venerdì 14 agosto 2020

PARLANDO DI COSTITUZIONE

 

ARTICOLO 61 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno delle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.”

L’articolo 61 della Costituzione pone dei rigidi paletti alla tempistica elettorale e alla dinamica fra la legislazione conclusa e quella successiva. La motivazione è lampante. Lo stato teme il vuoto istituzionale. Non vi deve essere mai un momento storico in cui il Parlamento non riveste il suo ruolo di controllo politico dell’esecutivo, di indirizzo istituzionale e di punto di riferimento per la gestione della cosa pubblica italiana. La repubblica è Parlamentare. Le Assemblee Nazionali svolgono un ruolo centrale nella gestione della vita sociale del paese. Quando Il Presidente della Repubblica scioglie le Camere per indire nuove elezioni, lo stato non si ferma. La vita istituzionale del paese deve continuare. Il parlamento uscente continua ad avere un ruolo di coordinamento della cosa pubblica, anche se i comizi elettorali sono in corso può essere al limite convocato per ragioni di estrema emergenza. I suoi uffici, anche quelli elettivi, rimangono in carica fino alla prima riunione del nuovo parlamento. In quel caso Camera e Senato rinnoveranno ed eleggeranno nuovi gabinetti di coordinamento espressione della nuova fase politico istituzionale. Per fare in modo che la fase di transizione fra le due legislature duri il meno possibile la Costituzione impone che tassativamente le nuove Camere si riuniscano non oltre il ventesimo giorno dallo svolgimento della consultazione elettorale. I cittadini si sono espressi. Hanno definito, con il loro voto, i nuovi equilibri di Camera e Senato. È tempo che i rappresentanti parlamentari ,neo eletti, comincino a lavorare. Riassumiamo: le elezioni delle nuove Camere hanno luogo settanta giorni dopo lo scioglimento delle Camere precedenti, la prima riunione delle nuove assemblee popolari deve tenersi non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. I poteri delle Camere precedenti rimangono finché non avviene la riunione delle nuove. È d’obbligo sottolineare che l’elemento fondamentale è nel legame che vi è fra potere delle assemblee legislative ed elezioni. Le Camere hanno la loro legittimazione dal consenso dei cittadini. Coloro che fanno parte dei consessi nazionali assumono tale carica perché è il popolo che li ha voluti. Le elezioni sono l’espressione della volontà popolare. Chi si fregia di titolo di onorevole è servo dei cittadini. Deve svolgere il suo compito con il rispetto verso gli elettori che gli hanno attribuito un compito di estrema delicatezza ed importanza. I senatori e i deputati devono compiere con disciplina ed onore il loro lavoro. Il mandato elettorale, che hanno ricevuto, è la manifestazione di un attestazione di stima, ma anche un indirizzo politico che gli impone di servire lo stato e di lavorare all’interno delle istituzioni con serietà e con abnegazione. È d’obbligo sottolineare che, come abbiamo detto in precedenza, la politica dello stato non ammette pause, l’opera delle Camere deve continuare senza soluzione di continuità. Ecco il motivo per cui il secondo comma dell’articolo 61 ricorda che finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Appare comunque lampante e confermato dalla prassi, che le camere sciolte non possono e non devono eleggere il presidente della Repubblica. Se il mandato del primo cittadino dello Stato dello stato dovesse terminare durante l’apertura dei comizi elettorali, rimarrebbe in carica in prorogatio fin quando le nuove camere non si riuniscono in seduta comune per eleggere il nuovo presidente. I poteri delle Camere in fase di elezioni sono in realtà delicatissimi. È chiaro che se i presidenti dei due rami del parlamento dovessero essere costretti a indire riunioni collegiali in fase elettorale, mentre i deputati e senatori sono chiamati alla campagna elettorale, sarebbe per motivi di gravissimo pericolo e difficoltà per l’intera nazione. Alla luce di questo appare chiaro che le Camere uscenti potrebbero prendere decisioni gravissimi e importantissime per i destini dell’intero paese. In nome del principio della continuità istituzionale, l’Italia non può fermarsi neanche davanti al rinnovamento politico, ciò non può essere escluso. Sarebbe opportuno, come sempre è avvenuto, che ciò sia fatto con parsimonia. Tutto ciò che può essere affidato al nuovo parlamento, senza che ciò comporti la paralisi istituzionale e lo sfaldamento del tessuto sociale, deve essere rimandato ed affidato alle nuove Camere elette da popolo sovrano. La Repubblica si fonda sul legame fra Popolo e Istituzioni. Il Popolo è organo costituzionale chiamato a scegliere e a decidere la composizione del parlamento. I deputati e senatori devono inchinarsi al suo volere. Devono rispettare il suo dettato e devono attendere che si pronunci, attraverso il voto. In conclusione vogliamo ricordare che La riforma costituzionale del 2016, bocciata dagli italiani con referendum, intendeva eliminare il rapporto diretto fra una camera, il senato, e il voto dei cittadini. La sola Camera dei deputati  doveva essere eletta a suffragio universale, mentre il senato doveva essere composto da membri dei consigli regionali appositamente designati dalle assemblee locali. Il senato così composto non si rinnovava più con elezioni nazionali, la carica di senatore cessava al momento della decadenza di quella di consigliere regionale. In questo modo non era prevista una legislatura, non vi era un momento in cui tutto il senato si rinnovava, la camera alta subiva, nel disegno del novellatore costituzionale, una continua rigenerazione anche se parziale. I senatori erano sostanzialmente rappresentanti delle loro regioni e dei cittadini regionali, seduti in sessione comune per decidere dei rapporti fra stato e comunità locali. Questo disegno è stato bocciato. Le due camere hanno pari funzioni e rappresentano entrambe l’intero elettorato nazionale, il senato designa i suoi membri a base regionale, cioè le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni, ma questo non lo rende diverso dalla Camera nel rappresentare e difendere gli interessi dell’intero corpo elettorale nazionale.

Testo di Pellecchia Gianfranco

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