ARTICOLO 8
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.”
Prosegue il viaggio di “Racconto a mano libera” nella
costituzione per celebrarne il settantesimo anniversario. Oggi abbiamo
pubblicato l’articolo 8. E’ dedicato alla libertà di culto. Urge sottolineare
che questo articolo non verte sulla libertà di culto e di fede di ogni
cittadino. Questa libertà, indubbio diritto fondamentale, è tutelata dall’articolo
19, che ben presto tratteremo. L’articolo 8, invece, tratta dei diritti che
hanno le confessioni religiose acattoliche davanti allo stato. Come l’articolo
7 tratta dei rapporti fra la chiesa Cattolica e la Repubblica, questo indica
come debbano essere i rapporti fra lo Stato e le autorità religiose di tutte le
altre fedi. Esaminando il primo comma dell’articolo si può notare che i
costituenti hanno voluto sottolineare che le confessioni tutte sono libere,
cioè non sono sottoposte ad alcuna restrizione e censura davanti allo stato.
Mentre durante il regno d’Italia lo Statuto Albertino, la carta fondamentale
dell’Italia monarchica, scriveva espressamente che le fedi non cattoliche erano
“tollerate”, cioè per magnanimità del re non erano perseguite. In una terra che
era cattolica, infatti la fede del papa era religione di stato. Con l’avvento
della Repubblica lo stato si fa laico. Cioè non sceglie una religione di stato,
ma le tollera tutte quante. L’unico limite che hanno è la legge stessa. Il
diritto di organizzarsi, di avere una casta sacerdotale, di avere istituzioni
proprie, che si autoregolamentano, è espressamente concesso a tutte le
religioni. Nessuna fede, a meno che non sia contraria all’ordinamento dello
stato , può essere vietata. Le persecuzioni religiose sono un retaggio di un
passato tremendo. E’ ancora vivo il ricordo delle persecuzioni ai danni di
coloro che professavano la religione ebraica da parte del regime fascista. La
seconda guerra mondiale, che ha visto la deportazione di centinaia di migliaia
di ebrei italiani, rei solo di professare la fede di Abramo, si è appena
conclusa. L’orrore non si deve mai più ripetere. Gli Statuti delle singole
confessioni sono atti che sanciscono l’esistenza stessa della comunità quale
formazione sociale che ha diritto di autoregolamentarsi. Un’altra cosa
importantissima sono i cosiddetti protocolli d’intesa, citati nell’ultimo comma
del presente articolo. Lo stato deve rapportarsi alle fedi in base alla legge.
E’ una legge che deve definire i ruoli, i diritti e i doveri che istituzioni
repubblicane e religiose devono rispettare. E’ il parlamento, nella sua potestà
legiferante, a definire quali siano le convenzioni che i culti acattolici
possono stipulare con il mondo del pubblico. Ma queste leggi sono “rafforzate”,
come si dice nel gergo giuridico. Per legge rafforzata si intende una legge che
per essere valida deve avere qualcosa di più oltre ad essere approvata dai due
rami del parlamento e promulgata dal presidente della repubblica, come avviene
per le leggi ordinarie. Queste norme devono avere previamente una fase
negoziale. Un organo dello stato, secondo prassi consolidata e dottrina, il
governo deve trattare con la comunità religiosa, o meglio con i suoi
rappresentanti istituzionali. Da questo dialogo deve scaturire un protocollo d’intesa
che diventerà disegno di legge da approvare in parlamento. SE non ci fosse
questo importantissimo dialogo, la legge sarebbe incostituzionale, perché non
seguirebbe l’iter normativo tassativamente previsto dalla legge costituzionale
per atti normativi vertenti tali questioni. Ci sono altre norme che richiedono
un iter “rafforzato”, che non vertono sulla materia religiosa, ugualmente
previste dalla Costituzione, le vedremo inseguito. Quello che urge sottolineare
è che la costituzione garantisce la libertà a tutte le comunità religiose, di
qualsiasi orientamento, a prescindere quale sia il dio che venerano, di
esercitare il proprio culto. Un diritto fondamentale perché l’unico modo per
vivere pienamente il culto è farlo all’interno di comunità religiose. Urge
sottolineare un episodio. Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia,
qualche anno fa propose di chiudere le
moschee a Milano. La sua era una richiesta nell’ambito della battaglia che
Forza Italia e Lega, appoggiate dai loro elettori, stanno compiendo contro la
libertà di culto. Quando si compierà il sogno della destra è nascerà lo stato
padano siamo certi che l’articolo 8 sparirà, come le libertà dei giornalisti.
Fintanto il sogno di Berlusconi e Salvini, e dei milioni di elettori che li
votano, non si realizzarà bisogna che l’artico 8 che offre libertà a tutte le
religioni sia rispettato.
testo di Giovanni Falagario
testo di Giovanni Falagario
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