sabato 27 gennaio 2018

ARTICOLO 21

ARTCOLO 21

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per caso motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente l’autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”
L’articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di pensiero. Ogni uomo e ogni donna possono esprimere liberamente la loro opinione. E’ una libertà che in passato non era concessa. Il sovrano nei secoli scorsi poteva impedire, secondo il suo insindacabile arbitrio, la pubblicazione di testi ed opere nel proprio dominio. La chiesa cattolica aveva istituito il cosiddetto “indice”, cioè l’elenco dei testi che non dovevano essere divulgati nei paesi cattolici, perché contrari alla dottrina della chiesa. Insomma la censura è da sempre uno dei modi in cui il potere manifesta il suo presunto diritto alla prevaricazione. Il potente decide cosa debba essere letto e cosa no. Quale sia il pensiero lecito lo decide l’autorità costituita. Ricordiamo che Galileo Galilei dovette abiurare le proprie idee scientifiche, per non incorrere alle punizioni susseguenti alla condanna di un tribunale ecclesiastico. Durante il fascismo chi esprimeva un’idea contraria la quella del Duce, Benito Mussolini, veniva esiliato o imprigionato. Insomma fino all’avvento della Repubblica la libertà di pensiero non era affatto tutelata. La  libertà di parola, concetto entrato nel nostro ordinamento giuridico con lo Statuto Albertino, era nei fatti ignorata, prima di tutto perché l’autorità di polizia aveva il potere di sindacare sui contenuti di qualsiasi testo e giudicarlo pericoloso per lo stato e poi perché lo Statuto Albertino, non essendo una costituzione rigida, poteva essere modificato con qualsiasi norma dello stato, cosa che fece il Fascismo. La Costituzione Italiana invece è rigida, una norma dello stato non può e non deve derogare i suoi precetti. Di conseguenza la libertà di pensiero è un diritto inviolabile. Nessuna  norma può lederlo. Chiunque può esprimere le sue idee, dal comune cittadino alla persona più rinomata. L’unico limite sono le leggi penali che puniscono la calunnia, la diffamazione e tutti gli altri reati che si possono commettere utilizzando la parola. Solo se si commettono reati di tal genere la legge punisce. La libertà di parola è fondamentale. Solo attraverso il libero speculare della mente la nazione può crescere. La libertà di opinione fomenta il dibattito pubblico. Rende le istituzioni più trasparenti, perché il loro operato può essere al centro del dibattito pubblico. Accresce la conoscenza. Solo conoscendo il pensiero altrui, si può avere stimoli culturali volti a migliorare il proprio. Parlare è lo strumento principale per esercitare la democrazia. I giornali sono da sempre l’anima della società civile, dalle loro pagine si erge la voce contro il potere prevaricante. Per questo motivo il secondo comma dell’articolo 2 proclama che la stampa non è soggetta a censura. Verrebbe da dire che bisognerebbe interpretare questa solenne dichiarazione ampliando i soggetti di tale diritto. Internet, la rete, la televisione la radio sono strumenti attraverso i quali chiunque può liberamente esprimere il proprio pensiero, è bene che anche chi parli attraverso tali strumenti sia tutelato, come ben scriveva il giurista Stefano Rodotà. Il sequestro dei giornali e degli strumenti di promulgazione delle idee è concesso solo per atto motivato della autorità giudiziaria e in caso di delitti, cioè di lampanti trasgressioni al codice penale. Le autorità di polizia possono sequestrare materiale pubblicistico senza autorizzazione del giudice, quando questo è contrario all’ordinamento e alla pubblica decenza, ma devono prontamente darne comunicato alla autorità giudiziaria che deve ratificare il sequestro entro 24  ore pena la decadenza dell’atto. I costituenti hanno preferito esprimere chiaramente questo concetto e scriverlo all’interno dell’articolo 21, per due motivi primo per evitare che ci sia una stampa indecorosa, lesiva dei buoni costumi, secondo per impedire che il giudizio sulla pubblicabilità di un foglio rimanga all’autorità di polizia. La polizia può compiere il sequestro, ma il suo gesto rimane censurabile da un’autorità terza quale la magistratura. La libertà di opinione è un bene prezioso. Non si deve sprecare con inutili e crudeli giochi di potere che utilizzano la censura come strumento di dominio. Un paese libero, un paese in cui ogni cittadino può dire la sua, è un paese più trasparente. Le istituzioni, iniettate dell’afflato ideale prodotto dalla libera parola, possono crescere. Fastidiosi e perniciosi sono i tentativi di porre un limite alla libertà di pensiero. La politica, l’economia e i poteri accademici non devono essere d’ostacolo alla libertà espressiva delle persone migliori del paese. Il pensiero è bene prezioso, la sua espressione è un faro che illumina la strada di una comunità che ha bisogno di crescere. Impariamo ad ascoltare, impariamo ad ascoltarci, poniamoci in umile ascolto del pensiero altrui e pretendiamo che gli altri ascoltino le nostre parole. Questo aiuterà l’Italia a crescere. La libertà di pensiero è il modo per evitare che nessuno sia escluso. A questa luce appare chiaro il motivo del penultimo comma di questo articolo. La Stampa libera deve essere trasparente. Devono essere chiari i motivi per cui un giornale, un telegiornale, un pensiero sia stato espresso. Per questa ragione è d'obbligo che sia noto chi finanzia e quali siano i finanziamenti di un periodico. Chi mette i soldi, sicuramente lecitamente, ha comunque una finalità che influenza la testata da lui finanziata, bisogna che ciò, sentenzia la costituzione, sia noto a chi legge in forza di quella trasparenza, che pur non esplicitamente citata, è da considerarsi uno dei fondamenti della Costituzione Italiana.I Costituenti, forti del loro rigore morale, avevano ben chiaro che informare i cittadini su questi aspetti è un modo per rendere migliore il paese. 
Testo di Giovanni Falagario


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