ARTICOLO 83
“Il presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha
un solo delegato.
L’elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 83 della Costituzione è il primo dei nove
articoli che compongono il titolo secondo della seconda parte della nostra
Carta Fondamentale. Tale Titolo è interamente dedicato a delineare la figura e
le funzioni del Presidente della Repubblica. Il Primo Cittadino dello stato ha
un ruolo importantissimo. È il garante dell’unità nazionale ed è il sommo
custode dei valori repubblicani. Il suo ruolo non è politico, non entra nell’agone
dello scontro tra i partiti. La sua funzione travalica i tradizionali poteri
dello stato. Il presidente della Repubblica non è inquadrabile all’interno del
potere giudiziario, politico e legislativo. È chiamato a vegliare sull’attività
di tutta la repubblica, in modo che venga garantito il rispetto delle regole democratiche
fondamentali e la volontà del popolo. L’articolo 83 indica le modalità d’elezione
dell’inquilino del Quirinale. La prima cosa da notare è che il Primo Cittadino
dello stato non è eletto direttamente dal Popolo. È il Parlamento ad eleggerlo.
Sono i rappresentanti dei cittadini, in seduta comune, a designare tale carica.
A questi si sommano tre delegati per ogni Regione, solo la Valle d’Aosta,
poiché ha un numero esiguo di abitanti, ha un solo delegato. Occorre notare che
i delegati regionali vengono nominati dai Consigli Regionali. Ogni Regione
sceglie i propri rappresentanti chiamati ad eleggere la prima carica dello
stato. Le modalità di voto devono garantire che siano rappresentate anche le
minoranze all’interno del Consiglio. Bisogna sottolineare che all’elezione del
Presidente della Repubblica è chiamato il Parlamento in seduta comune. Non sono
le due Camere gli organi costituzionali chiamati a questo compito, è un organo
con proprie caratteristiche e con propria autonomia che è il “parlamento in
seduta comune”. Un organo diverso anche da quello chiamato ad eleggere i membri
della Corte Costituzionale e i membri del Consiglio Superiore. In questi casi
il Parlamento è costituito dai membri del Senato e della Camera, mentre nell’elezione
del Presidente della Repubblica vi è l’apporto prezioso dei rappresentanti
delle Regioni. Insomma il Presidente della Repubblica eletto non è la mera
espressione delle forze politiche nazionali, è anche il frutto delle scelte
delle assemblee regionali. Il Presidente
della Repubblica è slegato da ogni rapporto con la maggioranza che l’ha eletto.
Non deve dare conto alla maggioranza che l’ha eletto, ma deve rispondere all’intera
nazione dei suoi atti. Il suo alto mandato non è politico nel senso stretto, è
volto a compiere gli alti oneri che la Costituzione gli impone di rispettare.
Anche per questo l’articolo 83 prescrive maggioranze elevate per eleggerlo. Il
Parlamento in seduta comune deve raggiungere un consenso molto ampio sul
candidato. Nei primi due scrutini è necessario il convergere dei due terzi dell’assemblea
su un candidato per determinarne l’elezione. Negli scrutini successivi il
quorum si abbassa. Comunque è necessario il consenso della maggioranza assoluta
dei componenti dell’assemblea per determinare l’elezione del Presidente della
Repubblica. Un quorum alto se si pensa che è stato pensato quando le i
rappresentanti delle Camere erano eletti con un sistema proporzionale che
favoriva la frammentazione politica. Bisogna ricordare che il parlamento in seduta
comune è, per prassi e tradizione, presieduto dal Presidente della camera dei
Deputati, che svolge la funzione di garante dell’assemblea parlamentare. Gli
uffici di presidenza sono gli stessi della Camera, come lo sono i funzionari e
gli assistenti. Insomma il Parlamento in seduta Comune mutua i regolamenti e la
prassi della camera dei Deputati. In teoria potrebbe darsi un regolamento
proprio, come tutti gli organi costituzionali assembleari. Ma le funzioni,
meramente elettive, e i tempi, limitati all’espletamento delle funzioni
elettorali, hanno scoraggiato tale scelta. Si è preferito mutuare il
regolamento della Camera dei deputati.
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