ARTICOLO 76
“l’esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
Nella visione costituzionale il potere legislativo è della
Camera. Fare le leggi è un atto complesso, cioè impone che sia Camera che
Senato deliberino un testo uguale che diventerà norma dello Stato. Un’eccezione
a questo stato di cose è il decreto legislativo. Questo istituto consiste nel
potere dell’esecutivo di emanare testi normativi che hanno la stessa forza
della legge. Questo atto, al pari del decreto legge che commenteremo quando
tratteremo dell’articolo 77 della Costituzione, deroga alla rigida divisione
dei poteri, che inibirebbe l’esecutivo a compiere atti equiparabili a leggi.
Fare norme dovrebbe essere solo competenza del Parlamento. La funzione
legislativa delegata al governo è legittimata da un’apposita norma parlamentare
che si chiama legge delega. La delega al governo non può essere approvata con
procedimento decentrato, non può essere approvata in commissione, ma deve
essere dibattuta e votata nell’aula sia di Montecitorio sia di Palazzo Madama.
Non può essere istituita per decreto legge, cioè attraverso l’atto legislativo
del governo che istituisce norme per regolamentare situazioni di emergenza,
atto che in seguito sarà ratificato entro e non oltre sessanta giorni da un
voto delle Camere. Questo è per garantire che una delega non avvenga senza il
controllo dell’autorità assembleare. Il governo, se avesse il potere di
autorizzare se stesso, attraverso un decreto legge, a compiere decreti
legislativi, scavalcherebbe le assemblee. La delega al governo deve essere
chiara e ben circoscritta. Il testo delegante deve essere scritto in modo da
rendere ben chiare le finalità a cui il governo deve tendere al momento di
stendere su pergamena il decreto legge.
Non ci può essere una vaga delega a normare su una materia giuridica. Le
finalità dell’atto devono essere ben chiare e già definite dal Parlamento.
Solitamente le leggi delega sono utilizzate per ordinare una specifica materia.
L’esecutivo, in questo caso, non è chiamato a novellare, a fare nuove leggi. Ha
il compito di riordinare un particolare settore legislativo, scrivendo in un
unico corpo giuridico, in un unico testo, una serie di norme. È un atto volto a
riordinare una legislazione che spesso è frutto di un accumulo di leggi emanate
in più di centocinquanta anni di storia della nostra nazione. Questo atto,
apparentemente meramente ordinativo, è importantissimo e potenzialmente fonte
innovativa del diritto. Un Testo Unico può rinnovare nei fatti un istituto,
scegliendo di espellere alcune norme e non altre dal corpo giuridico italiano.
Può, attraverso il mero riordinamento in articoli, mutare il senso stesso delle
leggi. Per questo motivo è bene che il parlamento e il presidente della
repubblica, chiamato a controfirmare i decreti legislativi, veglino sugli atti
delegati al governo. Se un decreto legislativo viola i criteri di delegazione è
da ritenere incostituzionale. La norma in questo caso può essere contestata e
portata al giudizio della Consulta, che dichiarerà l’incostuzionalità del testo
emanato dal governo se constaterà “eccesso di delega”, se cioè l’esecutivo ha
effettivamente compiuto un atto normativo che esorbita dai paletti imposti
dalla legge delega. Ovviamente il ricordo alla Consulta avviene quando una
norma è già entrata in vigore. Ben può avvenire che il Presidente della
Repubblica rifiuti di controfirmare l’atto legislativo, censurando il governo e
imponendogli di mutare il testo, in conformità alla delega ricevuta, ancor
prima che entri in vigore. Il parlamento stesso o una sola delle due camere potrebbero
censurare l’azione dell’esecutivo con una mozione che ricordi le motivazioni e
le finalità con cui è stata affidata la delega, invitando l’organo di governo
ad attenervisi.
Nessun commento:
Posta un commento