ARTICOLO 80
“Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni di territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge”
Per festeggiare i settanta anni dalla entrata in vigore della Costituzione Italiana, atto avvenuto il 1 gennaio 1948, "Racconto a mano libera" pubblica uno alla volta gli articoli della nostra carta fondamentale.
I trattati internazionali sono una delle fonti del diritto
internazionale. Assieme ai “principi generali del diritto” (internazionale) e
alle “consuetudini” (interstatali) costituiscono l’ordinamento giuridico che
regola i rapporti fra gli stati. Sono atti considerati esterni all’ordinamento
giuridico italiano. Sono atti normativi che non sono formati secondo le
procedure di formazione delle nostre leggi interne. Acquistano efficacia per la
nostra Repubblica attraverso un apposito ordine di esecuzione, che normalmente
è emanato da decreto del Presidente della Repubblica. Il procedimento di
formazione dei trattati si avvia con le negoziazioni. Plenipotenziari, cioè
inviati speciali dei governi coinvolti, discutono ed elaborano un testo di
accordo. Questa trattativa non vincola giuridicamente le nazioni. Nel nostro
ordinamento, in forza dell’articolo 87 della Costituzione, è la ratifica,
l’approvazione dell’organo competente, il presidente della Repubblica, a
rendere vincolante il trattato. Per altri stati l’organo che ratifica può
essere, ovviamente, diverso, anche se in realtà in quasi tutte le nazioni è il Capo
dello Stato a ratificare i trattati, esattamente come da noi. L’atto di
ratifica, è d’obbligo dirlo, è solo formalmente presidenziale. Sostanzialmente
è l’esecutivo che partecipa attivamente alla stesura del trattato ed elabora la
ratifica, che il primo cittadino firmerà. Il Parlamento ha un ruolo
fondamentale nella elaborazione di accordi internazionali. Come afferma
l’articolo 80 della Costituzione è chiamato ad autorizzare il governo a
ratificarli. L’esecutivo non è libero di trattare con gli stati stranieri come
più gli aggrada. Sa che il proprio comportamento in sede internazionale sarà
posto al vaglio delle Camere. Senato e Camera dei Deputati devono autorizzare
con legge l’esecutivo a contrarre trattati che abbiano natura politica,
prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, importino variazioni di
territorio, oneri delle finanze o modificazioni di leggi. I trattati
internazionali sono espressione dell’indirizzo politico della nazione. È bene,
anzi è indispensabile, che l’organo supremo di rappresentanza popolare, il
Parlamento, collabori attivamente alla elaborazione degli accordi. Lo fa in due
fasi ben distinte nei tempi e nei modi. Prima dando l’input al governo a
condurre accordi con altri stati. Indicando chiaramente le finalità e le
prospettive che l’esecutivo deve raggiungere in scala internazionale. Il
Governo non può e non deve esercitare una propria politica estera. Le sue
relazioni internazionali devono essere frutto del lavoro sinergico con il
parlamento. L’esecutivo deve agire in simbiosi con il potere legislativo. Il
parlamento, o meglio la maggioranza parlamentare che sostiene il governo, deve
determinare l’indirizzo politico dell’esecutivo. È opportuno precisare che la
politica internazionale italiana non può essere lasciata alla assoluta
discrezione del governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene. È
bene, prima di tutto, che anche l’opposizione sia coinvolta nelle decisioni di
grande rilevanza. Ma cosa ancor più importante è che la politica internazionale
della nostra Repubblica non deve mai essere in contrasto con i valori e le
norme incise nella nostra Carta Costituzionale. L’Italia non può e non deve
compiere accordi con altri stati che siano in contrasto, ad esempio, con
l’articolo 11 della nostra Carta Fondamentale. La pace, il quieto convivere
delle nazioni, sono le finalità che i nostri padri costituenti hanno voluto
fossero il fine teleologico di ogni accordo internazionale. Un accordo
internazionale finalizzato a compiere atti di guerra, sarebbe da considerarsi
incostituzionale, inammissibile, moralmente censurabile. È cosa giusta
ricordare che l’Italia è una nazione di pace. Tutti i suoi gesti rivolti alle
altre nazioni devono essere atti volti alla pacificazione delle genti. Le
nostre missioni all’estero, compiute dall’esercito, sono volte a portare la
pace. Quindi sarebbe inammissibile un’alleanza
militare con altri stati volta alla conquista e alla colonizzazione di terre e
di genti.
Bisogna ricordare che l’atto di ratifica di accordi
parlamentari è solitamente considerato un atto formalmente normativo, ma non
materialmente. In quanto non suscita una innovazione, ma si limita ad accertare
la legittimità di un accordo stipulato da un altro potere dello stato, il
presidente della Repubblica. Al pari della Legge di Bilancio non avrebbe la
capacità di novellare l’ordinamento giuridico dello stato, di conseguenza non
avrebbe la vis della norma. In realtà la l’atto che solitamente viene normalmente
votato in parlamento in questi casi è il trattato internazionale firmato dal governo
con gli esponenti delle potenze straniere anticipato da una succinta formula che ha
questo tenore: piena ed intera esecuzione sia data al trattato. Questo non
esclude, come abbiamo detto, che il Parlamento vegli sulle scelte di politica
internazionale dell’esecutivo. In politica estera il governo non ha carta
bianca, deve coinvolgere il potere legislativo, quest’ultimo ha il dovere e il
potere di indirizzare la politica nazionale anche in campo internazionale
Nessun commento:
Posta un commento