ARTCOLO 21
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per caso motivato dell’autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente l’autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”
L’articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di
pensiero. Ogni uomo e ogni donna possono esprimere liberamente la loro
opinione. E’ una libertà che in passato non era concessa. Il sovrano nei secoli
scorsi poteva impedire, secondo il suo insindacabile arbitrio, la pubblicazione
di testi ed opere nel proprio dominio. La chiesa cattolica aveva istituito il
cosiddetto “indice”, cioè l’elenco dei testi che non dovevano essere divulgati
nei paesi cattolici, perché contrari alla dottrina della chiesa. Insomma la
censura è da sempre uno dei modi in cui il potere manifesta il suo presunto
diritto alla prevaricazione. Il potente decide cosa debba essere letto e cosa
no. Quale sia il pensiero lecito lo decide l’autorità costituita. Ricordiamo
che Galileo Galilei dovette abiurare le proprie idee scientifiche, per non
incorrere alle punizioni susseguenti alla condanna di un tribunale
ecclesiastico. Durante il fascismo chi esprimeva un’idea contraria la quella
del Duce, Benito Mussolini, veniva esiliato o imprigionato. Insomma fino all’avvento
della Repubblica la libertà di pensiero non era affatto tutelata. La libertà di parola, concetto entrato nel
nostro ordinamento giuridico con lo Statuto Albertino, era nei fatti ignorata,
prima di tutto perché l’autorità di polizia aveva il potere di sindacare sui
contenuti di qualsiasi testo e giudicarlo pericoloso per lo stato e poi perché
lo Statuto Albertino, non essendo una costituzione rigida, poteva essere
modificato con qualsiasi norma dello stato, cosa che fece il Fascismo. La
Costituzione Italiana invece è rigida, una norma dello stato non può e non deve
derogare i suoi precetti. Di conseguenza la libertà di pensiero è un diritto
inviolabile. Nessuna norma può lederlo.
Chiunque può esprimere le sue idee, dal comune cittadino alla persona più
rinomata. L’unico limite sono le leggi penali che puniscono la calunnia, la
diffamazione e tutti gli altri reati che si possono commettere utilizzando la
parola. Solo se si commettono reati di tal genere la legge punisce. La libertà
di parola è fondamentale. Solo attraverso il libero speculare della mente la
nazione può crescere. La libertà di opinione fomenta il dibattito pubblico.
Rende le istituzioni più trasparenti, perché il loro operato può essere al
centro del dibattito pubblico. Accresce la conoscenza. Solo conoscendo il
pensiero altrui, si può avere stimoli culturali volti a migliorare il proprio.
Parlare è lo strumento principale per esercitare la democrazia. I giornali sono
da sempre l’anima della società civile, dalle loro pagine si erge la voce
contro il potere prevaricante. Per questo motivo il secondo comma dell’articolo
2 proclama che la stampa non è soggetta a censura. Verrebbe da dire che
bisognerebbe interpretare questa solenne dichiarazione ampliando i soggetti di
tale diritto. Internet, la rete, la televisione la radio sono strumenti
attraverso i quali chiunque può liberamente esprimere il proprio pensiero, è
bene che anche chi parli attraverso tali strumenti sia tutelato, come ben
scriveva il giurista Stefano Rodotà. Il sequestro dei giornali e degli
strumenti di promulgazione delle idee è concesso solo per atto motivato della
autorità giudiziaria e in caso di delitti, cioè di lampanti trasgressioni al
codice penale. Le autorità di polizia possono sequestrare materiale
pubblicistico senza autorizzazione del giudice, quando questo è contrario all’ordinamento
e alla pubblica decenza, ma devono prontamente darne comunicato alla autorità giudiziaria
che deve ratificare il sequestro entro 24
ore pena la decadenza dell’atto. I costituenti hanno preferito esprimere
chiaramente questo concetto e scriverlo all’interno dell’articolo 21, per due
motivi primo per evitare che ci sia una stampa indecorosa, lesiva dei buoni
costumi, secondo per impedire che il giudizio sulla pubblicabilità di un foglio
rimanga all’autorità di polizia. La polizia può compiere il sequestro, ma il
suo gesto rimane censurabile da un’autorità terza quale la magistratura. La libertà
di opinione è un bene prezioso. Non si deve sprecare con inutili e crudeli
giochi di potere che utilizzano la censura come strumento di dominio. Un paese
libero, un paese in cui ogni cittadino può dire la sua, è un paese più
trasparente. Le istituzioni, iniettate dell’afflato ideale prodotto dalla
libera parola, possono crescere. Fastidiosi e perniciosi sono i tentativi di
porre un limite alla libertà di pensiero. La politica, l’economia e i poteri
accademici non devono essere d’ostacolo alla libertà espressiva delle persone
migliori del paese. Il pensiero è bene prezioso, la sua espressione è un faro
che illumina la strada di una comunità che ha bisogno di crescere. Impariamo ad
ascoltare, impariamo ad ascoltarci, poniamoci in umile ascolto del pensiero
altrui e pretendiamo che gli altri ascoltino le nostre parole. Questo aiuterà l’Italia
a crescere. La libertà di pensiero è il modo per evitare che nessuno sia
escluso. A questa luce appare chiaro il motivo del penultimo comma di questo articolo. La Stampa libera deve essere trasparente. Devono essere chiari i motivi per cui un giornale, un telegiornale, un pensiero sia stato espresso. Per questa ragione è d'obbligo che sia noto chi finanzia e quali siano i finanziamenti di un periodico. Chi mette i soldi, sicuramente lecitamente, ha comunque una finalità che influenza la testata da lui finanziata, bisogna che ciò, sentenzia la costituzione, sia noto a chi legge in forza di quella trasparenza, che pur non esplicitamente citata, è da considerarsi uno dei fondamenti della Costituzione Italiana.I Costituenti, forti del loro rigore morale, avevano ben chiaro che informare i cittadini su questi aspetti è un modo per rendere migliore il paese.
Testo di Giovanni Falagario
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