ARTICOLO 70
“La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 70 è il primo della seconda sezione del Titolo
Primo, seconda sezione della Costituzione Italiana. Questa parte della Carta
Fondamentale è dedicata alla formazione delle leggi. È il fulcro dell’ordinamento
giuridico italiano. Da questi articoli nascono le nostre leggi, qui è indicato
come si formano e come devono essere scritte. Questo passo costituzionale è la
fonte delle fonti del diritto. Le fonti del diritto sono le norme. Dalla loro
lettura e applicazione scaturiscono i doveri, gli obblighi, gli oneri e i diritti
che ogni cittadino italiano ha. Ma le leggi esistono proprio perché c’è una
regola a loro superiore che indica le modalità di formazione. Questa regola è
la Costituzione, questa norma si esplicita proprio nell’articolo 70 e nei
tredici titoli di legge che seguono. Il giurista che ha analizzato e studiato l’ordine
gerarchico normativo in uno stato costituzionale è Hans Kelsen. Ne “La dottrina
del diritto puro” spiega che vi è una gerarchia di norme. Una norma superiore
giustifica l’esistenza di una norma inferiore. La norma superiore per antonomasia
in un ordinamento statale è la Costituzione. L’articolo 70 indica quali sono le
regole scritte che possono e devono essere le regole che tutti devono rispettare.
È la Fonte delle Fonti del nostro ordinamento. Le leggi generali e universalmente
vincolanti sono quelle approvate dalle due Camere legislative. Bisogna subito
dire che queste non sono le uniche norme previste dal nostro ordinamento
giuridico. Ci sono leggi prodotte dagli organi regionali, il consiglio. Ci sono
leggi prodotte dal governo, decreti legge e decreti legislativi. Ci sono i
regolamenti che sono norme subordinate che hanno carattere amministrativo. Ma
la Legge per antonomasia è quella approvata dal Parlamento. La Legge è un atto
complesso ed eguale. Alla sua formazione concorrono in maniera paritaria le due
Camere, il senato e La Camera dei Deputati. Per questo è un atto complesso,
perché ha vita per la deliberazione distinta e, allo stesso tempo, coordinata
di due organi collegiali. Il Senato e la Camera devono deliberare ed approvare
la stessa proposta di legge con voto assembleare, perché questa diventi norma
dello stato. In caso di discordanza fra i due testi di proposta di leggi
approvati dalle due assemblee, c’è un ulteriore passaggio di votazione. Si
continua a votare fin quando la proposta di legge approvata dalle due camere
contiene l’identico testo. Lo scritto va “avanti e dietro” fra le due assemblee
fin quando il voto dei consessi non sia d’approvazione di un identico testo. A
dire il vero, dopo l’approvazione delle due assemblee, un testo di legge, per
diventare norma generale, deve avere un altro passaggio istituzionale, l’integrazione
d’efficacia, cioè la firma del presidente della repubblica e la pubblicazione
nella gazzetta ufficiale. Ma questi due passaggi, pur indispensabili, non
ostano la costatazione che una norma è il frutto della volontà delle due
assemblee elette dal popolo. Il ruolo della Firma Presidenziale è quella di garantire
la correttezza del procedimento, che rimane comunque un atto parlamentare. L’articolo
70 è di una semplicità e facilità di applicazione encomiabile. Rende il nostro
ordinamento un bicameralismo perfetto. Una norma per essere approvata deve
avere la deliberazione di entrambe le camere. La Riforma costituzionale voluta
dall’ex ministro Maria Elena Boschi, approvata dalle Camere la scorsa
legislatura e bocciata dai cittadini in un referendum, intendeva superare il
bicameralismo perfetto. L’articolo 70, riformato, prevedeva l’introduzione di
almeno tre iter normativi differenziati. Il primo prevedeva il bicameralismo
perfetto, alcune norme rimanevano da approvare da entrambe le aule per essere
valide. Sono le norme Costituzionali, le norme in materia regionale e le norme
in materia elettorale. Altre potevano essere approvate solo dalla Camera dei
deputati, la maggioranza, e al limite il senato, presa lettura di esse, poteva
chiedere alla camera di rivotarle tenendo conto delle proprie censure. Ma se la
Camera ignorava i “consigli” del Senato nulla ostava alla approvazione della
norma. Poi c’erano le norme di bilancio, in cui l’approvazione della Camera era
prevalente, ma l’esame del senato e il suo pronunciamento non era eventuale,
come nei casi precedentemente citati, ma obbligatorio. Comunque rimaneva la
prevalenza della Camera, in caso di contrasto fra le due camere, il voto a
maggioranza qualificata, la maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea, da
parte della Camera Bassa rendeva il bilancio legge dello stato. I giuristi si
sono divisi. Questa riforma da una parte semplificava l’approvazione di alcune
norme, quelle ordinarie, dall’altro introduceva una pluralità di iter
legislativi che rischiava di ingolfare la vita istituzionale dello stato. I
detrattori della riforma facevano notare che le materie che dovevano essere di
competenza bicamerale e quelle di competenza monocamerale erano mal distinte e
di conseguenza ci sarebbero stati numerosissimi conflitti di attribuzione fra
le due assemblee. Non sapremo mai se la riforma avrebbe o meno migliorato la
vita istituzionale. La legge di riforma non ha avuto mai applicazione. Sappiamo
che la riforma del Titolo V avvenuta nel 2001, che riorganizzava la
distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni, distribuendo in maniera
dettagliata i compiti fra istituzioni regionali e Nazionali, ha avuto un
difficile travaglio. Possiamo concludere quindi che quando le riforma
Costituzionali tendono a dire troppo, a fare un elenco serrato di ruoli e
competenze, come nel caso della riforma del Titolo V approvata nel primo anno
del XXI secolo e quella voluta dal ministro Boschi, complicano la vita istituzionale
invece di semplificarla. Insomma il nostro articolo 70, come è stato scritto
nel 1947, è migliore e ben funzionante nelle sue scarne parole, rispetto alla
riforma Boschi che lo voleva complesso e articolato, ma allo stesso tempo di
difficile interpretazione. Le leggi per essere approvate devono passare al
vaglio delle due Camere. Al Senato e alla camera dei Deputati spetta la
funzione legislativa. Alle assemblee elette dal popolo spetta l’onere e l’onore
di approvare norme giuridiche valevoli per tutti. Questo è un principio saldo
che i Padri Costituenti hanno voluto iscrivere nei caratteri dell’articolo 70.
Un articolo che fa della nostra Italia una Repubblica Democratica e parlamentare,
perché le leggi si fanno con la compartecipazione di tutte le forze politiche
presenti in Parlamento.
Scritto da Gianfranco Pellecchia
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