ARTICOLO 25
“Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”
Continua il viaggio di "Racconto a mano libera" nella costituzione italiana per celebrare il settantesimo anniversario della sua promulgazione. Oggi pubblichiamo l'articolo venticinque.
L’articolo 25 della costituzione afferma una delle più
importanti garanzie costituzionali. Per garantire l’imparzialità del giudice e
del giudizio che a lui è affidato, impone che sia la legge a stabilire l’individuazione
dell’organo giudicante. Questo principio è volto ad impedire che non sia l’arbitrio
dell’amministrazione statale ad assegnare il magistrato che è chiamato a
districare una questione giuridica, ma che lo sia una norma generale a
determinarlo. Il cittadino ha la garanzia che l’iter processuale non sarà
preordinato e indirizzato secondo interessi contingenti di qualcuno, ma
procederà in base a indicazioni normative che saranno seguite nella stessa
maniera a prescindere da chi sia il soggetto che è chiamato a rispondere dei
propri gesti in tribunale. Insomma il magistrato non può essere scelto. L’organo
giudicante è prestabilito precedentemente alla apertura della vertenza e in
base a criteri di legge oggettivi. Il “giudice naturale”, come lo definisce l’articolo
25 della Costituzione, è il magistrato, che in base a criteri stabiliti dalla legge, chiunque abbia commesso
un reato o abbia una vertenza civile da sostenere in un determinato luogo del
paese dovrà incontrare e riconoscere quale supremo dispensatore della verità
giuridica. Insomma questo principio è garanzia di imparzialità. Nessuno si può
scegliere il giudice. Nessuno può decidere se sia preferibile un magistrato o
un altro per sciogliere le controversie legali. Solo la legge decide come un processo
avviene e chi sia l’autorità preposta a presiederlo. L’unico organo che ha la
competenza a designare i magistrati per i singoli uffici e per le procure,
insomma a decidere dove un giudice debba lavorare, è il Consiglio Superiore
della Magistratura. Questo è l’organo di governo dei giudici, un organo
collegiale presieduto dal presidente della Repubblica, che ha l’alto compito di
coordinare e governare il lavoro della magistratura. Ma il CSM non può e non
deve usare la propria autorità per trasferire magistrati che operano in un
determinato processo. Il suo compito è distribuire in maniera coerente sul
territorio i magistrati in modo da non creare in alcuni uffici delle carenze di
organico. Il CSM può operare, su richiesta del guardasigilli, il trasferimento
di un giudice per motivi di incompatibilità ambientale, ma deve essere una
misura eccezionale e da operarsi per motivi gravissimi. Il suo compito è
principalmente quello di rendere più efficace il potere giudiziario attraverso
un’opera di coordinamento. Il secondo comma dell’articolo 25 è un principio
fondamentale di correttezza e di garanzia giuridica. Chiunque, che sia
cittadino italiano o straniero, non può essere chiamato in giudizio e punito in
forza di una norma entrata in vigore dopo che ha commesso il fatto. Una norma
penale non può avere efficacia retroattiva. La sua vis giuridica è effettiva
solo al momento della sua promulgazione. Questo principio di non retroattività
delle norme vale per tutte le leggi dello stato. Di buona regola una norma non
deve regolare situazioni giuridiche avvenute prima della sua entrata in vigore.
E’ duopo precisare, però, che per quanto riguarda le leggi amministrative,
tributarie e civili questo principio, la non retroattività della legge, può
essere derogato, e abitualmente viene derogato. La Costituzione invece
tassativamente esclude che una legge penale, una legge che punisce il cittadino
che la viola, possa avere valore retroattivo. E’ un principio fondamentale nessuno
deve essere punito se al momento in cui ha compiuto l’atto la legge non lo
considerava reato, e poco importa se una legge successiva ha stabilito che lo
stesso gesto fosse considerato atto da censurare penalmente. Nessuna persona
può essere punita in forza di una norma susseguente temporalmente al gesto
compiuto. Questo principio di civiltà è fondamentale. Chiunque commette un
reato penale è comunque un cittadino, una persona, un uomo o una donna. Ha
diritto a vedersi protetto di fronte al potere prevaricante dello stato che ti costringe
alla cattività e alla reclusione. Lo stato di prigionia o la punizione in
qualsiasi forma deve essere giustificata da una coerenza logica trasparente.
Chiunque è chiamato a rispondere dei propri atti deve essere garantito nella
sua integrità morale e fisica. Così nessuno può essere indicato quale “delinquente”
se non ha commesso atto che le norme vigenti al momento considerano reato. Allo
stesso modo nessuno può essere imprigionato o sottoposto a misure di sicurezza
se non sono previste dalla legge. Nessuno può subire la detenzione carceraria
come arbitrio delle autorità statuali. Ogni arresto, ogni detenzione, deve
essere prevista per legge. A questo proposito la “detenzione preventiva, l’arresto
prima di una sentenza giudiziaria definitiva, è da tempo oggetto di vivaci
discussioni. Questa è prevista dalla legge. E’ prevista per poter garantire la
sicurezza pubblica ed evitare che l’imputato inquini le provi con un suo
comportamento illegittimo. Rimane però il dato che debba essere usata con
estrema parsimonia. Il magistrato non deve abusarne. Deve procedere al fermo
quando è tassativamente necessario. Di conseguenza non è solo la legge, ma è
anche la delicata valutazione dell’organo giudiziario a valutare la necessità o
meno dell’arresto. Per evitare abusi la norma ha creato un ufficio, interno al
tribunale, volto a stabilire la congruità dell’arresto preventivo. Questo
ufficio si chiama “tribunale della libertà”, a cui il fermato può appellarsi. Insomma
la normativa, adempiendo ai dettami costituzionali, sta cercando di rendere il
meno arbitrario possibile il fermo giudiziario. Non è un solo magistrato a
decidere, ma più organi giudiziari, anche collegiali. La certezza che la
magistratura operi con competenza e imparzialità è necessaria per poter
affrontare un giudizio giudiziario che per qualsiasi cittadino è fonte di
preoccupazione e angoscia. La magistratura deve, con la sua imparzialità e competenza, rendere una sensazione di fiducia
e serenità a chiunque si trovi ad avere una vertenza giudiziaria.
Nessun commento:
Posta un commento