi collegiali: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Due organi che per volontà dei costituenti sono titolari dei medesimi poteri, così da definire il sistema parlamentare italiano “bicameralismo perfetto”. Il Parlamento è l’assemblea rappresentativa eletta dal’intero corpo elettorale. La Repubblica è parlamentare, cioè riconosce nell’assemblee nazionali, elette a suffragio universale da tutti i cittadini maggiorenni, la sede della sovranità popolare. È nel Parlamento che si manifesta la democrazia nella sua più alta forma, chiunque ha il privilegio di farne parte è chiamato alla annosa e grandissima responsabilità di rappresentare l’intera nazione. È d’obbligo ricordare che non esiste il mandato imperativo, cioè chi siede in parlamento non rappresenta solo e unicamente coloro che l’hanno materialmente votato, come un mandatario rappresenta il mandante in una transazione finanziaria, ma rappresenta l’intero popolo italiano. La Costituzione non contempla l’obbligo di rimettere il mandato da parte di un membro della Camera o del Senato se si dovesse riscontrare un presunto tradimento del patto elettorale. Chi ricopre una carica così importante deve adempiere il suo compito con “disciplina e onore”, come dice l’articolo 54 della Costituzione, e secondo coscienza. Le due camere hanno compiti importantissimi. Devono approvare le leggi, che devono essere votate sia dalla Camera che dal Senato per diventare norme dello stato. Devono dare la fiducia al governo, l’esecutivo non può e non deve esercitare le sue funzioni se non ha il voto favorevole di entrambi i consessi parlamentari. Il presidente del Consiglio, il capo dell’esecutivo, ha l’obbligo morale e, soprattutto, giuridico di presentare le dimissioni al capo dello stato, se il suo esecutivo non ha l’assenso del collegio dei rappresentanti della nazione. È successo alcune volte in passato, negli anni ’70 e 80 del secolo scorso, che alcuni governi pur entrando formalmente in carica, perché i loro componenti avevano prestato giuramento di fedeltà Repubblica davanti al Presidente, non potessero esercitare il loro mandato e dovessero immediatamente dimettersi perché non avevano ottenuto il voto favorevole di entrambe o di una sola camera. Il governo è in carica solo e unicamente se ha l’assenso di entrambi i rami del parlamento. Se una delle due assemblea gli toglie la fiducia, ha il dovere di rassegnare le dimissioni, incombenza che spetta al presidente del consiglio che le presenta al presidente della repubblica. Da qui si capisce l’importanza del lavoro parlamentare. Il parlamento abbiamo detto che è un organo complesso. Cioè è composto da due organi distinti, il senato e la camera, che agendo indipendentemente fra loro, approvano norme, fanno nomine, ed altri atti che hanno valenza giuridica solo se compiute separatamente da entrambe le assemblee. La Costituzione, però, prevede casi in cui il parlamento operi in seduta comune, cioè smetta le vesti di organo complesso e diventi un’unica assemblea con poteri tassativi elencati dalla costituzione. I casi in cui il parlamento si riunisce in seduta comune previsti dalla nostra legge fondamentale sono tassativi, non ammettono deroghe. Il parlamento si riunisce per eleggere il Presidente della Repubblica, al consesso dei deputati e dei senatori si aggiungono due rappresentanti per ogni regione italiana, prescelti con votazione segreta dai consigli regionali. Il parlamento si riunisce per eleggere i cinque membri della corte costituzionale che sono di nomina dell’assemblea popolare nazionale. Il Parlamento si riunisce per eleggere un terzo del Consiglio superiore della magistratura. È organo collegiale che mette in stato d’accusa il presidente della Repubblica, se compie atti che manifestano un tradimento verso la Repubblica e la Costituzione. Compila ogni nove anni un elenco di nove cittadini, che devono avere almeno l’età di quarant’anni, cioè devono essere eleggibili al Senato, da quale estrarre a sorte sedici giudici aggregati, chiamati ad integrare la corte costituzionale nei giudizi di accusa contro il presidente delle Repubblica. Insomma il parlamento in seduta comune non è un organo permanente, cioè la sua attività si svolge solo nei momenti il cui le circostanze impongono la sua convocazione. Non ha un’attività ordinaria, come le due camere, che si riuniscono a scadenze fisse annuali, oltre che straordinariamente. Il parlamento in seduta comune si riunisce solo per compiere un determinato atto contemplato dalla costituzione. Ma ciò non toglie che è un organo dello stato importantissimo, i suoi membri possono darsi un regolamento, anche se in settanta anni di vita costituzionale nei casi di riunione delle due camere si è preferito adottare il regolamento della Camera per disciplinare le sedute comunitarie. I giuristi, però, non escludono la possibilità che si possa votare e approvare un regolamento proprio del Parlamento in seduta comune. Questa però è una tesi di scuola. Il parlamento in seduta comune si riunisce solo per adempiere i doveri che gli impone la Costituzione, per poi far riconfluire i suoi membri nelle loro normali funzioni di deputato e senatore. Il parlamento è l’organo sacro della Repubblica. In esso risiede la volontà popolare. I suoi membri devono comportarsi con decoro. Sono tristi gli episodi di cronaca che ricordano come siano avvenuti degli atti osceni all’interno del senato o della camera. Rappresentanti della nazione hanno insultato e compiuto atti osceni all’interno delle camere. Questo no deve avvenire. Il decoro è fondamentale per lo stato. Basta ignobili risse che offendono la sacralità dell’organo principale dello stato.
Scritto da Pellecchia Gianfranco

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