VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLO 10
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi
politici”.
Continua il viaggio di “Racconto a mano libera” nella
costituzione italiana. Abbiamo già pubblicato i primi nove articoli della
nostra carta fondamentale, oggi parliamo del decimo. Questo articolo è frutto
della volontà dei nostri costituenti di aprirsi all’ordinamento internazionale
al fine di costruire una collaborazione fruttuosa e pacifica con gli altri
stati. Questo articolo, come il successivo 11, è il frutto della costatazione
che l’unico modo per scongiurare le guerre è il dialogo. L’ordinamento
giuridico italiano deve confrontarsi e anche conformarsi a quelle che sono le
prassi internazionali. Il rispetto delle consuetudini internazionali è un modo
per preservare la pace e garantire il sereno dialogo fra i popoli. Le
consuetudini internazionali sono delle norme di diritto internazionale non
scritte, ma che sono, per comune convinzione delle parti in causa, obblighi
giuridici da rispettare. Un esempio è il principio “pacta sunt servanda”, i
patti sono da rispettare, questa è una norma giuridica, perché tutti gli stati
considerano una grave infrazione, che potrebbe portare anche alla guerra, il rompere
gli accordi fra stati. E’ una legge non scritta, ma pur sempre vincolante. Il
diritto internazionale preesiste alla Costituzione, i popoli e le nazioni da
sempre si sono dovuti confrontare fra loro. Le nazioni hanno sempre firmato
trattati e accordi fra loro. La nostra legge fondamentale deve porsi il
problema di conciliare l’afflato rinnovatore che aveva in quel 1948(anno in cui
la nostra costituzione fu promulgata), ricco di promesse e di speranze per il
futuro, con la realtà internazionale prostata da un conflitto tremendo, quale
la seconda guerra mondiale. Certo le cose cambiavano anche nel mondo. Negli
stessi anni nei quali in Italia si rinnovava l’ordinamento giuridico nascevano
le Nazioni Unite (ONU), l’assemblea degli stati che aveva come unico obbiettivo
la pace mondiale. In quegli anni si cominciava a pensare alla “carta universale
dei diritti dell’uomo”, un documento firmato dalla quasi totalità delle nazioni
e che proclamava l’esistenza dei diritti umani valevoli in ogni parte del
globo. Alla luce di quei fatti la Costituzione Italiana diventa parte di quel
progetto di pace universale, che è utopia, ma allo stesso tempo è fonte di
speranza per le genti di tutto il mondo. Allora diventa facile capire come il
conformarsi alle norme internazionali è fondamentale per garantire un proficuo
processo di raccordo fra gli stati. In forza del primo comma di questo articolo
la nostra Repubblica è stata la protagonista, assieme ad altri stati, della
nascita della Comunità Europea dell’acciaio e del carbone, il primo nucleo di
quello che oggi è la Comunità Europea. L’articolo 117 allora non era stato
riformato. Non erano state inserite in costituzione le norme del diritto europeo
quale fonte dello ius in maniera esplicita. Questo avvenne solo nel 2001 con la
riforma del titolo V della Costituzione Italiana. Però è sempre stato
riconosciuto che già l’articolo 10, con la sua capacità di includere nel nostro
mondo legislativo i principi internazionali, legittimava il cammino europeo
rendendo le norme continentali parti del nostro vivere quotidiano. Un grande
esempio di lungimiranza che hanno mostrato i nostri padri costituenti. Insomma
il primo comma dell’articolo 10 pone l’Italia come parte di una comunità di
nazioni che guardano al futuro con speranza e voglia di vivere assieme.
Il secondo comma tratta della condizione giuridica dello straniero
che risiede in Italia. Un argomento di estrema attualità oseremo dire. E’ sotto
gli occhi di tutti il fenomeno migratorio. Migliaia, forse milioni, di persone
si stanno spostando da un continente all’altro. L’Italia è allo stesso tempo
luogo di transito e di arrivo per queste persone. La condizione dello straniero
è regolata dalla legge, motteggia la Costituzione. Insomma è la norma giuridica
che determina lo status di straniero nel nostro paese. Si pensi alla legge
sulla cittadinanza che considera stranieri i bambini nati nel nostro suolo, da
genitori non italiani. E’ la legge non solo che definisce i diritti e i doveri
dei “non cittadini italiani”, ma ne determina la cittadinanza stessa. Tutto ciò
deve avvenire in conformità alle norme e ai trattati internazionali, in virtù
del principio “pacta sunt servanda”. Vorrei far notare che è necessario aprirsi
allo straniero con quell’afflato di solidarietà che dovrebbe essere la
caratteristica fondante dell’uomo. Non si può assistere silenti alla tragedia
di milioni di persone che si mettono in cammino alla ricerca di un futuro
miglio, fuggendo da un passato di dolore e privazione.
Il terzo e quarto comma è dedicato ai perseguitati politici.
L’Italia garantisce il diritto d’asilo a coloro che fuggono da paesi nei quali
non si garantisce l’effettivo esercizio della libertà democratiche che sono
garantite dalla nostra Costituzione. Insomma chi vive in paesi in cui vige una
dittatura, chi vive in luoghi in cui la tortura, la cattività, la persecuzione
delle persone per ragioni politiche ha nel nostro paese un rifugio sicuro. Il
diritto d’asilo è uno dei valori fondanti delle nazioni democratiche. E’ giusto
che uno stato accolga il perseguitato, il vilipeso. Chi fugge da dittature ha
diritto ad essere accolto in Italia. Ha diritto a vivere una vita piena e
soddisfacente nel nostro paese. L’Italia, come ogni nazione democratica, deve
farsi carico del dolore provocato dalla barbarie del potere, anche se questo
potere è esercitato, crudelmente, in nazioni lontane. E’ un principio
fondamentale e dirimente: i diritti fondamentali proclamanti in costituzione
valgono per tutti gli uomini. Non c’è differenza fra “italiano” e non-italiano.
La solidarietà davanti al dolore è un dovere etico che travalica ogni confine,
che supera le differenze di razza, fede religiosa o credo politico. Il colore
della pelle, la lingua diversa non può essere d’ostacolo all’accoglienza di chi soffre. In più la Costituzione vieta
tassativamente di permettere l’estradizione delle persone accusate di reati
politici, i reati di opinione non devono essere accetatti. Nel nostro
ordinamento ognuno è libero di esprimere le proprie idee senza rischiare il
carcere. Questo è un principio universale che deve valere per ogni essere
umano. Chi nel proprio paese è perseguitato per le sue idee deve trovare in
Italia un asilo sicuro. Oggi si sta discutendo di togliere in Italia il
permesso d’asilo per motivi umanitari. E’ una proposta di Lega e Forza Italia
che intende di fatto cancellare il concetto di accoglienza delle persone
bisognose. Un concetto cristiano, non a caso rivendicato da Papa Bergoglio, ma
che, osservano Berlusconi e Salvini, non può essere imposto alla totalità della
popolazione italiana. Qui mi permetto di smentire gli eminenti leader della
destra non è solo il cattolicesimo che impone l’accoglienza, è anche la
costituzione, che animata da valori cristiani, impone l’accoglienza dei
derelitti e dei bisognosi. Insomma l’articolo 10 è un articolo complesso. Un
articolo tecnico nel senso che pone le basi per indicare alla politica
nazionale come comportarsi davanti alle altre nazioni. Ma non è solo tecnica,
però, è anche esplicitazione di valori: valori di pace, quando invita al
dialogo, valori dell’accoglienza, quando invita a tutelare lo straniero, valori
che rimangono pregnanti e importantissimi.
Testo di Giovanni Falagario
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