ARTICOLO 72
“Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo
per articolo e con votazione finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire
in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo sa rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati
internazionali, si approvazione di bilanci e consuntivi.”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 72 della Costituzione indica quali siano le
misure volte all’approvazione di una proposta di legge. La dottrina indica con
termine “disegno di legge” una proposta legislativa del governo. Appare chiaro
che il termine “disegno di legge” inserito nel contesto lessicale dell’articolo
72 della Costituzione debba invece valere per ogni tipo di proposta di legge.
Questa premessa è necessaria, perché deve essere lampante che l’iter
legislativo indicato da questo articolo costituzionale vale per l’approvazione
di qualsiasi norma ordinaria. Le leggi che modificano materie costituzionali, che cambiano la stessa costituzione o che
vanno a novellare norme equiparate a quelle costituzionali, seguono un diverso
iter istitutivo regolamentato dagli articolo
138 e 139 della stessa carta fondamentale. Il tema lo tratteremo in
futuro. Oggi parliamo del procedimento di formazione di leggi ordinarie. Il
progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso de una commissione
legislativa. La commissione competente per materia esamina il testo in sede
referente. Poi la trasmetterà alla assemblea, che dibatterà e approverà il
testo. Urge sottolineare che il compito della commissione non è meramente
istruttorio,cioè di preparazione al dibattito assembleare, ma può anche
proporre modifiche al testo originario e redigere un testo di sintesi che
accomuni proposte di leggi simili e di argomento comune. Un’opera di compendio
importantissimo che può essere un prezioso aiuto per snellire il lavoro
parlamentare. Esaurita l’analisi preliminare la Commissione trasmette
all’Assemblea il progetto di legge. Il progetto di legge viene discusso, nelle
sue linee generali, al fine di accertare, attraverso il voto, se l’Assemblea
sia o meno favorevole allo stesso. La discussione preliminare si chiude con
l’approvazione dell’ordine del giorno che mette in programma l’iter
legislativo. In caso di bocciatura dell’ Ordine del Giorno, si ritiene che la
Camera abbia espresso il suo volere di censurare l’iniziativa di legge. In caso
di approvazione, invece, si passa alla discussione e alla votazione articolo
per articolo del testo. Approvati tutti gli articoli, si sottopone il progetto
nel suo complesso alla votazione finale, per la quale è richiesto lo scrutinio
palese, tranne che la materia trattata non sia fra quelle per cui la
costituzione e i regolamenti parlamentari prevedono un voto segreto. La
votazione finale del progetto di legge non è pleonastica. Non necessariamente l’approvazione
dell’iniziale ordine del giorno e l’approvazione dei singoli articoli
comportano l’assenso dell’intero corpo della proposta di legge. I singoli
articoli e gli emendamenti possono essere stati approvati da maggioranze spurie
diverse e contingenti. Potrebbe essersi formato un testo normativo teleologicamente
diverso dalle finalità che si erano proposti i proponenti il disegno di legge. È
bene che un voto finale sancisca che la Camera approvi nella sua interezza il
testo. Questo procedimento appena citato è detto ordinario. Deve essere
applicato per alcune norme. Deve essere applicato per disegni di legge in
materia di rilevanza costituzionale. Per i disegni di legge elettorale, per
quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il procedimento abbreviato è previsto dall’articolo 72,
comma 2. Questi dispone che i regolamenti camerali possono stabilire
procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
In realtà non si tratta di un procedimento differenziato da quello detto
ordinario. Vi è solo una riduzione dei tempi di approvazione. Lo può chiedere
il governo, se il disegno di legge è di particolare urgenza.
Altra cosa è il procedimento decentrato. Non ci sono
riduzioni dei tempi del dibattito, in questo caso. Le commissioni legislative
non si limitano (come nel procedimento ordinario) ad esaminare il progetto di
legge. Lo approvano in maniera definitiva, senza passare dall’assemblea
generale. Per questo si definisce decentrato, non si svolge davanti al plenum
della camera bensì in sede decentrata, in commissione. La legge, votata solo in
commissione, è considerata approvata dall’intera assise del ramo del parlamento
di cui la commissione fa parte. L’assegnazione del testo normativo alla
commissione in veste deliberante è affidata ai presidenti delle Camere. Unica
differenza è che il presidente del Senato comunica solamente all’assemblea la
sua decisione, mentre la scelta del Presidente della Camera deve essere
approvata con voto dall’assemblea. Insomma sono la terza e la seconda carica
dello stato a decidere se una legge sarà approvata con rito ordinario o decentrato.
