ARTICOLO 55
“Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione”.
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
L’articolo 55 della costituzione è il primo della seconda
parte della nostra legge fondamentale. Da qui in poi la Costituzione è dedicata
alla regolamentazione e all’istituzione dell’ordinamento della Repubblica.
Nella nostra carta costituzionale vi sono le fonti giuridiche di tutto l’ordinamento
repubblicano. Tutto l’ordinamento del nostro stato ha le sue fondamenta nella
Costituzione. Se un’istituzione, un organo dello stato esiste è perché trova nella
carta fondante dello stato una sua giustificazione. La Costituzione istituisce
e regola i principali organi dello stato: il parlamento, il governo, la
magistratura e gli ordinamenti locali. È nella costituzione che lo stato trova il
suo fondamento giuridico. Il parlamento è l’assemblea che rappresenta il popolo
intero. È eletto dall’intero corpo elettorale. È un organo complesso, cioè
composto da due organi collegiali: la Camera dei Deputati e il Senato della
Repubblica. Due organi che per volontà dei costituenti sono titolari dei
medesimi poteri, così da definire il sistema parlamentare italiano “bicameralismo
perfetto”. Il Parlamento è l’assemblea rappresentativa eletta dal’intero corpo
elettorale. La Repubblica è parlamentare, cioè riconosce nell’assemblee
nazionali, elette a suffragio universale da tutti i cittadini maggiorenni, la sede della sovranità popolare. È nel
Parlamento che si manifesta la democrazia nella sua più alta forma, chiunque ha
il privilegio di farne parte è chiamato alla annosa e grandissima responsabilità
di rappresentare l’intera nazione. È d’obbligo ricordare che non esiste il
mandato imperativo, cioè chi siede in parlamento non rappresenta solo e
unicamente coloro che l’hanno materialmente votato, come un mandatario
rappresenta il mandante in una transazione finanziaria, ma rappresenta l’intero
popolo italiano. La Costituzione non contempla l’obbligo di rimettere il
mandato da parte di un membro della Camera o del Senato se si dovesse
riscontrare un presunto tradimento del patto elettorale. Chi ricopre una carica
così importante deve adempiere il suo compito con “disciplina e onore”, come
dice l’articolo 54 della Costituzione, e secondo coscienza. Le due camere hanno
compiti importantissimi. Devono approvare le leggi, che devono essere votate
sia dalla Camera che dal Senato per diventare norme dello stato. Devono dare la
fiducia al governo, l’esecutivo non può e non deve esercitare le sue funzioni
se non ha il voto favorevole di entrambi i consessi parlamentari. Il presidente
del Consiglio, il capo dell’esecutivo, ha l’obbligo morale e, soprattutto,
giuridico di presentare le dimissioni al capo dello stato, se il suo esecutivo
non ha l’assenso del collegio dei rappresentanti della nazione. È successo
alcune volte in passato, negli anni ’70 e 80 del secolo scorso, che alcuni
governi pur entrando formalmente in carica, perché i loro componenti avevano
prestato giuramento di fedeltà Repubblica davanti al Presidente, non potessero
esercitare il loro mandato e dovessero immediatamente dimettersi perché non
avevano ottenuto il voto favorevole di entrambe o di una sola camera. Il
governo è in carica solo e unicamente se ha l’assenso di entrambi i rami del
parlamento. Se una delle due assemblea gli toglie la fiducia, ha il dovere di
rassegnare le dimissioni, incombenza che spetta al presidente del consiglio che
le presenta al presidente della repubblica. Da qui si capisce l’importanza del
lavoro parlamentare. Il parlamento abbiamo detto che è un organo complesso.
Cioè è composto da due organi distinti, il senato e la camera, che agendo
indipendentemente fra loro, approvano norme, fanno nomine, ed altri atti che
hanno valenza giuridica solo se compiute separatamente da entrambe le
assemblee. La Costituzione, però, prevede casi in cui il parlamento operi in
seduta comune, cioè smetta le lesti di organo complesso e diventi un’unica
assemblea con poteri tassativi elencati dalla costituzione. I casi in cui il
parlamento si riunisce in seduta comune previsti dalla nostra legge
fondamentale sono tassativi, non ammettono deroghe. Il parlamento si riunisce
per eleggere il Presidente della Repubblica, al consesso dei deputati e dei
senatori si aggiungono due rappresentanti per ogni regione italiana, prescelti
con votazione segreta dai consigli regionali. Il parlamento si riunisce per
eleggere i cinque membri della corte costituzionale che sono di nomina dell’assemblea
popolare nazionale. Il Parlamento si riunisce per eleggere un terzo del
Consiglio superiore della magistratura. È organo collegiale che mette in stato
d’accusa il presidente della Repubblica, se compie atti che manifestano un
tradimento verso la Repubblica e la Costituzione. Compila ogni nove anni un
elenco di nove cittadini, che devono avere almeno l’età di quarant’anni, cioè
devono essere eleggibili al Senato, da quale estrarre a sorte sedici giudici
aggregati, chiamati ad integrare la corte costituzionale nei giudizi di accusa
contro il presidente delle Repubblica. Insomma il parlamento in seduta comune
non è un organo permanente, cioè la sua attività si svolge solo nei momenti il
cui le circostanze impongono la sua convocazione. Non ha un’attività ordinaria,
come le due camere, che si riuniscono a scadenze fisse annuali, oltre che
straordinariamente. Il parlamento in seduta comune si riunisce solo per
compiere un determinato atto contemplato dalla costituzione. Ma ciò non toglie
che è un organo dello stato importantissimo, i suoi membri possono darsi un
regolamento, anche se in settanta anni di vita costituzionale nei casi di
riunione delle due camere si è preferito adottare il regolamento della Camera
per disciplinare le sedute comunitarie. I giuristi, però, non escludono la
possibilità che si possa votare e approvare un regolamento proprio del
Parlamento in seduta comune. Questa però è una tesi di scuola. Il parlamento in
seduta comune si riunisce solo per adempiere i doveri che gli impone la
Costituzione, per poi far riconfluire i suoi membri nelle loro normali funzioni
di deputato e senatore. Il parlamento è l’organo sacro della Repubblica. In
esso risiede la volontà popolare. I suoi membri devono comportarsi con decoro.
Sono tristi gli episodi di cronaca che ricordano come siano avvenuti degli atti
osceni all’interno del senato o della camera. Rappresentanti della nazione hanno
insultato e compiuto atti osceni all’interno delle camere. Questo no deve
avvenire. Il decoro è fondamentale per lo stato. Basta ignobili risse che
offendono la sacralità dell’organo principale dello stato.
Scritto da Pellecchia Gianfranco
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