venerdì 23 marzo 2018

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 76



ARTICOLO 76

“l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
Nella visione costituzionale il potere legislativo è della Camera. Fare le leggi è un atto complesso, cioè impone che sia Camera che Senato deliberino un testo uguale che diventerà norma dello Stato. Un’eccezione a questo stato di cose è il decreto legislativo. Questo istituto consiste nel potere dell’esecutivo di emanare testi normativi che hanno la stessa forza della legge. Questo atto, al pari del decreto legge che commenteremo quando tratteremo dell’articolo 77 della Costituzione, deroga alla rigida divisione dei poteri, che inibirebbe l’esecutivo a compiere atti equiparabili a leggi. Fare norme dovrebbe essere solo competenza del Parlamento. La funzione legislativa delegata al governo è legittimata da un’apposita norma parlamentare che si chiama legge delega. La delega al governo non può essere approvata con procedimento decentrato, non può essere approvata in commissione, ma deve essere dibattuta e votata nell’aula sia di Montecitorio sia di Palazzo Madama. Non può essere istituita per decreto legge, cioè attraverso l’atto legislativo del governo che istituisce norme per regolamentare situazioni di emergenza, atto che in seguito sarà ratificato entro e non oltre sessanta giorni da un voto delle Camere. Questo è per garantire che una delega non avvenga senza il controllo dell’autorità assembleare. Il governo, se avesse il potere di autorizzare se stesso, attraverso un decreto legge, a compiere decreti legislativi, scavalcherebbe le assemblee. La delega al governo deve essere chiara e ben circoscritta. Il testo delegante deve essere scritto in modo da rendere ben chiare le finalità a cui il governo deve tendere al momento di stendere su pergamena  il decreto legge. Non ci può essere una vaga delega a normare su una materia giuridica. Le finalità dell’atto devono essere ben chiare e già definite dal Parlamento. Solitamente le leggi delega sono utilizzate per ordinare una specifica materia. L’esecutivo, in questo caso, non è chiamato a novellare, a fare nuove leggi. Ha il compito di riordinare un particolare settore legislativo, scrivendo in un unico corpo giuridico, in un unico testo, una serie di norme. È un atto volto a riordinare una legislazione che spesso è frutto di un accumulo di leggi emanate in più di centocinquanta anni di storia della nostra nazione. Questo atto, apparentemente meramente ordinativo, è importantissimo e potenzialmente fonte innovativa del diritto. Un Testo Unico può rinnovare nei fatti un istituto, scegliendo di espellere alcune norme e non altre dal corpo giuridico italiano. Può, attraverso il mero riordinamento in articoli, mutare il senso stesso delle leggi. Per questo motivo è bene che il parlamento e il presidente della repubblica, chiamato a controfirmare i decreti legislativi, veglino sugli atti delegati al governo. Se un decreto legislativo viola i criteri di delegazione è da ritenere incostituzionale. La norma in questo caso può essere contestata e portata al giudizio della Consulta, che dichiarerà l’incostuzionalità del testo emanato dal governo se constaterà “eccesso di delega”, se cioè l’esecutivo ha effettivamente compiuto un atto normativo che esorbita dai paletti imposti dalla legge delega. Ovviamente il ricordo alla Consulta avviene quando una norma è già entrata in vigore. Ben può avvenire che il Presidente della Repubblica rifiuti di controfirmare l’atto legislativo, censurando il governo e imponendogli di mutare il testo, in conformità alla delega ricevuta, ancor prima che entri in vigore. Il parlamento stesso o una sola delle due camere potrebbero censurare l’azione dell’esecutivo con una mozione che ricordi le motivazioni e le finalità con cui è stata affidata la delega, invitando l’organo di governo ad attenervisi.

Scritto da Gianfranco Pellecchia

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