Come abbiamo detto il procedimento decentrato prevede che tutto il testo di
legge sia approvato dalla sola commissione competente, una volta compiuti gli
atti di votazione il testo passa o all’altra camera, se deve essere ancora
approvato da essa, o alla firma del presidente della Repubblica che ne integra
l’efficacia e la rende legge dello stato, attraverso la sua firma, e vincolante
per tutti i cittadini. C’è invece un procedimento misto. Consiste nella
votazione in commissione degli articoli di legge, ma la votazione finale dell’intero
atto normativo è appannaggio dell’assemblea. La scelta fra i due procedimenti è
a discrezione dell’assemblea che può scegliere quale sia l’iter più opportuno
per garantire allo stesso tempo la celerità dell’approvazione e la pubblicità
dell’atto. Ci possono essere norme che per la rilevanza pubblica rendano
necessario un voto dell’intera assemblea, pur non essendo fra le leggi che
obbligatoriamente debbano essere approvate per norma ordinaria. A chiedere il
dibattimento in aula, contro l’eventuale volontà dei presidenti delle
assemblee, possono essere 1/10 dei parlamentari o 1/5 dei membri della
Commissione. Davanti a tali richieste i presidenti dei due rami del parlamento
devono riportare in aula discussione sul disegno di legge. Per diventare norma
giuridica il testo deve essere dibattuto con procedimento ordinario. Questa
scelta è voluta per garantire le minoranze. In commissione una legge
controversa può essere votata anche senza che si manifestino nella loro
compiutezza le linee d’ombra che la riguardano. In un convegno ristretto di
persone, quale una commissione, gli scontri dialettici e le divergenze vengono
assopite. Da una parte è un bene. Molte leggi che sarebbero state approvate con
difficoltà dall’intera Camera in commissione vengono approvate celermente,
superando le differenze politiche. In casi di dubbi e di incertezze, però, è
bene che l’assemblea intera deliberi, al fine di dare contezza delle differenze
politiche e delle censure alla legge delle varie forze. Insomma il ritorno in
aula di una proposta di legge è un modo per garantire trasparenza e
correttezza. Insomma il comma terzo dell’articolo è fonte di celerità, ma allo
stesso è una garanzia volto ad evitare che una legge possa essere approvata non
in maniera trasparente. È compito di ogni singolo membro della commissione
vegliare affinché non avvenga mai che una legge sia approvata in commissione
per celare loschi o pochi chiari fini di natura politica o per tutelare gli
interessi privati di qualcuno. È bene che una legge sia posta al vaglio
pubblico, affinché non sia utilizzata per fini contrari al buon senso e al bene
pubblico. Non è un caso che norme di grande importanza, quali i disegni di
legge in materia costituzionale, non possano essere approvati in sede decentrata.
Queste norme devono godere della massima pubblicità, che solo il dibattimento
in aula può garantire. Le leggi di approvazione dei trattati internazionali,
mai e poi mai, possono essere approvati in Commissione. Lo stesso vale per le
leggi di delega al governo, norme che autorizzano l’esecutivo a produrre atti
equiparati alle leggi, come nel caso delle leggi delega che autorizzano l’esecutivo
ad emanare decreti legislativi (atti del governo equiparati alle leggi
approvate in parlamento), non possono essere approvati né con procedimento
decentrato né tantomeno misto. Insomma la Costituzione garantisce che alcune
norme, per essere approvate, devono necessariamente seguire il procedimento
ordinario. È un modo per garantire i cittadini, per garantire il sano rapporto istituzionale
fra organi dello stato e per garantire il corretto funzionamento della
Repubblica.
Scritto da Gianfranco Pellecchia
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