LEGGERE LA COSTITUZIONE: ARTICOLO 13
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”
“Racconto a mano libera” in occasione dei settanta anni della Costituzione Italiana sta pubblicando gli articoli della nostra carta fondamentale. Dopo esserci soffermati sui primi 12, che racchiudono i principi fondamentali dell’ordinamento, discutiamo della “Parte Prima” della costituzione dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”. Questa è divisa a sua volta in quattro Titoli: il primo è dedicato ai rapporti civili; il secondo è dedicato ai rapporti etico sociali; il titolo terzo ai rapporti economici; il titolo quarto ai rapporti politici. Ogni titolo è composto da diversi articoli ognuno dedicato a un diritto inviolabile della persona. Diritti che non possono essere scalfiti da nessuno, neanche dallo stato stesso. Principi che sono uno scudo della singola persona contro gli attacchi alla integrità fisica, politica e morale che può subire da chiunque. Il primo articolo del titolo primo è quello denominato numero “13”. L’incipit è fulminante: la libertà personale è inviolabile”. La persona e la sua libertà sono un tempio, sembra vogliano dire i padri costituenti, chi attenta alla loro integrità fisica e morale commette un sacrilegio. Siamo lontani dagli oscuri tempi del fascismo in cui chiunque poteva essere arrestato per ordine della polizia giudiziaria, senza alcun controllo di un potere terzo quale la magistratura. Nessuno può subire restrizioni alla libertà personale. Nessuno può essere detenuto arbitrariamente. Nessuno può subire perquisizioni o ispezioni senza che vi sia una ragione legata alla sicurezza e alla difesa della collettività. Inoltre questa ragione deve essere scritta in una legge e motivata. Insomma è il parlamento, direttamente eletto dai cittadini, che può indicare le ragioni e in modi in cui la libertà personale può essere negata a un singolo o a un gruppo. Ma il parlamento non è scevro da limitazioni. La Legge che ordina l’applicazione di azioni preventive ed esecutive volte a privare persone delle proprie libertà deve essere conforme ai principi e alle norme della Costituzione Stessa, non può e non deve negare il principio di rispetto della dignità umana che è fondamento dell’ordinamento giuridico repubblicano. Se andiamo a leggere l’articolo tredici, questo dà delle chiari indicazioni al futuro legislatore di come la norma vertente la restrizione della libertà personale debba essere. Ogni ordine di reclusione deve essere motivato dall’autorità giudiziaria, cioè è il magistrato, come abbiamo detto potere terzo sottoposto solo alle leggi e alla Costituzione, a ordinare la restrizione di una libertà personale. Quindi è solo il codice penale, non certo un regolamento e una direttiva del governo, a poter decidere quali siano i casi di legge in cui le porte del carcere si aprono per un eventuale condannato, indagato o imputato. Questa è una grande conquista del diritto, una esplicitazione autorevole dell’importanza fondamentale del principio della divisione dei poteri. Il parlamento fa le leggi. Il governo si occupa delle questioni dell’amministrazione, anche di altissimo profilo. E’ la magistratura che si occupa, coadiuvata dalle forze dell’ordine, di far rispettare le leggi e di punire chi non le rispetta. In casi eccezionali, motivati dal necessario intervento tempestivo e indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può attuare provvedimenti provvisori che ledono le libertà personali. Pensiamo a un ladro o un assassino colto sul fatto mentre commette il suo crimine. La polizia può e deve arrestarlo senza aspettare l’autorizzazione del giudice. La flagranza di reato rende necessario l’arresto. Ma questo atto di privazione della libertà deve essere comunicato e motivato all’ordine giudiziario entro quarant’otto ore. Il magistrato deve vagliare e convalidare l’atto d’arresto, se non avviene entro le quarant’ore successive ogni atto cautelare è revocato e privo di effetto. Gli ultimi due comma dell’articolo 13 sono importantissimi, ma purtroppo in buona parte inattuati. Il Terzo dice che “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni fisiche. La legge che istituisce il reato di tortura ha atteso settant’anni per essere posta in essere dai due rami del parlamento. Solo l’anno passato, 2017, è stata approva, fra l’altro con uno strascico di polemiche fondate su una presunta solidarietà con le forze dell’ordine, quasi che l’istituzione del reato di tortura fosse una ritorsione di qualcuno contro di loro. Invece la norma sul reato di tortura è ancora una risposta parziale all’esigenza costituzionale di garantire che nessun uomo venga sottoposto a molestie fisiche e psicologiche da parte di istituzioni dello stato e privati cittadini. La nuova legge lascia spazio a valutazioni del giudici, che potrebbero definire episodi di comune violenza atti di vera e propria tortura, solo perché non vi è la “reiterata volontà ad offendere”, quasi che il torturatore sia tale solo se si accanisce irrefrenabilmente contro la vittima. Ma si sa soprattutto la destra vede nella forza bruta non tanto un atto vergognoso, quanto la naturale punizione di persone considerate violente, perché emarginate. L’ultimo comma è “la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. Purtroppo i nostri processi giudiziari sono lunghi e farraginosi, le difficoltà ad arrivare a sentenza definitiva creano la necessità di sottoporre l’imputato a lunghi periodi di carcerazione preventiva. Qui la destra si è battuta valorosamente per l’attuazione dell’ultimo comma, va dato atto a Berlusconi Salvini e Bossi di essersi battuti per la liberazione di persone imputate per reati di natura economica, soprattutto, ma anche per altra materia, vedi il caso Previti che commuove i cuori dei forza leghisti. Hanno ragione nel dire che i processi durano troppo urge una riforma che non scarceri arbitrariamente, ma che non permetta scarcerazioni arbitrarie ma un celere raggiungimento della verità giudiziaria. Ultima nota dolente: lo stato delle carceri. Le prigioni italiane sono in uno stato di degrado sconfortante. I detenuti hanno il diritto, anche se in cattività, di vivere decorosamente. Ciò in Italia non avviene ed è un grande nocumento per una nazione patria dei diritti che ha dato i natali a quel Cesare Beccaria che scrivendo tre secoli fa “dei diritti e delle pene” ha aperto la strada a una giustizia umana.
Testo di Giovanni Falagario
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